Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31106 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26204/2015 proposto da:

S.A. in proprio, STUDIO A.S. E ASSOCIATI – CENTRO SVILUPPO ASSISTENZA ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA PROFESSIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARLO FELICE n. 63, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SERMARINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE DONNO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici dcmiciliano, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6804/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2014 R.G.N. 2251/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza n. 256 del 2008 la Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo ingiungeva allo Studio A.S. – Centro Sviluppo Assistenza Associazione Infermieristica Professionale (d’ora in poi anche CSA), in persona del legale rappresentante, e ad S.A., in proprio, il pagamento della somma di Euro 23.798,81 quale sanzione per le seguenti violazioni delle norme sull’assunzione di lavoratori subordinati: a) mancata consegna a ventuno lavoratori, all’atto di assunzione, della dichiarazione scritta contenente i dati di registrazione sul libro Matricola; b) omessa comunicazione dell’assunzione al centro per l’impiego; c) omessa comunicazione della cessazione del rapporto alla sezione circondariale per l’impiego; d) mancata consegna dei prospetti paga ai lavoratori; e) mancata istituzione dei libri paga e matricola.

2. Proposta opposizione, il Tribunale di Viterbo la respingeva.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 6804 del 2014, confermava -sia pure con diverse argomentazioni- la pronuncia impugnata.

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che: 1) il giudizio conclusosi tra il CSA e l’INPS non poteva costituire giudicato esterno perché sarebbe stato coinvolto, nel decisum, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che non era stato parte di quel processo; 2) il CSA non operava quale associazione di liberi professionisti, ma la sua attività rientrava pienamente in quella tipica delle agenzie che si occupavano della “somministrazione di lavoro”, disciplinate dall’art. 276/2003, ponendosi quale soggetto mediatore tra domanda ed offerta di lavoro pur in assenza di iscrizione ad apposito albo e si autorizzazione; 3) in quanto tale il CSA era soggetto agli obblighi normativi la cui violazione era stata sanzionata con la contestazione di cui alla ordinanza-ingiunzione.

5. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione lo Studio A.S. e Associati – Centro Sviluppo Assistenza Associazione Infermieristica Professionale, in persona del legale rappresentante e S.A., in proprio, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

6. I ricorrenti depositavano memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e la conseguente nullità della sentenza, per non avere la Corte di merito preso atto dell’efficacia riflessa del giudicato della sentenza n. 467 del 2009 del Tribunale di Viterbo: tale giudicato aveva escluso, infatti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia pure ai fini del pagamento dei contributi obbligatori.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame, da parte della Corte di merito, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Viterbo n. 467 del 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, pur da essa Corte qualificata come elemento di prova e spiegante efficacia di prova.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 4 e 22 e degli artt. 1414 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere considerato la Corte territoriale che il rapporto tra la ASL di Viterbo e il CSA risultava regolato dalla convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, mai oggetto di rilievi e contestazioni. Deducevano, poi, la violazione anche della L. n. 689 del 1981, art. 4 (modifiche al sistema penale), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere preso atto la Corte di appello che l’applicabilità ed il rispetto della disciplina, che era posta a base della convenzione, escludeva ogni illiceità amministrativa.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione ed erronea interpretazione della L. n. 1815 del 1939, art. 1 e art. 2230 c.c. e artt. 1325 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto che l’Associazione 5i connotava per il carattere strettamente personale dell’opera del professionista (infermiere) rispetto alla quale l’associazione rimaneva estranea e non legittimata.

6. Con il quinto motivo si obietta la violazione della L. n. 1815 del 1939, artt. 1 e segg. e art. 2230 c.c. e artt. 1325 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello confuso la fase costitutiva del rapporto, in cui l’associazione professionale non poteva che operare per mezzo del suo legale rappresentante, con l’adempimento dell’attività professionale che veniva invece svolta dai singoli infermieri liberi professionisti associati. Eccepiscono, inoltre, la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per omesso esame dei motivi di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque l’omesso esame di fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’attività svolta dagli infermieri professionisti associati e al loro rapporto con CSA e ASL di Viterbo, rilevando che la Corte territoriale si era erroneamente soffermata su dati irrilevanti (quali l’instaurazione e la gestione del rapporto) senza, invece, valutare la reale attività svolta dagli infermieri di CSA ed il loro rapporto con esso Centro relativamente alle modalità di adesione all’associazione e alla ripartizione degli utili.

7. Il primo motivo è infondato.

8. Infatti, la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., dovuta alla presunta mancata osservanza da parte della Corte di appello di Roma del giudicato riflesso prodotto dalla pronuncia n. 467 del 2009 del Tribunale di Viterbo, risulta insussistente, dal momento che tra i due giudizi, previdenziale e sanzionatorio vi è autonomia. Pertanto, è da escludere la possibilità che si configuri un’ipotesi di giudicato esterno. (Cass. n. 23045 del 2018, Cass. n. 11539 del 2020).

9. Tra i due giudizi, infatti, quello avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali (sentenza n. 467 del 2009) e quello relativo all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui sono state irrogate sanzioni per violazione delle norme di assunzione di lavoratori subordinati (sentenza n. 6804 del 2014), non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza, poiché le parti del primo giudizio sono diverse da quelle del secondo giudizio. Nel giudizio previdenziale, invero, le parti sono state la CSA e l’INPS e non il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rimasto ad esso terzo ed estraneo.

