LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10657/2017 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
B.E.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5033/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2016 R.G.N. 6002/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
B.E. impugnava davanti alla Corte d’appello di Roma la sentenza del Tribunale della stessa città la quale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento delle infermità sì come derivanti da causa di servizio e la conseguente richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo;
deduceva di aver svolto attività quale ufficiale giudiziario dal 1972 presso un largo mandamento (Procura di Trasacco e Tagliacozzo) e dal 1982 alla Procura di Poggio Mirteto, per poi essere assegnato definitivamente presso la Corte d’appello di Roma, provvedendo quotidianamente a notificazioni, esecuzioni mobiliari e immobiliari e protesti, spesso fuori città, con mezzi pubblici ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica;
prospettava la sussistenza del nesso causale tra le mansioni descritte e le patologie sofferte, consistenti in infermità osteoarticolari degenerative ed ipertensione arteriosa con iniziale danno retinico;
la Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, disposta la rinnovazione della perizia tecnica alle cui conclusioni ha prestato convinta adesione, ha stabilito che quanto all’ipertensione arteriosa non era stata raggiunta in giudizio la prova della concatenazione causale tra lo stress cronico e il danno, così come quanto al rischio di retinopatia, la cui natura rimaneva non definibile;
ha di contro riconosciuto che l’infermità osteoarticolare su base degenerativa a carico dei piedi si poneva in concatenazione causale con la prestazione lavorativa, svolta in zone rurali su terreni disconnessi e, anche dopo il 1982, pur sempre “sul territorio” e con continuo impegno deambulatorio;
circa l’individuazione della categoria tabellare (Tabella A al D.P.R. n. 834 del 1981) a cui ascrivere le patologie ritenute causalmente connesse all’attività lavorativa, la Corte d’appello ha ritenuto che la sindrome artrosica, pur non espressamente contemplata nelle tabelle A e B, era complessivamente ascrivibile all’8 categoria tabellare per il principio dell’equivalenza, stante l’interessamento di entrambi i piedi e la moderata incidenza sulla deambulazione; ha quindi applicato la Tabella F1 sul cumulo di infermità, e, tenendo conto di una preesistente patologia ascritta alla 7 categoria della tabella A, ha stabilito che la collocazione tabellare finale da attribuirsi ad B.E. coincideva con la 6categoria;
ha infine condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del grado d’appello;
B.E. ha domandato la cassazione della sentenza, proponendo due motivi di ricorso;
il Ministero della Giustizia ha opposto difese, proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi;
B.E. ha depositato controricorso a seguito del ricorso incidentale;
il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione artt. 91 e 92 e 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello deciso in ordine alla liquidazione delle spese processuali del primo grado, sebbene espressamente richiesto dalla parte”;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 1 e art. 4, n. 5 e delle tabelle ivi indicate, carenza assoluta di motivazione”; contesta la statuizione di condanna alle spese nel grado d’appello (per Euro 2.415) a carico della parte soccombente, senza tener conto dei parametri minimi e massimi di legge per una causa di valore indeterminabile.
Ricorso incidentale:
col primo motivo, formulato si sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero deduce “Violazione del D.P.R. n. 461 del 2001”; richiama le modifiche normative intervenute in materia (dal D.P.R. n. 472 del 1987 al D.P.R. n. 465 del 2001) sostenendo che queste avrebbero sancito il superamento del doppio binario (accertamento per la dipendenza dell’infermità da causa di servizio/accertamento per il diritto all’equo indennizzo) e la previsione di un accertamento unico di esclusiva competenza del Comitato di verifica, definitivo e vincolante; nel caso in esame il Ministero non avrebbe fatto altro che attenersi a tali principi, conformando la propria azione amministrativa al parere reso dal Comitato di verifica, il quale aveva accertato in modo esaustivo che le patologie sofferte dal ricorrente principale non erano riconducibili a causa di servizio;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – art. 115 c.p.c.”;
in contrasto con la definitività del parere reso dal Comitato di verifica, che sostiene censurabile soltanto nei casi d’incongruità e illogicità, e in “fase di gravame”, la Corte d’appello avrebbe erroneamente autorizzato una nuova attività di accertamento peritale alla quale si sarebbe adeguata, disattendendo i più elementari principi in tema di onere della prova.
