Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31045 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2916/2019 proposto da:

INTERNATIONAL INFANT SCHOOL S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO COSOMATI;

– ricorrente –

contro

N.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO IACCARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6804/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 2260/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 6804/2018 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto da International Infant School s.r.l. avverso la sentenza di primo grado di annullamento del licenziamento intimato a N.C. con lettera del 23.7.2014, di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, di accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro in data 3.8.2017, di condanna della società al pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, di rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla società;

1.1. la statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività del reclamo proposto dalla società in data 31.7.2018, trascorso il prescritto termine di trenta giorni decorrente, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, dalla rituale comunicazione di cancelleria avvenuta, per come pacifico, in data 23.5.2018; secondo il giudice d’appello, la dedotta difficoltà/impossibilità nella lettura del documento per “errore nell’accesso ad un file temporaneo”, secondo quanto risultante dalla schermata riferita al giorno 24.5.2018 prodotta dalla difesa reclamante, configurava mera problematica individuale del sistema informatico e non poteva comportare uno slittamento sulla decorrenza del termine per impugnare, non risultando peraltro neppure motivata e provata la ragione per la quale, comunque, a fronte di una notificazione di cancelleria del 23.5.2018, si prendeva effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento solo in data 3.7.2018;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso International Infant School s.r.l. – Impresa sociale sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di merito tenuto conto della circostanza che la sentenza oggetto di reclamo non poteva ritenersi notificata/comunicata a cura della cancelleria; la notifica via pec della comunicazione di cancelleria non era, infatti, andata a buon fine in quanto il file contenente la sentenza non era apribile/illegibile; in conseguenza, sostiene, il dies a quo per la proposizione del reclamo doveva farsi coincidere con il giorno 3 luglio 2018 nel quale il difensore, a seguito di accesso diretto in cancelleria, aveva avuto conoscenza del provvedimento; in questa prospettiva assume insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione della Corte di merito, secondo la quale la mera produzione della schermata non consentiva di ritenere tempestivo il reclamo; sostiene che la comunicazione in via telematica da parte della cancelleria è efficace solo in presenza di allegato apribile o leggibile; contesta l’ulteriore affermazione della Corte di merito secondo la quale non era stato motivata e provata la ragione per la quale a fronte di una notificazione di cancelleria del 23.5.2017 si prendeva conoscenza del contenuto del provvedimento solo in data 3.7.2018, evidenziando di avere, senza esito, ripetutamente compulsato il personale di cancelleria informando dell’impossibilità di prendere visione dell’allegato; si duole, inoltre, della omessa e insufficiente motivazione sulle ragioni per le quali non era stata immediatamente sospesa la efficacia esecutiva della sentenza;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione ed errata applicazione delle norme di diritto del D.L. n. 179 del 2012 e degli artt. 326 e 327 c.p.c.; lamenta in sintesi l’errore in diritto del giudice di appello per non avere considerato applicabili gli artt. 326 e 327 c.p.c., a fronte di una notifica non rituale del provvedimento per impossibilità di lettura dello stesso, come documentalmente provato;

3. il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione sono da respingere;

3.1. occorre innanzitutto evidenziare che la modalità di deduzione del primo motivo di ricorso, che denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, non è coerente, già nell’enunciazione formale, con l’attuale configurazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla stregua del quale con tale mezzo è denunziabile solo l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti, evocato, ove non risultante dalla sentenza medesima, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (ex plurimis Cass. Sez. Un. 8053/2014), laddove parte ricorrente, senza identificare alcuno specifico ” fatto” omesso dalla Corte di merito si limita a contestare con generiche deduzioni la valutazione del giudice di appello in ordine alla inidoneità della allegata difficoltà di lettura del file a determinare lo slittamento del dies a quo di decorrenza del termine per il reclamo;

3.2. il motivo oltre ad essere inammissibile è anche infondato nel merito;

la sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che a seguito delle modifiche al processo civile apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 30532/2018, n. 26773/2016); nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico (Cass. n. 21560/2019, n. 25819/2017); tale affermazione deve essere posta in correlazione con il principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la notifica a mezzo PEC della L. n. 53 del 1994 cit., ex art. 3 bis, di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico – ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto (Cass. 13532/2019, n. 22320/2017), circostanza quest’ultima neppure allegata dall’odierna ricorrente;

3.3. la natura cautelare e non decisoria dell’eventuale provvedimento di sospensione che si assume omesso dal giudice del reclamo, pur a fronte di istanza in tal senso formulata, esclude la impugnabilità con il ricorso per cassazione e tanto assorbe il rilievo dell’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza, non avendo la società specificato in che termini ed in quale atto aveva formulato la richiesta di sospensiva;

3.4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non incentra le censure sulla portata interpretativa e applicativa delle disposizioni richiamate, ma si limita a ribadire la contestazione alla valutazione del giudice di merito in punto di individuazione del dies a quo del termine per la proposizione del reclamo;

4. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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