LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29440/2016 proposto da:
V.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO CIERI;
– ricorrente –
contro
LIDL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO, ENZO PISA, OSVALDO CANTONE, LORENZO CANTONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 853/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/10/2016 R.G.N. 962/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 853 del 20 ottobre 2016, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Lidl Italia S.r.l., ha riformato la decisione del Tribunale di Chieti che aveva accolto la domanda proposta da V.D. nei confronti della società, con la quale era stata ritenuta la violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato dopo quattro assunzioni a termine;
– in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’unica manifestazione di volontà nel senso dell’assunzione da reputarsi rispettosa del termine di decadenza, non potesse, in realtà, configurarsi congrua sul piano normativo non emergendo dalla stessa l’inequivoca intenzione del lavoratore di essere assunto con preferenza rispetto agli altri interessati;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, V.D., affidandolo a sei motivi;
– resiste, con controricorso assistito da memoria, la LIDL Italia S.r.l..
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c.;
– con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater;
– con il terzo motivo si denunzia l’ingiusta motivazione e la violazione dell’art. 2697 c.c.;
– con il quarto ed il quinto motivo si allega l’ingiusta ed erronea motivazione;
– con il sesto motivo si deduce l’erronea determinazione delle spese;
– il primo motivo è inammissibile;
– va premesso, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);
– nel caso di specie, poi, irrilevante ed inconferente rispetto al decisum appare la censura concernente la configurabilità dell’eccezione relativa alla inidoneità della missiva del ricorrente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza in termini di “mera difesa” atteso che, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, in ogni caso il giudicante avrebbe dovuto esaminarne la ricorrenza degli estremi legali ex officio;
– anche il terzo motivo è inammissibile;
– premesso che esso appare formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie;
– il quarto, quinto, ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili;
– va preliminarmente rilevato, al riguardo, che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, consegue – che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);
– deve aggiungersi a tale preliminare rilievo, che le tre censure non si confrontano con la decisione impugnata, essendo integralmente volte a sollecitare una indagine sul contenuto degli atti difensivi di controparte, nonché sulla correttezza dell’operato del primo giudice veicolando questioni del tutto inammissibili in sede di legittimità;
– il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater, è fondato nei termini che seguono;
– come noto, la disposizione in esame prevede la possibilità per il dipendente che abbia prestato attività lavorativa per mezzo di contratti a termine scaduti, di essere assunto con diritto di prelazione qualora il datore di lavoro intenda optare per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
– tale diritto può essere esercitato previa espressione di volontà “in tal senso” nel termine di tre o sei mesi a seconda che l’esercizio di attività lavorativa fosse o meno stagionale, ed entro l’anno;
– nel caso di specie, il V., con missiva ritualmente giunta a conoscenza della società datrice, ha comunicato che il proprio ultimo rapporto a termine era cessato in data 31/10/2013 e di aver appreso dell’apertura di un nuovo punto vendita presso Chieti, manifestando, quindi, la propria “disponibilità ad una eventuale assunzione nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro”;
– orbene, tale dichiarazione, in quanto priva del richiamo al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater, che la Corte testualmente definisce “neanche menzionato” è stata ritenuta dal giudice di secondo grado configurabile esclusivamente in termini di “mera dichiarazione di disponibilità ad una eventuale ulteriore assunzione (quindi anche a tempo determinato);
– la Corte, in particolare, ha escluso che potesse essere valorizzata l’elencazione, operata dal lavoratore, dei precedenti rapporti a termine svolti alle dipendenze della LIDL Italia S.r.l. optando per la apprezzabilità di tale riferimento ai soli fini curriculari e non a quelli di descrizione di elementi fattuali richiesti per il riconoscimento dell’invocata precedenza nelle future assunzioni;
– ritiene il Collegio che tale interpretazione integri un vizio di sussunzione, concretandosi nella lesione del disposto di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 sexies;
– tale norma prevede, infatti, testualmente, che il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies possa essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro (entro rispettivamente tre e sei mesi dalla cessazione del rapporto a seconda che si tratti o meno di rapporti stagionali) ma non richiede null’altro al riguardo;
– la disposizione legislativa, nel richiedere l’esercizio del diritto potestativo da parte del lavoratore, opta perché lo stesso venga effettuato senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali (in ordine a tale aspetto, anche se con riguardo a diverso ambito, si veda Cass. n. 10335 del 2014);
– la Corte, sul punto, oltre ad escludere il rilievo dell’indicazione relativa ai precedenti rapporti a termine intercorsi fra le parti, indicazione che, invece, deve ritenersi rilevante e significativa espressione della volontà di far valere i passati contratti temporanei, testualmente osserva che nella nota inviata dal V. “… non vi è dunque alcun richiamo al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 quater (neanche menzionato)”;
– tale interpretazione della norma confligge con la ratio legis volta a favorire la posizione del dipendente che sia stato assunto con più contratti a termine successivi, nonché con la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui il decreto è attuazione e può legittimare il ricorso a comportamenti abusivi in contrasto con lo spirito informatore della normativa Europea e della traduzione interna di essa;
– deve ritenersi, al riguardo, che il riferimento del lavoratore all’assunzione “nei tempi e modi previsti dalle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro” unitamente alla manifestazione della volontà di essere assunto ed all’indicazione dei contratti intercorsi fra le parti corrisponda in modo adeguato e sufficiente alle esigenze di certezza del diritto sottostanti alla norma, pur in difetto di preciso riferimento alla disposizione legislativa di cui all’art. 5 quater;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, va accolto il secondo motivo nei termini anzidetti e dichiarata l’inammissibilità del primo, terzo, quarto, quinto e sesto;
– la sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte territoriale indicata in dispositivo che si atterrà ai principi enunciati nei punti che precedono provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 416 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile