Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31081 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18689-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1015/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

RILEVATO

Che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011 per IRPEF, IVA e IRAP e contributi previdenziali e la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello della parte contribuente rilevando un difetto della delega di firma perché l’avviso di accertamento era firmato da R.F., qualificato come “capo imprese minori e lavoratori autonomi” richiamando la delega di firma in tal senso del direttore provinciale A.E., ma affermando che la delega di firma non può consistere in un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del destinatario.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si è costituita.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto invalida la delega di firma (e, conseguentemente, nullo l’avviso di accertamento) a causa dell’assenza dell’indicazione nella suddetta delega del nominativo del funzionario deputato a sottoscrivere l’atto impositivo.

Il motivo è fondato.

Considerato infatti che, secondo questa Corte:

la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 27766 del 2020; Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019);

la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 27766 del 2020; Cass. n. 8814 del 2019).

Pertanto la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tali principi là dove non ha considerato valida la delega di firma pur se contenuta all’interno di un ordine di servizio – la cui esistenza e validità è riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata – rispondente alle suddette indicazioni giurisprudenziali, senza dunque che sia necessaria l’indicazione nominativa del delegato, essendo invece sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita da quest’ultimo, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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