LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26359-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1414/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con sentenza n. 626/13 sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da M.L.B. avverso il diniego di rimborso prot. 22649 dell’8/2/20 per Iva 2005.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia, sez. dist. Lecce, che, con sentenza 1414/2019, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che sia sufficiente che un credito Iva venga esposto nella dichiarazione del contribuente, anche se in essa non venga avanzata una istanza di rimborso, perché il contribuente possa successivamente presentare istanza di rimborso nel termine di prescrizione decennale anziché in quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.
Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che “in tema d’Iva ove il credito d’imposta sia già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di imborso, che costituisce soltanto il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.).
L’omessa compilazione del modello VR non ha l’effetto di rendere irrilevante la manifestazione di volontà di ottenere il rimborso del proprio credito d’imposta resa dal contribuente stesso nella dichiarazione.”
In aggiunta a tale motivazione la sentenza impugnata ha altresì affermato che “peraltro la richiesta di rimborso dell’eccedenza Iva, nel caso di specie, non sarebbe stata possibile portarla in detrazione l’anno successivo perché la contribuente aveva cessato l‘attività”.
Tale ultima argomentazione dà luogo ad una ulteriore ratio decidendi consistente nell’assunto che, nel caso di cessazione dell’attività, il termine di decadenza biennale non può trovare applicazione dovendosi unicamente far ricorso alla prescrizione decennale.
Tale pronuncia risulta del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che con svariate decisioni ha affermato che “ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizioni specifiche; e ciò in quanto l’attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. n. 23524 del 2019 vedi anche Cass. n. 17495 del 2020; Cass. n. 32424 del 2019; Cass. n. 9941 del 2015, Cass. n. 2005 del 2014; Cass. nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; Cass. n. 13920 e Cass. n. 20039 del 2011; Cass. n. 9794 e Cass. n. 25318 del 2010; Cass. n. 27948 del 2009).
La ratio decidendi in esame non risulta essere stata oggetto di una adeguata censura da parte dell’Amministrazione che si è unicamente limitata a farne cenno senza svolgere argomentazioni al fine di contestarla.
Il ricorso va dunque respinto restando assorbite le ulteriori censure avanzate nel ricorso.
Non essendosi la ricorrente costituita non si procede a liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021