LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1286/2016 proposto da:
S.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO PIO DI BENEDETTO, GAETANA MASTROBERARDINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE CAVA DE’ TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE;
METELLIA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MUROLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 533/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 2227/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 533/2015, ha confermato il rigetto della domanda proposta da S.M. nei confronti di Metellia Servizi s.r.l. e del Comune di Cava dei Tirreni, volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione alle dipendenze della anzidetta società dal 23 aprile 2010, data dell’avviamento, nonché la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni per la mancata assunzione.
2. Risulta dalla sentenza di appello che:
a) la società Metellia Servizi s.r.l., dopo avere segnalato al socio unico, Comune di Cava dei Tirreni, di avere attivato la procedura di assunzione della S. quale appartenente alle categorie protette, aveva ricevuto una nota con la quale l’Ente territoriale l’aveva invitata a non procedere ad alcuna nuova assunzione, ravvisando un contrasto con i criteri selettivi imposti alle società partecipate dagli enti pubblici;
b) la S. aveva impugnato tale diniego, assumendo di essere in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 68 del 1999 e di essere stata avviata al lavoro con provvedimento della Provincia di Salerno;
c) secondo il giudice di primo grado, la normativa di riferimento, legata alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, imponeva l’operatività dei limiti alle assunzioni anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie; in ogni caso, contestualmente al disposto avviamento della S., un dipendente della Metellia Servizi s.r.l. era divenuto invalido, dando luogo al perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4, ai fini della copertura della quota di organico riservata;
d) nell’atto di appello la S. aveva lamentato: l’omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria del danno; l’indebita ingerenza del Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni, a fronte della autonomia decisionale del Consiglio di Amministrazione di Metella Servizi s.r.l., che aveva deliberato in data 30 marzo 2010 l’assunzione di essa appellante con “chiamata nominativa”, approvata dalla Provincia con provvedimento di avviamento del 23 aprile 2010; l’inapplicabilità della L. n. 133 del 2008 e L. n. 102 del 2009, dal momento che la società convenuta non è un datore di lavoro pubblico, bensì un’impresa dotata di un proprio apparato organizzativo e di autonomia gestionale; l’assenza di prova del fatto che il Comune non avrebbe rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, in relazione alla previsione di cui alla L. n. 133 del 2008, art. 76; l’omessa considerazione che la società, quale soggetto di diritto privato, era tenuta ad osservare unicamente il disposto di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 7, lett. a); l’ininfluenza, ai fini del decidere, del fatto che un altro dipendente fosse divenuto disabile, poiché il diritto di essa ricorrente era sorto anteriormente.
3. Tanto premesso, la Corte di appello di Salerno ha motivato il rigetto dell’impugnazione, in sintesi, come segue:
a) va condiviso quanto affermato dal primo giudice circa le limitazioni introdotte dalla L. n. 112 del 2008 e L. n. 102 del 2009, la cui ratio ispiratrice è da individuarsi nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti in varie forme, tra le quali l’affidamento diretto in house senza previa gara ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma che di esso costituisce un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo sulla società affidataria analogo a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi; alle società in house, qualificabili come articolazioni degli enti pubblici, va riconosciuta connotazione pubblicistica, che esplica la sua rilevanza anche in tema di assunzione del personale;
b) il D.L. n. 112 del 2008, art. 76, commi 4 e 5, conv. in L. n. 133 del 2008, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; a sua volta, la L. n. 102 del 2009, art. 19, comma 1, ha esteso il predetto divieto, tra le altre, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ciò al fine di salvaguardare le esigenze di bilancio e di garantire il contenimento della spesa pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 81 e 97 Cost. e nel rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria;
c) la norma da ultimo citata non ha previsto alcuna deroga, neppure in favore delle categorie protette; infatti, laddove il legislatore ha inteso escludere dal blocco delle assunzioni tali categorie, ne ha fatto esplicita menzione, come è avvenuto con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 523, come modificato dalla L. n. 133 del 2008, art. 66, che, con riferimento alle assunzioni autorizzate, ha escluso dal blocco delle assunzioni le categorie protette, qualora occorra ricoprire i posti destinati alla quota di riserva;
d) solo con la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 557 (legge di stabilità per l’anno 2014) sono state escluse le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica dall’applicazione diretta della disciplina limitativa, disponendo che per tali soggetti sia il competente ente di riferimento a stabilire, nel normale esercizio delle prerogative di controllo, modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive; ne consegue che prima di tale legge, non vi era alcuna possibilità per le società titolari della gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica di derogare ai vincoli previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Per la cassazione di tale sentenza S.M. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso sia il Comune di Cava dei Tirreni, sia Metellia Servizi s.r.l..
5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, cui hanno fatto seguito le memorie ex art. 380-bis c.p.c., del Comune di Cava dei Tirreni e della ricorrente S..
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sulla domanda risarcitoria. Ci si duole che la sentenza di appello nulla abbia statuito in ordine a tale domanda, formulata in primo grado e riproposta come motivo di appello, vertente del pari sull’omessa pronuncia su un capo di domanda.
2. Il motivo è infondato.
3. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16788 del 2006, n. 10696 del 2007, n. 24458 del 2007, n. 20311 del 2011, n. 21612 del 2013, n. 17956 del 2015, n. 24155 del 2017).
4. L’unica statuizione emessa, confermativa dell’insussistenza di un inadempimento delle parti convenute (per aver fatto corretta applicazione delle leggi che regolano la fattispecie), reca l’implicito rigetto della domanda risarcitoria: una volta ritenuta la legittimità della mancata assunzione, non poteva esservi spazio per l’accoglimento della domanda risarcitoria per gli asseriti danni derivanti dalla mancata assunzione.