Esame del ricorso incidentale:
si esamina il ricorso incidentale per la priorità logica delle questioni da esso affrontate;
il primo motivo è infondato là dove parte ricorrente pretenderebbe di ridurre il sindacato del giudice alla sola verifica dell’illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall’organo tecnico, e non intendere che compito del giudice del merito sia quello di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto;
infatti, se è vero che, in sede amministrativa, la competenza ad effettuare gli opportuni accertamenti sanitari è di competenza degli organi tecnici di volta in volta previsti dalle singole disposizioni di legge, è altrettanto vero che è sempre possibile il sindacato giudiziale delle determinazioni assunte da tali organi, ai fini dell’accertamento della esattezza delle relative determinazioni (Cass. n. 14197 del 2017); sicché lo stesso giudice del merito, qualora lo ritenga, esercitando il proprio potere istruttorio d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., può avvalersi di consulenza medico-legale;
l’orientamento di legittimità sopra richiamato assume una valenza decisiva nel giudizio in esame, chiarendo come l’oggetto del giudizio non può essere individuato nel sindacato di legittimità sull’atto amministrativo – quali che siano le specifiche caratteristiche che la legge vi riconnette all’interno del procedimento – ma consiste nell’accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, con il che si sostanzia l’esercizio della funzione giudiziale;
il secondo motivo è infondato, perché dall’iter logico argomentativo seguito dal Giudice dell’appello non è dato rilevare la pretesa violazione dei principi in tema di violazione dell’onere della prova; invero, le Sez. Un. 11353 nel 2004 già avevano delineato, con riguardo alla domanda di equo indennizzo, i margini entro cui deve svolgersi l’accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per poter godere del beneficio, nonché il contenuto dei fatti che il lavoratore è tenuto ad allegare per conseguire la positiva verifica della propria pretesa;
questi deve provare, con precisione la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, mutevoli in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo, non essendo configurabili, le mansioni inerenti alle qualifiche, come un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse possono variare in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell’ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate;
anche con riguardo alle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio;
la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’equo indennizzo (e la categoria tabellare applicabile) entro i precisi limiti dell’avvenuto raggiungimento della prova della sussistenza del nesso causale tra le patologie e le prestazioni svolte, senza ricorrere a presunzioni.
Neppure colgono nel segno le ulteriori critiche sollevate dal ricorrente incidentale, per avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione della perizia medico-legale e per avere recepito le valutazioni nell’elaborato peritale;
va in proposito ricordato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, tant’e’ che finanche la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo è ritenuta implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr., da ultimo, Cass. 326 del 2020);
e’ altresì d’uopo ricordare come secondo il consolidato orientamento di questa Corte non può considerarsi carente di motivazione la sentenza che abbia recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti dell’elaborato peritale disposto d’ufficio, e neppure la sentenza che si sia limitata a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 4352 del 2019 e Cass. n. 22056 del 2020);
in definitiva, il ricorso incidentale va rigettato.
Esame del Ricorso Principale:
il primo motivo merita accoglimento;
la riforma parziale della sentenza di prime cure si estende, in virtù dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, anche al capo relativo alle spese; per l’effetto, il giudice d’appello deve provvedere (e deve farlo sempre, anche d’ufficio) sulle spese del doppio grado e non solo su quelle del secondo;
del pari, la cassazione parziale della sentenza impugnata (in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso del B.) si estende – sempre ex art. 366 c.p.c., comma 1 – al capo relativo alle spese del secondo grado, sicché, nel caso di specie, resta assorbita la disamina del secondo motivo del ricorso principale, incentrato sull’entità delle spese medesime.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e con rigetto del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, questa Corte condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per il primo grado, in Euro 2.415,00 per il giudizio d’appello ed Euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato Andrea Lippi dichiaratosi antistatario;
si dà atto che non sussistono i presupposti per l’obbligo del versamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17;
detto obbligo non può trovare, infatti, applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., per tutte, Cass. n. 1778 del 2016).
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo aggiunto e, decidendo nel merito, dispone la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in favore di B.E. le spese del primo grado liquidate in Euro 2.000,00, quelle del giudizio d’appello liquidate in Euro 2.415,00 e quelle del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00, da distrarsi in favore dell’avvocato Andrea Lippi dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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