LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8813-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE D111,0 STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISA BARONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3300/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lecco, con sentenza n. 73/2016, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da S.M. avverso svariate cartelle di pagamento attinenti a tributi compresi tra gli anni 2001 e 2005.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 3300/19, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta tramite avvocato del libero foro e non a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per l’ADER sulla base di un motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Ader deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12, e 15 nonché del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, laddove la Commissione regionale ha ritenuto che essa ADER non potesse ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 30008 del 2019, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.” (Cass. sez. un n. 30008 del 2019 nello stesso senso Cass. n. 27632 del 2020).
Alla luce dei predetti principi questa Corte ha ulteriormente osservato che “il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (..) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. (Cass. n. 13804 del 2020).
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l’Ader si è avvalsa nel proporre l’atto di appello di un avvocato del libero foro.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021