Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31089 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8726-2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAFFAELE DELL’AGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7640/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

S.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso una sentenza CTP Napoli, che aveva accolto il suo ricorso avverso un’intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento IRPEF 2002; la CTP Napoli aveva accolto il suo ricorso, in quanto mancava la prova della notifica della cartella di pagamento, costituente l’atto prodromico all’impugnato avviso di intimazione; la CTR ha ritenuto, al contrario, che l’Agenzia delle entrate avesse fornito la prova della notifica della cartella anzidetta.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia delle entrate riscossione non avrebbe potuto farsi rappresentare e difendere innanzi alla giustizia tributaria da un difensore esterno; invero, a seguito della soppressione di Equitalia dal 1 luglio 2017 e della contestuale assegnazione dell’attività di riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate riscossione, ente pubblico economico di natura strumentale, quest’ultimo ente era autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale; l’utilizzazione di avvocati del libero foro poteva avvenire sulla base di specifici criteri, definiti in atti di carattere generale, sottoposti all’approvazione degli appositi organi di vigilanza; l’ente anzidetto poteva poi avvalersi ed essere rappresentato dai propri dipendenti delegati innanzi al Tribunale ed al giudice di pace, nonché innanzi alle commissioni tributarie; pertanto la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione innanzi alla CTR a mezzo di avvocato del libero foro era da ritenere illegittima;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 140 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e cioè in caso di irreperibilità relativa del destinatario, doveva avvenire attraverso una sequenza di atti e cioè il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione doveva eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’azienda del destinatario; l’invio a quest’ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento; e dette formalità, tutte strettamente correlate fra di loro, avevano tutte carattere essenziale; in particolare era necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa sottoscritta dal destinatario ovvero da un soggetto abilitato; e, nella specie, mancava agli atti la prova della ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che, peraltro, detto orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; detta norma ha fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso;

che invero, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 33525 del 2019; Cass. n. 2683 del 2019; Cass. n. 25351 del 2020), ai fini della notificazione di una cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, come verificatosi nella specie in esame, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., il quale prevede la produzione in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale: in particolare occorre fornire la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell’avviso di accertamento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell’annotazione, da parte dell’agente postale, circa l’assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima; invero l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; e, nella specie, la CTR nulla ha riferito in ordine alla ricezione, da parte del destinatario, della c.d. raccomandata confermativa, essendosi essa limitata ad affermare che la raccomandata informativa era stata spedita;

che, nella specie, non può ritenersi verificata la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., come ritenuto dall’Agenzia delle entrate resistente, in quanto l’atto della cui notifica si discute non è l’intimazione di pagamento impugnata nella presente sede, ma la cartella di pagamento, che costituisce il presupposto dell’intimazione impugnata;

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale gli atti vanno rimessi alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rimette alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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