Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31100 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12894/2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOSFARO 40, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE TEODORO;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/01/2015 R.G.N. 131/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 8 gennaio 2015, la Corte d’appello di Campobasso rigettava l’appello di G.F. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito alla riunione dei due ricorsi, della sua opposizione avverso due ordinanze ingiunzione della D.P.L. di ***** (nn. 15 e 18/2010) dei rispettivi importi di Euro 1.345,81 e di Euro 6.995,81 nei suoi confronti, per omesse comunicazione al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente all’inizio del rapporto di lavoro di due lavoratori né registrazione sul libro matricola, neppure istituito, nonché di mancata consegna ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, del tesserino di riconoscimento e comunicazione dei dati che avrebbero dovuto risultare registrare sul libro matricola;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’argomentata statuizione del Tribunale, condivisa in quanto basata sugli accertamenti compiuti in sede ispettiva, non smentiti dalla deduzione del ricorrente di tempestivo adempimento degli obblighi contestatigli come violati, per la mera apposizione di un timbro postale sulle buste recanti le comunicazioni addebitate come omesse, inidonea a certificarne la data, a norma dell’art. 2704 c.c., in quanto non equivalente ad attestazione autentica: diversamente dalla timbratura diretta sull’atto da provare, così da fare con esso corpo unico o eseguita in un pubblico ufficio;

3. con atto notificato il 18 maggio 2015 G.F. ricorreva per cassazione con tre motivi; la D.P.L. di ***** depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. Alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2704 c.c., anche in relazione agli artt. 112,115,416 c.p.c., per la mancata attribuzione di certezza di data al timbro postale apposto sulle buste contenenti il carteggio, relativo all’assunzione dei due lavoratori e agli adempimenti contestati come omessi, inviato all’Inail e al Centro per l’Impiego, riscontrato da circostanze esterne assolutamente oggettive, quali la mancata contestazione (ed anzi autonoma produzione in giudizio di copia) di tale documentazione dall’amministrazione resistente e le dichiarazioni testimoniali dei due lavoratori, in ordine alla propria sottoscrizione della lettera di assunzione il 23 maggio 2007, prima dell’inizio del rapporto di lavoro (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. giova premettere che l’inopponibilità riguardi la data della scrittura prodotta, ma non il negozio: sicché, esso e la sua stipulazione nei confronti dei terzi (in particolare, del curatore fallimentare in data anteriore al fallimento) possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207);

2.2. qualora sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in atto pubblico), il giudice di merito ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca ed altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass. 27 settembre 2016, n. 18938; Cass. 26 febbraio 2018, n. 4509);

2.3. nel caso di specie, il Tribunale ha compiuto un accertamento sulla base di “dati direttamente accertati in sede di ispezione… documentati dalla data di vidimazione del medesimo libro matricola… e dalle dichiarazioni degli stessi dipendenti” con una valutazione probatoria negativa “nei termini pretesi dall’opponente” (come esposto al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), che la Corte territoriale ha condiviso, con integrale richiamo del procedimento motivazionale che ha apprezzato come corretto (al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità;

3. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali l’allegazione dalla D.P.L. di ***** nel proprio fascicolo del carteggio inviato dallo stesso con posta prioritaria recante in busta il timbro del 23 maggio 2007 e le deposizioni testimoniali dei lavoratori di sottoscrizione della lettera di assunzione sempre in tale data (secondo motivo);

4. esso è inammissibile;

4.1. non ricorre il vizio denunciato, relativo esclusivamente ad un fatto storico, non già ad una valutazione (non condivisa) di risultanze probatorie, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (ossia che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 8253; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);

5. il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda, proposta in via subordinata nel ricorso introduttivo e reiterata in appello, di annullamento dell’ordinanza impugnata, in applicazione dell’esimente prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, per la propria buona fede, in quanto imprenditore non di professione (per essere stato insegnante) e per gli elementi acquisiti agli atti, quali la mancata contestazione dalla D.P.L. della documentazione relativa all’invio delle comunicazioni per posta con timbro del 23 maggio 2007 e le dichiarazioni testimoniali rese dai due lavoratori di sottoscrizione della lettera di assunzione in tale data, anteriore all’inizio del rapporto (terzo motivo);

6. esso è infondato;

6.1. occorre rilevare, come al di là della subordinata argomentazione di deduzione della propria buona fede, ai sensi e per gli effetti esimenti previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (nella trascrizione al secondo capoverso del motivo, a pg. 11 del ricorso), non risulta formulato uno specifico capo di domanda subordinata nelle conclusioni rassegnate con l’atto di appello (nella trascrizione al primo capoverso di pg. 7 del ricorso);

6.2. d’altro canto, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. 11 giugno 2007, n. 13610; Cass. 31 luglio 2018, n. 20219): sicché, integrando elemento soggettivo della violazione (Cass. 15 gennaio 2018, n. 720), ne è elemento costitutivo, con la conseguenza della sua necessaria esclusione ai fini della pronuncia di annullamento o di invalidità in senso ampio della sanzione amministrativa impugnata;

6.3. il vizio di omessa pronuncia denunciato deve allora essere negato, avendo la Corte territoriale reso una pronuncia di rigetto della pretesa della parte, senza necessità di una specifica argomentazione in proposito (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662); ed è noto che il vizio di omessa pronuncia si concreti nel difetto del momento decisorio, occorrendo per la sua integrazione che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: ciò che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra invece un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730);

7. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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