10. Può, quindi, confermarsi l’orientamento consolidato secondo cui “l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato” (Cass. n. 849 del 2004, Cass. S.U. n. 6523 del 2008), come nel caso in esame il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

11. Ne’ può condividersi il ragionamento svolto dal ricorrente teso ad affermare la sostanziale identità tra l’Inps e il Ministero del lavoro, tale da determinare che la sentenza n. 467 del 2009 spieghi effetti anche nei confronti del Ministero, non potendosi considerare come una “res inter alios”.

12. Si tratta di due enti separati, dotati di autonoma personalità giuridica e tale conclusione non può essere neppure smentita dalla constatazione della forte e penetrante collaborazione e scambio di informazioni relative agli accertamenti ispettivi compiuti.

13. Anche il secondo motivo è infondato.

14. I giudici di seconde cure, infatti, non sono incorsi nell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, come lamentato dai ricorrenti, dal momento che la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Viterbo n. 467 del 2009 è stata valutata ai fini del libero convincimento del giudice.

15. Dopo averla esaminata congiuntamente con le altre risultanze istruttorie, è stata ritenuta insufficiente ed inidonea a provare che la ricorrente CSA avesse una natura diversa rispetto alle agenzie che si occupano di “somministrazione di lavoro”, disciplinate dal D.Lgs. n. 267 del 2003.

16. Per la formazione del suo convincimento, infatti, il giudice può servirsi delle prove e delle risultanze di prova che ritiene più attendibili e non è tenuto a fornire in motivazione un esame completo ed analitico di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, poiché risulta sufficiente un’esposizione sintetica ma logicamente adeguata degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione con indicazione delle prove atte a supportarla. (Cass. n. 29730 del 2020).

17. I motivi terzo, quarto e quinto, che possono trattarsi congiuntamente in quanto interferenti, sono inammissibili.

18. Essi, infatti, sebbene siano prospettati come violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, mirano ad ottenere una rivisitazione del merito della vicenda e una nuova valutazione probatoria rispetto a quelle già svolte nel giudizio di appello.

19. Si tratta di attività che si sostanziano in un nuovo accertamento fattuale, precluso in sede di legittimità, essendo di esclusiva spettanza del giudice di merito. Peraltro, la Corte territoriale ha effettuato una valutazione completa ed esaustiva in ordine ai punti di doglianza e l’ha altresì corredata di una motivazione adeguata, dando conto di tutte le statuizioni adottate e degli elementi adottati ai fini della ricostruzione della fattispecie.

20. In particolare, i giudici di seconde cure hanno esaminato in maniera dettagliata il quadro fattuale emergente dalle prove portate in giudizio, soffermandosi in particolare sul contenuto della Convenzione stipulata tra la ricorrente CSA e la Asl di Viterbo. La suddetta convenzione stabiliva i compensi degli infermieri, mentre CSA si occupava in via esclusiva sia dell’organizzazione del lavoro, anche sotto il profilo dello smistamento degli infermieri nelle strutture ospedaliere richiedenti, sia dell’effettiva erogazione dei compensi, trattenendo presso di sé una percentuale.

21. Anche le doglianze di cui al quarto motivo mirano a un rinnovato esame nel merito dei fatti già oggetto di accertamento davanti alla Corte territoriale.

22. Infatti, le censure tendono ad una nuova valutazione degli elementi di prova, tale da sovvertire la ricostruzione dei giudici di appello, secondo cui non vi erano indici da cui desumere che la ricorrente CSA operasse quale associazione di liberi professionisti.

23. La Corte territoriale è giunta, invece, alla conclusione adottata mediante un’attenta valutazione degli elementi emersi nel corso del giudizio, confrontandoli pertinentemente con quelli che erano i requisiti caratterizzanti l’associazione professionale ai sensi della L. n. 1815 del 1939, abrogata ma vigente al momento dei fatti contestati, in particolare rilevando che l’associazione professionale si connotava per un forte carattere personale dell’opera svolta dal professionista, rispetto alla quale non doveva essere legittimata l’associazione, ma il singolo associato, salvo diversa previsione statutaria.

24. La Corte di merito ha accertato, poi, che nella CSA mancasse del tutto una diretta gestione personale del rapporto con i clienti da parte del professionista, dal momento che questa fase era gestita esclusivamente dall’associazione ricorrente, la quale inoltre si impegnava ad erogare i compensi, trattenendone una percentuale.

25. Infine, pure le contestazioni dell’ultimo motivo sono parimenti inammissibili, poiché finalizzate anche esse ad una nuova valutazione nel merito dei fatti così come accertati con adeguata motivazione dalla Corte territoriale.

26. In particolare, mediante la censura di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, prospettata nel motivo, si tende ad ottenere il riesame dell’intera vicenda fattuale per smentire l’approdo cui è pervenuta la Corte di appello, in base al quale la ricorrente CSA svolgeva un’attività perfettamente riconducibile a quella tipica delle agenzie di “intermediazione di lavoro”, per le quali la legge richiede una previa autorizzazione e l’iscrizione ad un apposito albo.

27. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

28. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

29. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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