LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1252/2014 proposto da:
EQUITALIA SUD S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via di Tor Marancia n. 4 (C.F.: *****), iscritta nel Registro Imprese di Roma, R*****, quale società incorporante la Equitalia Polis S.p.a. in virtù di atto di fusione per incorporazione del 22.06.2011 per notar C.P. di Roma (rep. 77189, racc.
19130), in persona del procuratore F.S., nata a *****, in virtù di procura speciale autenticata per notaio D.L.M. in data 27.6.2013 (rep. n. 38359, racc. n. 21227), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nomentana n. 91, presso l’Avv. Beatrice Giovanni, unitamente all’Avv. Amodio Francesco (C.F.: *****), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 169/46/2013 emessa dalla CTR Campania in data 02/05/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.
RITENUTO IN FATTO
Con atto notificato il 21.10.2009 e depositato il 9.11.2009, T.M.C. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nei confronti di Equitalia Polis S.p.a. avverso estratti rilasciati il 13.7.2009 e relativi a tredici ruoli (*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****: ***** e *****) per imposte e tasse varie relative agli anni tra 1994 e il 2007 (TARSU dovute ai Comuni di Nola e Terracina, tassa automobilistica 1994, IRPEF e addizionali), per i quali dichiarava di “non ricordare” di aver mai ricevuto notifiche. Esponeva il ricorrente che le notifiche risultavano eseguite a conviventi, ma “non si capiva a chi”, e che per ottenere le relate “ci volevano mesi”, per cui “aveva preferito” adire la Commissione perché accertasse la ritualità delle notifiche. Aggiungeva che le notifiche venivano effettuate da “società privata tale defendini srl” ed erano da ritenersi inesistenti. Quindi, il ricorrente concludeva perché venisse dichiarata la illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle di pagamento con annullamento totale della procedura di riscossione.
Si costituiva Equitalia Polis S.p.a., depositando atto di controdeduzioni con allegata documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento. Con sentenza 10.10.2011, depositata il 3.4.2012, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e compensava le spese. Rilevava in motivazione che il ricorso era ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, essendo dedotta la mancata notificazione delle cartelle di pagamento; che non poteva tenersi conto delle controdeduzioni e della documentazione depositate dalla Equitalia Polis, per il mancato rispetto dei termini di cui al citato D.Lgs., art. 32; che, di conseguenza, il ricorso doveva essere accolto per l’inesistente dimostrazione della irregolare notifica delle cartelle di pagamento relative ai ruoli impugnati.
Con atto notificato il 4.10.2012, Equitalia Polis proponeva appello, richiamandò la documentazioné prodotta in primo grado, rilevandò che dalla stessa risultava la regolare notificazione al T. delle impugnate cartelle di pagamento e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso fosse rigettato, con vittoria di spese.
Con sentenza del 2.5.2013, la CTR Campania rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) l’appellante Equitalia Sud non aveva prodotto le impugnate cartelle, bensì estratti di ruolo informi che non avevano alcuna autenticità e, in particolare, non erano idonei ad identificare gli atti cui si riferivano le allegate relazioni di notificazione;
2) più precisamente, erano stati prodotti estratti di ruolo, che per ciascun debito indicavano, tra l’altro, il codice cartella e le relazioni di notificazione, che riportavano il medesimo numero identificativo della cartella indicato nell’estratto di ruolo cui erano allegate;
3) senonché gli estratti, pur recando in calce l’attestazione di conformità al ruolo esecutivo formato sulla base dei documenti informatici trasmessi all’Agente della riscossione dal sistema informatico dell’anagrafe tributarià e/o dagli altri enti impositori, non risultavano sottoscritti e, pertanto, non avevano alcuna autenticità e non erano idonei ad identificare le cartelle indicate nelle allegate relazioni di notificazione;
4) infine, in relazione ai ruoli ***** e *****, indicati nel ricorso del T., non era stata prodotta alcuna documentazione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a., sulla base di cinque motivi.
T.M.C. non ha svolto difese.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, rilevasi l’ammissibilità del ricorso, siccome tempestivamente proposto.
