LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22055/2017 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE N. 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GIULIA PRIMICERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA POTI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1657/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2017 R.G.N. 3713/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 1657/2017, pubblicata il 27 marzo 2017, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sette giorni applicata, con provvedimento del 4 luglio 2011, a A.B. per avere la dipendente, nel corso di un diverbio, ripetutamente accusato altro dipendente, a voce alta e alla presenza di colleghi, di averle, alcuni anni prima, intenzionalmente danneggiato, rigandola, l’auto mentre si trovava nel parcheggio aziendale;
– che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata acquisita la prova dell’addebito, attesa l’inattendibilità di alcuni testi (che non potevano essere stati presenti al fatto o che avevano riferito come presenti al diverbio testi che, in realtà, non avrebbero potuto assistervi) e altri elementi risultanti dagli atti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;
rilevato:
che con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che oggetto dell’accertamento richiesto non fosse l’avvenuta pronuncia di frasi dal contenuto diffamatorio nei confronti di un collega ma la collocazione temporale del diverbio, in cui le frasi erano state pronunciate, e cioè un fatto diverso e tardivamente introdotto nel giudizio;
– che con il secondo motivo viene dedotta l’erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere il giudice di appello ritenuto illegittima la sanzione sul rilievo della mancata indicazione, da parte del datore di lavoro, e in sede di formulazione dell’addebito, dell’orario in cui si sarebbero svolti i fatti contestati, e per avere illegittimamente posto a carico del datore di lavoro l’onere, costituendosi in giudizio, di compiere anticipatamente specifiche contestazioni su di un elemento di fatto (orario) estraneo alla discussione sviluppatasi fra le parti nel corso del procedimento disciplinare; viene altresì dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un punto fondamentale della controversia e cioè la circostanza che, nelle giustificazioni rese, la lavoratrice non aveva svolto rilievi o contestazioni in ordine all’ora di svolgimento dei fatti;
– che con il terzo, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 2697 c.c. e di varie disposizioni del Codice di rito (artt. 115, 116, 246, 254, 295, 414, 416, 420 e 421), la società ricorrente si duole della violazione del principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove e della utilizzazione di circostanze in fatto acquisite al giudizio in modo anomalo; del mancato esercizio del potere di disporre il confronto fra testimoni; dell’omesso controllo circa l’uso dei poteri istruttori d’ufficio da parte del primo giudice; della mancata sospensione del processo, pur a fronte di azione penale per il reato di falsa testimonianza promossa nei confronti di alcuni dei testi escussi;
osservato:
che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro sostanziale connessione, non possono trovare accoglimento;
– che, infatti, ferma l’inammissibilità della censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per la preclusione di cui all’art. 348-ter, u.c. (“doppia conforme”), è da rilevare come la Corte di appello non ha posto a fondamento della propria decisione l’accertamento dell’orario della discussione, anziché il contenuto delle frasi profferite dalla dipendente, ma tale elemento fattuale ha chiaramente esaminato per stabilire l’attendibilità di taluni testi, che avevano dichiarato di avere assistito all’episodio o che avevano riferito della presenza di dipendenti, che, in realtà, sulla scorta di varie risultanze processuali, era da ritenere non potessero trovarsi nel luogo del suo accadimento; né ha considerato illegittima la sanzione perché la contestazione disciplinare era priva della indicazione dell’ora, in cui la condotta sarebbe stata realizzata, essendo pervenuta alle proprie conclusioni sul rilievo, già espresso dal giudice di primo grado, che non era stata raggiunta dal datore di lavoro, il quale ne era onerato, la prova della effettiva sussistenza del fatto addebitato;
– che, d’altra parte, deve ribadirsi che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex art. 112 c.p.c., ricorre, e può essere correttamente denunciato, quando il giudice del merito alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle domande e delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019; conformi, fra le più recenti: n. 9002/2018; n. 18868/2015);
– che deve parimenti essere disatteso il terzo motivo, posto che:
(a) la violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile solo nell’ipotesi, non ricorrente nel caso concreto, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018, fra le molte conformi;
(b) il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017, fra le molte conformi);
(c) l’art. 254 c.p.c., attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l’opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l’esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 14538/2009);
(d) la Corte non risulta avere esercitato poteri istruttori d’ufficio, né è stato dedotto dalla ricorrente che il tema di un eventuale controllo sull’esercizio di tali poteri da parte del giudice di primo grado le fosse stato devoluto con il ricorso in appello;
(e) la Corte ha poi precisato di avere preso in considerazione le sole risultanze istruttorie acquisite nel giudizio civile e comunque di non essere vincolata alle determinazioni del giudice penale nel procedimento per falsa testimonianza promosso nei confronti dei testi R., C. e D.J.: ciò che appare conforme al principio, secondo il quale l’assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l’attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge (Cass. n. 19357/2016);
– che, in definitiva, dietro lo schermo della violazione di plurime norme di diritto, il motivo in esame si volge, come più in generale l’intero ricorso, ad una rivisitazione del discorso probatorio e ad un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, in contrasto con il consolidato principio che rimette in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le numerose conformi);
ritenuto:
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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