5. La domanda su cui il giudice non ha provveduto deve considerarsi respinta, con pronuncia implicita, in quanto legata all’altra, su cui invece ha deciso, con un legame di dipendenza indissolubile, costituendone il presupposto e il necessario antecedente logico e giuridico.
6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008 e alla L. n. 102 del 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: a) con riferimento alla operatività del c.d. blocco delle assunzioni di cui all’art. 76, commi 4 e 5, per avere la sentenza omesso di considerare che parte convenuta non aveva offerto la prova del c.d. sforamento del patto di stabilità relativamente all’anno precedente; a tal proposito, rappresenta che “per mero caso e purtroppo solo in data successiva alla pronuncia” si era imbattuta in una deliberazione del Consiglio Comunale (n. 88 del 22 settembre 2011, allegata) nella quale si dava atto che per l’anno 2009 il Comune di Cava dei Tirreni aveva rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, rendendosi così palese il difetto del presupposto cui la norma condiziona il divieto di assumere; b) con riferimento all’applicazione del divieto di assunzione alle procedure di reclutamento dei soggetti tutelati dalla L. n. 68 del 1999, stante la prevalenza della finalità perseguita da tale legge su quella del divieto sanzionatorio di assumere.
7. Il motivo è infondato.
8. Occorre innanzitutto inquadrare la fattispecie alla luce della normativa che ratione temporis la disciplina, ossia alla luce del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009, prescindendo dall’intervento modificativo del comma 2-bis, operato dalla L. 27 dicembre 2013 (legge finanziaria per l’anno 2014), art. 1, comma 557.
9. In via di premessa generale, va osservato quanto segue.
10. Come è noto, della L. n. 102 del 2009, art. 19, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 2009, ha inserito, nel D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, il comma 2-bis, del seguente tenore: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5”.
11. E’ stato accertato dai giudici di merito che la Metellia Servizi s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, facente capo al Comune di Cava dei Tirreni. La circostanza non è neppure contestata. Nei suoi confronti trova, dunque, applicazione integralmente la disciplina vincolistica riguardante limiti e divieti di assunzione di personale che vige per l’ente locale controllante e ciò in virtù del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2-bis, convertito con L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009.
12. Tra le limitazioni contemplate dal D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, vi è quella prevista dall’art. 76, commi 4 e 5, secondo cui “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione” (comma 4) e che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 5).
13. Giova ricordare che sin dalla legge finanziaria per il 1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Patto di stabilità interno (L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28) come fondamentale strumento di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato ad istituire il concorso delle Regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l’adesione al Patto di stabilità e crescita (PSC) stipulato nel 1997 tra gli Stati membri dell’Unione Europea per garantire il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico, con l’assunzione dell’impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo (in tal senso, cfr. Cass. 12368 del 2020).
14.Del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la società Metellia Servizi s.r.l. fosse assoggettata, in via generale, alla disciplina limitativa delle assunzioni di personale vigente per l’ente pubblico controllante e che detto ente locale fosse assoggettato al divieto di assumere in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’anno precedente (nel caso in esame, la vicenda riguarda la mancata assunzione nell’anno 2010 e dunque il riferimento è dato dal rispetto del patto di stabilità per l’anno 2009).
15. Una conferma del carattere generale della previsione anzidetta può trarsi dalla successiva previsione di cui al D.L. n. 101 del 2013, art. 7, comma 6, conv. in L. n. 125 del 2013, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà”.
16. Il riferimento, contenuto nella nuova disposizione (non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), alla “deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente” lascia intendere che il legislatore, con il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in L. n. 125 del 2013, abbia voluto introdurre una deroga ai divieti in quel momento vigenti, tra cui quello di cui si discute nel presente giudizio, che – come già detto – opera anche con riguardo anche alle società in house.
17. Sostiene l’attuale ricorrente che la prova del presupposto per l’operatività del divieto di assumere, ossia la prova del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, non era stata fornita in giudizio dalle convenute e che anzi da un documento allegato al ricorso per cassazione risulterebbe che il patto di stabilità per l’anno 2009 era stato rispettato da parte del Comune di Cava dei Tirreni. Tale questione, implicante accertamenti di fatto, è inammissibile in quanto per la prima volta introdotta in questa sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 8206 del 2016). Del pari inammissibile ex art. 372 c.p.c., è la produzione in sede di legittimità del documento sopra citato, poiché nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3 (Cass. 18464 del 2018).
18. Ne consegue che è inammissibile la nuova questione introdotta in solo in sede di legittimità.
19. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alle circostanze correlate alle questioni giuridiche di cui al primo e al secondo motivo (difetto di prova della mancata osservanza del patto di stabilità con riferimento all’anno 2009, autonomia e indipendenza degli organi deliberativi della società in house con riferimento alla possibilità di procedere alle assunzioni, carattere discriminatorio della mancata assunzione sotteso al mancato avviamento al lavoro). Trattasi di profili di merito che presuppongono una diversa interpretazione delle norme di legge sopra esaminate. Ogni questione resta dunque assorbita nel rigetto o nel rilievo di inammissibilità espresso con riguardo ai primi due motivi.
20. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
21. Quanto alle spese, la controversia è stata introdotta in primo grado nell’anno 2011, per cui trova applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), secondo cui la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”. Trattandosi di norma elastica, tra queste gravi ed eccezionali ragioni può ricondursi la novità della questione giuridica decisa (Cass. n. 11815 del 1018 e n. 5267 del 2016). Ritiene il Collegio che la fattispecie sia meritevole della compensazione delle spese, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche decise.
22. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se, dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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