LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1829-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 503/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente contro il diniego opposto dall’Ufficio avverso l’istanza presentata dal contribuente nel 2012 per il rimborso delle imposte sui redditi da pensione (pensione che nasce da una precedente attività lavorativa presso una società italiana) corrispostigli dall’INPS nell’anno 2010 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che emerge dagli atti, relativi all’anno di imposta 2010, che le relazioni personali ed economiche del contribuente erano in Svizzera, come dal medesimo dimostrato mediante la produzione di fatture di spese mensili e giornaliere presso i grandi magazzini, delle quietanze delle utenze domestiche e dei verbali delle assemblee di condominio cui aveva partecipato in Svizzera. Lo stesso contribuente aveva depositato, come previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera, art. 29, un’attestazione da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di ***** del ***** nella quale le autorità elvetiche attestano che a seguito di audizione e accordo con il contribuente si è consentito al medesimo di integrare la dichiarazione dei redditi del 2010 inserendovi anche il reddito da pensione INPS in questione, ivi tassato nella misura del 100%: ne consegue che ai sensi della stessa Convenzione, art. 18, i proventi in esame non potevano essere trattenuti dal Fisco italiano essendo imponibili solo in Svizzera.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione Italia-Svizzera, artt. 4, 18 e 29, approvata e resa esecutiva in Italia con L. n. 943 del 1978, nonché dell’art. 2697 c.c., in quanto vi è l’assenza della prova da parte del contribuente della doppia imposizione, prova che spetta a quest’ultimo, in quanto l’attestazione da lui depositata dal contribuente è insufficiente a fini probatori;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione Italia-Svizzera, artt. 4 e 18, approvata e resa esecutiva in Italia con L. n. 943 del 1978, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in quanto spetta al contribuente l’onere della prova della residenza in Svizzera, essendo irrilevante l’iscrizione del contribuente all’AIRE.
I motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria perché entrambi lamentano la violazione dei principi in merito al riparto dell’onere della prova riguardo alcune norme della Convenzione Italia-Svizzera approvata e resa esecutiva in Italia con L. n. 943 del 1978 e diretta a impedire le doppie imposizioni fiscali e sono entrambi infondati.
Secondo questa Corte, infatti:
il trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a gestione prima INPDAI e poi INPS non ha natura “pubblicistica”, non rientrando nell’elenco, tassativo, di cui alla Convenzione Italia-Svizzera, art. 19, contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 943 del 1978; ne consegue che, in applicazione della citata convenzione, art. 18, detto trattamento deve essere tassato nello stato di residenza del percettore (Cass. n. 6153 del 2021);
in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione Italia-Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 943 del 1978 – deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cass. n. 10706 del 2019);
ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. n. 32992 del 2018).
Pertanto, se da un lato la Commissione Tributaria Regionale si è conformata ai suddetti principi ritenendo tassabile solo in Svizzera il reddito da pensione del contribuente, dall’altro lato le doglianze dell’Ufficio, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, in realtà non contestano né la corretta applicazione delle norme della Convenzione né i principi sopra citati, ma, attraverso la surrettizia contestazione di una presunta violazione dell’onere della prova, tendono ad investire nella sostanza il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso proposto davanti a questa Corte la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Nella specie il giudice di merito ha comunque, in maniera corretta, implicitamente gravato la parte contribuente dell’onere della prova della doppia imposizione e della residenza e ha evidentemente, in base ad una valutazione del materiale probatorio ragionevole e coerente e che pertanto appare immune da vizi logici e giuridici, ritenuto adempiuto tale onere.
La Commissione Tributaria Regionale infatti ha affermato che emerge dagli atti, relativi all’anno di imposta 2010, che le relazioni personali ed economiche del contribuente sono in Svizzera come dal medesimo dimostrato mediante la produzione di fatture di spese mensili e giornaliere presso i grandi magazzini, delle quietanze delle utenze domestiche e dai verbali delle assemblee di condominio cui ha partecipato in Svizzera, così dando adeguata motivazione circa l’effettività della residenza in Svizzera della parte contribuente negli anni in questione. Inoltre, sempre la Commissione Tributaria Regionale – affermando che lo stesso contribuente ha depositato, come previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera, art. 29, un’attestazione da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di ***** del ***** nella quale le autorità elvetiche attestano che a seguito di audizione e accordo con il contribuente si è consentito al medesimo di integrare la dichiarazione dei redditi del 2010 inserendovi anche il reddito da pensione INPS in questione, ivi tassato nella misura del 100% e facendo conseguire da tale affermazione la conseguenza che ai sensi della stessa Convenzione, art. 18, i proventi in esame non potevano essere trattenuti dal Fisco italiano essendo imponibili solo in Svizzera – ha per un verso fatto preciso riferimento alla attestazione richiesta dalla Convenzione, art. 29 (la sentenza impugnata infatti indica espressamente l'”attestazione da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di ***** del ***** nella quale le autorità elvetiche attestano che a seguito di audizione e accordo con il contribuente si è consentito al medesimo di integrare la dichiarazione dei redditi del 2010, inserendovi anche il reddito da pensione Inps in questione, ivi tassato nella misura del 100%”, allegata anche al controricorso) indicando chiaramente che tale attestazione si riferisce proprio all’imposta contestata (sui redditi da pensione) e per l’anno in questione (il 2010) né l’Agenzia, anche nella memoria, ha individuato quali altre indicazioni e requisiti avrebbe dovuto contenere questa attestazione per testimoniare in maniera inequivocabile la tassazione del contribuente in Svizzera (in questa maniera mostrandosi così il ricorso carente anche sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza: Cass. n. 29495 e 28184 del 2020) e per un altro verso, mediante una analitica analisi degli elementi forniti dal contribuente, è giunta ragionevolmente alla conclusione che quest’ultimo fosse residente ai fini fiscali in Svizzera per avere ivi stabilito il centro dei suoi affari e dei suoi interessi vitali, così attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati espressi da questa Corte.
Ritenuto pertanto infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021