Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31091 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18881-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIGIA FIORENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6025/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria cui erano sottese svariate cartelle di pagamento;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente affermando l’inesistenza della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata a mezzo di posta privata precisando che l’inesistenza, come tale insanabile, deriva dal fatto che la consegna e la spedizione affidata ad un servizio di poste private non sono assistite dalla funzione probatoria di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1;

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto dal 30 aprile 2011 (con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011) sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a. (tranne che per atti giudiziari e verbali di contestazione di violazioni del codice della strada) e conseguentemente avrebbe errato la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere illegittima la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria tramite servizio di posta privata.

Il motivo è fondato.

Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atto (l’avviso di iscrizione ipotecaria) che ha natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non si riferisce a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019, Cass., SU, n. 299 del 2020 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi.

Peraltro il suddetto avviso di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente impugnato dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo dell’atto l’ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass. n. 13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.).

Pertanto, il motivo è fondato; il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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