LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9169/2015 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO MASTRANGELO, NICOLA GRIPPA;
– ricorrente –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO D’AMATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 414/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 21/10/2014 R.G.N. 140/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto da V.G. avverso la sentenza del Tribunale di quest’ultima città, che, a propria volta, aveva disatteso l’opposizione proposta dal V. nei riguardi dell’ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 2010, emessa dalla Regione Puglia per il recupero di somme da essa corrisposte in altro giudizio ed in esito a sentenza di condanna del Tribunale di Taranto, poi riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, con pronuncia divenuta definitiva per rigetto del ricorso per cassazione.
La Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’onere della prova dell’insussistenza del credito gravasse, nel procedimento di opposizione in questione, sull’attore-opponente, specie con riferimento ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa; rilevava però che, in ogni caso, le situazioni esposte nell’ordinanza non erano state oggetto di contestazione, se non con riferimento al quantum e comunque in modo generico e con esclusivo riferimento al periodo intercorrente tra la data della originaria sentenza del Tribunale e quella di riforma di essa pronunciata dalla Corte d’Appello.
Tuttavia, aggiungeva ancora la Corte pugliese, la riforma pronunciata in appello aveva naturalmente travolto qualsiasi effetto derivante dalla sentenza di primo grado, mentre le spese di esecuzione costituivano accessorio della più ampia pretesa restitutoria, di cui seguivano le sorti ed erano quindi dovute.
2. V.G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dalla Regione Puglia con controricorso;
Il Pubblico Ministero ha presentato requisitoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con mod. in L. n. 176 del 2020, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente adduce la nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi relativi alla distribuzione dell’onere della prova (art. 360 c.p.c., n. 3) e ancora nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).
Il secondo motivo sostiene la violazione dell’art. 2126 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sul presupposto che per il “periodo lavorato” tra la data della sentenza del Tribunale che aveva disposto la reintegrazione e la data della sentenza della Corte d’Appello di riforma della pronuncia del Tribunale, egli avrebbe comunque avuto diritto a percepire, e quindi a trattenere, gli importi corrispondenti alla retribuzione.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e, nelle loro diverse articolazioni, vanno disattesi.
3. E’ in sé non corretto l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’opponente nei giudizi conseguenti all’ingiunzione di cui al R.D. 639 cit., sarebbe attore c.d. sostanziale.
L’eccezionale agevolazione data alla P.A. di poter agire attraverso un titolo esecutivo di formazione unilaterale non sovverte infatti, in caso di opposizione, gli oneri probatori propri del giudizio di cognizione consequenziale, sicché, secondo le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., è chi vanta il diritto, e quindi l’Amministrazione, a doverne dare la prova, spettando semmai all’opponente addurre i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi rispetto a quanto comprovato dalla parte opposta (v., in tal senso, Cass. 8 aprile 2021, n. 9381; Cass. 16 maggio 2016, n. 9989 3.1 Tuttavia, in concreto, pur muovendo da tale erronea affermazione di principio, la Corte territoriale non ha addossato alla parte opponente oneri probatori che non le appartenevano.
Essa ha infatti argomentato nel senso che la situazione fondante il diritto rivendicato dalla RA., consistente nella rimozione degli effetti della sentenza sulla cui base era stato eseguito il pagamento di cui si perseguiva la ripetizione, non era in sé messo in dubbio, se non genericamente e limitatamente al quantum e comunque con “scarne contestazioni” ritenute come tali prive di pregio.
Non è dunque sull’assetto degli oneri probatori del credito che fa leva la ratio decidendi, ma sull’inconsistenza e genericità, a fronte di una dinamica chiara derivante dal sopravvenire di una sentenza di appello che aveva travolto gli effetti interinali favorevoli al lavoratore prodotti dalla pronuncia di primo grado, dei rilievi sul quantum.
3.2 Tale asse decisionale, chiaramente palesato nella sentenza di cui si chiede la cassazione, esclude altresì che possa dirsi in alcun modo fondata la censura in ordine alla mera apparenza della motivazione addotta;
3.3 D’altra parte, sotto il profilo del quantum, l’argomentazione secondo cui l’errore consisterebbe nel non avere riconosciuto l’irripetibilità, ex art. 2126 c.c., degli importi pagati per il periodo successivo alla reintegrazione disposta in primo grado e prima della riforma di tale pronuncia ad opera della sentenza di appello, resta del tutto generica.
La deduzione in proposito nel motivo è basata sul fatto che fosse stata “disposta” la reintegrazione, ovverosia su un dato formale che non comporta necessariamente la ripresa delle lavorazioni, mentre l’affermazione rispetto al pur addotto ricorrere di un “periodo lavorato” non precisa esattamente da quale data a quale data vi sarebbe stata lavorazione non pagata, il che resta inespresso e ignoto.
Ciò rende la censura astratta, mentre essa avrebbe dovuto essere formulata, in questa sede, con modalità tali da addurre concreti elementi che potessero essere a base, nell’ipotetico prosieguo del giudizio, della verifica in ordine al fatto che la pretesa restitutoria si fosse realmente estesa a somme e periodi nel corso dei quali vi erano state le asserite lavorazioni che dovrebbero impedire, per non essere state pagate, l’accoglimento in parte qua della domanda della P.A..
3.4 Non diversamente, è del tutto generica l’affermazione per cui la sentenza impugnata sarebbe erronea per avere ritenuto incontroverse le somme pretese a titolo di interessi e spese. Va premesso che gli interessi evidentemente sono riconnessi al ritardo nella restituzione e le spese di esecuzione fanno riferimento, come si evince dalla stessa ingiunzione quale trascritta dal ricorrente, a quanto da quest’ultimo incassato in forza di pignoramento attuato per eseguire la sentenza e parimenti travolto ex art. 336 c.p.c., per effetto della intervenuta riforma di essa. E’ dunque evidente – sia per gli interessi, sia per le spese – che si tratta di importi dovuti, nell’an, rispetto ai quali solo una specifica indicazione dei profili di eccedenza dal dovuto, nel quantum, potrebbe assicurare concretezza ai profili di ricorso in proposito dispiegati, che restano altrimenti mere enunciazioni astratte, di cui è ignota l’effettiva conferenza rispetto a quanto in concreto deciso dalla Corte territoriale in conferma della presa esercitata dalla Regione.
4. Il terzo motivo censura infine la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 91 c.p.c., L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 3 e art. 13, comma 6, D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e della tabella ad esso allegata.
Il ricorrente sostiene in proposito che, pur a non voler tenere conto della serialità della controversia, che avrebbe anzi imposto di ridurre il dovuto al di sotto dei medi di tariffa, in ogni caso questi ultimi non avrebbero potuto essere superati in eccesso, rispetto a tali valori medi, come accaduto.
Il motivo va disatteso, in quanto il collegio ritiene di prestare adesione all’orientamento secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 11 dicembre 2017, n. 29606; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386).
Nel caso di specie, stante lo scaglione tra 52.000,00 e 260.000,00 Euro, il massimo di tariffa era pari ad Euro 17.127,00, sicché, riconoscendo per l’appello Euro 13.000,00, la Corte territoriale non è incorsa nell’illegittimità denunciata.
5. Al rigetto del ricorso segue la definizione secondo soccombenza delle spese del grado, nei termini quantitativi di cui al dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile