LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24686/2015 proposto da:
G.S., in proprio, e nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della cessata società LA FENICE DI G.S. & C. S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 803/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/01/2015 R.G.N. 542/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 4 maggio 2015, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello di G.S., in proprio quale autrice e in qualità di legale rappresentante di “La Fenice di G.S. & C. s.a.s.”, obbligata in solido, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza della D.P.L. di ***** di ingiunzione al pagamento della somma di Euro 1.652,00, per violazione della L. n. 264 del 1949, artt. 11, 13 e 18 e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, commi 1 e 3; L. n. 264 del 1949, art. 21 e L. n. 56 del 1987, art. 26; L. n. 4 del 1953, art. 1 (normativa in materia di collocamento);
2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la tempestiva notificazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, dell’ordinanza di contestazione di illecito (31 marzo 2003), per la congruità dell’intervallo temporale tra il verbale ispettivo Inail del 30 gennaio 2002 e la conclusione dell’accertamento delle violazioni (25 marzo 2003);
3. nel merito, essa riteneva provata l’esistenza del rapporto di subordinazione delle due lavoratrici, formalmente regolato da contratto di associazione in partecipazione, in esito anche alle dichiarazioni, liberamente valutabili, loro rese, siccome prive di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (inesistente nel contenzioso in oggetto) e comunque liberamente interrogate in sede di accertamento ispettivo, non efficacemente contestato;
4. con atto notificato il 13 ottobre 2015 G.S., in proprio e nella qualità, ricorreva per cassazione con quattro motivi; la D.P.L. di ***** depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. la ricorrente deduce nullità dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti di “La Fenice di G.S. & C. s.a.s.”, per la sua notificazione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese il 24 luglio 2002, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, data di decorrenza del testo novellato dell’art. 2495 c.c., di previsione dell’immediata estinzione della società di persone per effetto di detta cancellazione, con la conseguente improponibilità dell’azione nei suoi confronti, con vizio rilevabile anche d’ufficio, ben prospettabile dall’ex socio accomandatario a ciò legittimato (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
2.1. la questione giuridica posta, implicante un accertamento di fatto, non risulta trattata nella sentenza impugnata, né il ricorrente, onerato dell’allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, nonché, per il principio di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, dell’indicazione dell’atto del giudizio nel quale abbia a ciò provveduto, ha adempiuto a tale onere, così precludendo alla Corte, prima dell’esame nel merito della censura, il controllo ex actis di veridicità dell’asserzione (Cass. 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
3. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 246 c.p.c., per incapacità a testimoniare delle due lavoratrici, in quanto interessate al conseguimento di maggiori diritti retributivi e previdenziali in caso di inquadramento come dipendenti piuttosto che come associate in partecipazione, pertanto connessi all’oggetto della causa, nella quale le loro dichiarazioni, quali persone informate sui fatti in sede di libero interrogatorio, soltanto liberamente valutabili dal giudice unitamente ad altre risultanze, carenti nel caso di specie: con il conseguenza difetto di prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (secondo motivo);
4. anch’esso è inammissibile;
4.1. non ricorre, infatti, il vizio di error in iudicando dedotto, per la censurabilità per cassazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi, qui non ricorrente, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); essendo poi la valutazione di sussistenza o meno dell’interesse ostativo alla capacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., rimessa (così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni) al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1101; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1188; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24110), come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte al p.to 4.2. dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 6 della sentenza);
5. la ricorrente deduce infine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’assenza di alcuna indagine effettiva, neppure necessaria, a giustificazione dell’intervallo temporale intercorso tra il verbale ispettivo dell’Inail e la contestazione di illecito della D.P.L. di *****, tale da renderne tardiva la notificazione con la conseguente estinzione dell’obbligazione, ritenuto congruo dalla Corte territoriale con motivazione meramente apparente, ridondante nella nullità della sentenza (terzo motivo); violazione della L. n. 689 del 1991, art. 14, commi 2 e 6, per l’individuazione del termine di decorrenza del termine per la notificazione della contestazione di illecito della D.P.L. ingiungente dal momento di compimento dell’attività di compiuto accertamento delle violazioni contestate, in relazione alla complessità della fattispecie: nel caso di specie, ben anteriore a quello ritenuto dalla Corte territoriale a fini del suo rispetto, in assenza di alcuna indagine da parte della D.P.L. ulteriore a quelle contenute nel verbale ispettivo Inail, di cui neppure dedotta la tardiva trasmissione, genericamente ed autonomamente affermata dalla Corte territoriale (quarto motivo);
6. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parimenti inammissibili;
6.1. in via di premessa, la circostanza, di cui è lamentato l’omesso esame, non configura un fatto storico, quanto piuttosto una valutazione delle risultanze istruttorie, eccedente il perimetro di sindacabilità in sede di legittimità della motivazione, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
6.2. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702); non potendo tuttavia sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; Cass. 4 aprile 2018, n. 8326);
6.3. nel caso di specie, la Corte ha congruamente seppur succintamente argomentato la giustificazione del tempo intercorso tra il verbale ispettivo Inail del 30 gennaio 2002 e la conclusione degli accertamenti del 25 marzo 2003 (con la notificazione degli estremi della violazione il 31 marzo 2003), in base alla considerazione secondo cui “il verbale redatto dall’Inali doveva pervenire all’autorità ingiungente ed essere dalla medesima verificato e vagliato, anche in relazione alle specifiche violazioni ed alle dichiarazioni agli ispettori… per una dovuta verifica degli atti” (così all’ultimo capoverso del p.to sub 4.1. di pg. 4 della sentenza).
7. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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