Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31090 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11413-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LUMA PERFORAZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1787/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione del 2013 emesso in quanto l’Ufficio aveva rideterminato in autotutela l’importo dovuto per imposta di registro per la registrazione della sentenza del tribunale di Ferrara n. 743/13 dell’11 luglio 2013 in relazione ad una somma dovuta dalla società contribuente al fallimento della Coop Costruttori società cooperativa a responsabilità limitata: l’imposta di registro era stata calcolata in Euro 1.340,75, nella misura proporzionale del 3% sulla somma dovuta al fallimento, ma la Commissione Tributaria Provinciale riteneva che l’imposta di registro non fosse dovuta in misura proporzionale ma fissa in quanto la sentenza del tribunale di Ferrara non aveva fatto altro che ripristinare la situazione patrimoniale precedente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che “non ci si trova di fronte ad una pura e semplice revocatoria fallimentare, ma ad un ripristino della situazione patrimoniale precedente al pagamento effettuato, per cui nel caso di specie non vi è alcun trasferimento di ricchezza, come ipotizzato dall’Agenzia” in quanto la sentenza del tribunale di Ferrara non ha posto in essere una revocatoria ma ha dichiarato inefficace il pagamento effettuato alla contribuente che andava dunque da quest’ultima restituita al fallimento.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, restando intimata la parte contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il motivo d’impugnazione, dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, ante modifica della L. n. 80 del 2005 e del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. B) ed e), in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha considerato la sentenza del tribunale di Ferrara n. 743/13 dell’11. luglio 2013 non come una revocatoria fallimentare ma come il ripristino della situazione patrimoniale precedente rispetto al pagamento effettuato, assoggettando così erroneamente tale pronuncia all’imposta di registro in misura fissa.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Le doglianze della ricorrente infatti, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono surrettiziamente il merito della lite e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Secondo questa Corte, inoltre, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570 e Cass. n. 16700 del 2020).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha espressamente affermato che “non ci si trova di fronte ad una pura e semplice revocatoria fallimentare, ma ad un ripristino della situazione patrimoniale precedente al pagamento effettuato, per cui nel caso di specie non vi è alcun trasferimento di ricchezza, come ipotizzato dall’Agenzia”: tale affermazione non è minimamente confutata dalla ricorrente, che, senza neppure riportare nel ricorso la sentenza del tribunale di Ferrara n. 743/13 dell’11 luglio 2013 (in violazione così del principio di autosufficienza del ricorso), parte invece dal presupposto opposto, ossia che la suddetta sentenza del tribunale di Ferrara fosse una revocatoria fallimentare.

Dunque, il motivo di impugnazione è inammissibile. Nessuna statuizione va adottata in merito alle spese, non essendosi costituito l’intimata.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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