Invero, premesso che, in assenza di notificazione della sentenza emessa dalla CTR, trova applicazione il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione òattuale applicabileòratione temporis),- essendo stato il presente giudizio instaurato dopo il 4 luglio del 2009 (e, precisamente, il 21 ottobre 2009) e considerato che si applica il periodo di sospensione feriale dei termini dall’1 agosto al 15 settembre compreso, il termine ultimo per la notifica del ricorso per cassazione, risultando la sentenza impugnata stata pubblicata il 2 maggio 2013, scadeva in data 17 dicembre 2013.
Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale, va evidenziato che, ai fini della sua determinazione, la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che, sostituendo l’art. 1 della L. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni, è immediatamente applicabile solo con decorrenza dal primo gennaio del 2015 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24867 del 05/12/2016; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21674 del 19/09/2017).
Inoltre, la notifica del ricorso per cassazione alla parte che sia rimasta contumace in appello va effettuata alla stessa personalmente, e non nel domicilio eletto per il primo grado (cfr. in tal senso, argomentando a contrario, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008). Anche nel processo tributario è stato affermato il principio per cui la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, (Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, Equitalia Sud s.p.a., dopo aver tentato infruttuosamente, in data 11.12.2013, la notifica all’intimato personalmente (risultato, sulla base della relata di notifica, trasferito dal sito indicato) presso il suo domicilio in ***** (corrispondente all’ultima residenza nota del destinatario; cfr. il relativo certificato allegato), ha tempestivamente, dopo soli due giorni, provveduto alla notifica al medesimo ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e poi, in data 18.12.2013, solo per un eccesso di zelo, fatto notificare il ricorso altresì al Dott. M.G., presso il suo studio, domiciliatario del T. in primo grado.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR rigettato il suo appello sulla base della inidoneità degli estratti di ruolo ad identificare le cartelle di pagamento impugnate e della loro non autenticità, nonostante il contribuente, con il ricorso introduttivo, si fosse limitato ad eccepire la inesistenza e la irregolarità della notifica delle singole cartelle.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto introduttivo del primo grado di giudizio, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di valutare le censure che erano state sollevate dal contribuente nel corso del primo grado di giudizio.
In proposito, è opportuno ricordare che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da mettere nelle condizioni la Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per non aver la CTR considerato che, non avendo il contribuente contestato il contenuto e l’esistenza delle cartelle di pagamento, né l’autenticità degli estratti di ruolo esibiti, tali fatti dovevano ritenersi non bisognosi di prova.
3.1. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione indicata nell’analizzare il primo, sotto il profilo del difetto di specificità. Infatti, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti,eil principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017). In particolare, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base è fondato il detto principio, fermo restando che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016; dello stesso avviso è Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 09/08/2016).
Senza tralasciare che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della re/evatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019).
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR rilevato d’ufficio la non autenticità degli estratti di ruolo, nonostante la produzione in giudizio di fotocopie imponesse alla controparte di eccepire tempestivamente e specificamente il disconoscimento della loro conformità all’originale.
4.1. Il motivo è inammissibile sia per le medesime ragioni già evidenziate nell’analizzare i precedenti due (non potendosi, per l’effetto, escludere che il contribuente avesse disconosciuto la conformità all’originale degli estratti di ruolo prodotti dalla odierna ricorrente) sia in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR non ha rilevato d’ufficio la non conformità delle copie fotostatiche (necessitante, come tale, di un previo disconoscimento), ma ha evidenziato che gli estratti di ruolo non risultavano sottoscritti e, quindi, per l’effetto, erano privi di qualsivoglia autenticità (non essendo, in particolare, idonei ad identificare le cartelle cui si riferivano le allegate relazioni di notifica).
5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR rigettato l’appello sulla base della mancata produzione in giudizio, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, delle cartelle di pagamento, nonostante dovesse considerarsi sufficiente il deposito, da parte dell’Agente della riscossione, delle relate di notifica delle cartelle.
5.1. Il motivo è fondato.
Invero, in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima (Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 in una fattispecie in cui occorreva fornire la prova di aver posto in essere un atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario).
Del resto, in tema di notifica della cartella esattoriale, anche laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione (nel caso di specie, presente), da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Così si è espressa Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020 in una fattispecie in cui ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valorizzando, in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa dello stesso.
In definitiva, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,139 e 140 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR omesso di esaminare la documentazione prodotta nel corso del giudizio di secondo grado dall’Agenzia della riscossione (gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente).
6.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
7. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al quarto motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Campania in differente composizione.
PQM
La Corte:
– accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibili i primi tre e dichiara assorbito il quinto;
– cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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