Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31112 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17159/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SMEDILE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GUERRA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati NICCOLO’ PECCHIOLI, LEONARDO MASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2014 R.G.N. 245/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 30.12.2014, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Prato, rigettava la domanda formulata da T.G. – dipendente della Provincia di Prato con qualifica D1 – intesa al riconoscimento del diritto alla stabilizzazione con superiore qualifica D3;

2. la Corte distrettuale – per quanto ancora rileva nella presente sede – riteneva che la dipendente non poteva fondatamente vantare il diritto alla stabilizzazione con qualifica D3 in quanto, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte dalla stessa in precedenza, l’avviso di stabilizzazione per la copertura di un unico posto di specialista in politiche comunitarie e fondi strutturali al quale aveva risposto era classificato con qualifica D1 e comportava la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato;

3. di tate decisione la T. domanda la cassazione, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Prato;

4. il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e la Provincia di Prato ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2103 c.c., per avere la Corte di Firenze erroneamente ritenuto la legittimità della Determinazione della Provincia di Prato riguardante l’avviso di stabilizzazione in spregio del divieto di dequalificazione e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato stabilito dalla C.G.U.E.;

2. con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 1175 e 1218 c.c., ed omesso esame del fatto controverso, per avere la Corte distrettuale ritenuto non inadempiente la P.A. che aveva inserito nell’avviso di stabilizzazione un posto non corrispondente a quello ricoperto dalla dipendente nell’ambito del rapporto a tempo determinato, pur riconoscendo “superiore” la posizione funzionale di provenienza della lavoratrice;

3. con il terzo motivo, la T. si duole dell’omesso esame del fatto controverso, perché, con motivazione contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto che l’avviso non riguardasse le superiori mansioni svolte dalla lavoratrice, pure essendo quelle nello stesso indicate corrispondenti esattamente all’incarico dalla stessa ricoperto di “specialista in Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali”, ed ha poi omesso di considerare che l’avviso di stabilizzazione in D1 era stato oggetto di specifica impugnazione;

4. con il quarto motivo, ascrive alla decisione impugnata omesso esame del fatto controverso per avere la Corte d’appello argomentato circa le discrasie tra le Delibere della Giunta Provinciale che prevedono solo la macro categoria”D” e la Det. Dirig. che prevede D1 con illogica motivazione circa il fatto che la lavoratrice abbia continuato a svolgere le stesse mansioni, con una remunerazione inferiore;

5. con il quinto motivo, la T. deduce violazione dell’art. 13 e dell’All. A del c.c.n.l. Regione – Autonomie locali del 21 marzo 1999 ed omesso esame di fatto controverso, per avere il giudice del gravame ignorato il sistema di classificazione professionale del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali e per non avere argomentato circa la Direttiva ministeriale secondo cui la stabilizzazione avviene nell’ambito dell’ultima qualifica rivestita;

6. con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 15 CCNL Regioni Autonomie Locali del 21.3.1999 ed omesso esame di fatto controverso, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto che la stabilizzazione dovesse avvenire con attribuzione del trattamento iniziale di categoria cui il profilo professionale di assunzione apparteneva, senza argomentare circa il fatto che lo stesso Consiglio provinciale di Prato aveva deliberato che l’inserimento di alte professionalità dovesse avvenire mirando al progressivo consolidamento nei propri ruoli di esperienze e competenze qualitativamente elevate ed innovative;

7. quanto ai vizi dedotti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per pretesi vizi motivazionali, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (tra le più recenti, cfr. Cass. Sez. Un. 30/12/2018 n. 33679) nell’affermare che: – il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; – l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; – nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

7.1. le modalità di articolazione delle censure formulate dalla parte ricorrente non sono conformi alle richiamate indicazioni essendo prospettate, in maniera inammissibile, secondo la formula del vecchio art. 360 c.p.c., n. 5;

8. tutte le altre censure di violazione di legge e di norme contrattualcollettive, a prescindere anche da evidenti profili di novità di alcune di esse, pongono richiamo, in maniera inconferente rispetto alla questione di diritto affrontata nella sentenza impugnata, al sistema di classificazione professionale ed al trattamento economico del personale del comparto di riferimento rilevanti in occasione di progressione economica all’interno della categoria di appartenenza o di passaggio di categoria, laddove la fattispecie considerata e’, invece, riferita a distinta fattispecie, rispetto alla quale assume rilevanza l’interpretazione della diversa norma sulla stabilizzazione negli enti locali, e cioè la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 558 (legge finanziaria per l’anno 2007): è questa, infatti, la norma di riferimento rispetto alle censure formulate, che attengono alla possibilità o meno per l’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione nell’ambito della qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, pur senza assicurare la continuità rispetto al precedente rapporto a tempo determinato;

8.1. la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 558, prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lett. f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”;

8.2. questa previsione, speciale rispetto alle norme denunziate dalla ricorrente, consente, dunque, agli enti locali, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno, di procedere all’assunzione di personale non dirigenziale che versi in una delle seguenti condizioni: a) sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi; b) abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 26 settembre 2006, c) sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore dalla legge;

8.3. la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale stabilizzazione non integra un’ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, ma costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell’ente locale per un determinato periodo di tempo e che consente a tale personale, in ragione di un solo requisito fattuale, di accedere ai ruoli della P.A., in deroga alla regola generale, altrimenti applicabile, dell’accesso mediante concorso pubblico (cfr., in tali termini, Cass. 24.11.2016 n. 24025);

8.4. non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell’Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l’amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale;

8.5. ciò è desumibile da ulteriore sentenza di questa Corte, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dalla stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass. 3.4.2018 n. 8134);

9. essendovi, pertanto, una soluzione di continuità tra i due rapporti, è palese la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte ricorrente tese alla qualificazione della fattispecie come novazione oggettiva ed a dedurre l’illegittimità del proprio inquadramento contrattuale;

10. neanche è configurabile la dedotta violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva comunitaria 70/1999/CE relativa all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, che potrebbe configurarsi solo nell’ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio (e dimostrata da chi l’allega) l’esistenza di un’operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro in realtà connotato da un’intrinseca unitarietà, con l’intento dell’Ente locale di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell’unico rapporto illecitamente frazionato;

10.1. nel caso esaminato, l’intento fraudolento della Provincia di Prato non risulta essere stato oggetto di specifica e tempestiva doglianza in sede di merito, con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso, e non risulta in ogni caso dimostrato dalla lavoratrice il suddetto intento;

11. alla stregua delle esposte argomentazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso;

12. le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

13. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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