LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1252-2018 proposto da:
D.L.D.R.T.S.P. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato APRILE Giuseppe, in una con l’Avvocato PIZZOLLA PROSPERO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10396/01/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
D.L.D.R.T.S.P. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in sede di rinvio, aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 293/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso avverso l’atto di accertamento catastale con il quale era stato rideterminato il classamento, e quindi la rendita, di alcune unità immobiliari di cui il contribuente era proprietario (a seguito del decesso, nelle more, dell’usufruttuario);
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 602 del 1973, artt. 36, 42, 61, L. n. 192 del 1990 art. 3, L. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, artt. 19-bis, 24, 46, 54, 56, 57, 58 e 63, L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335,) avendo la CTR erroneamente disatteso il principio di diritto, fissato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato, integrando la stessa con deduzioni introdotte dall’Ufficio solo nel corso del giudizio;
1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 383 c.p.c., art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, art. 385 c.p.c., art. 394 c.p.c., n. 3) avendo la CTR erroneamente valutato la motivazione dell’atto di classamento impugnato sulla scorta dell’integrazione di motivi resa in corso di causa dall’Ufficio;
1.3. con il terzo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 70 del 1988, art. 11,L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 2697 c.c., L. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, artt. 19-bis, 24, 32, 50, 53, 56, 57, 58 e 63) nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, avendo la CTR trascurato di valutare la mancata elencazione, da parte dell’Ufficio, dei fabbricati presi a parametro del classamento impugnato;
1.4. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;
1.5. va premesso che si è trattato nella fattispecie di rettifica d’ufficio della classe e della rendita di ciascuna unità immobiliare, circostanza incontestata;
1.6. è d’uopo, quindi, il richiamo ai principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 25037/2017, 10489/2013) in merito al contenuto minimo motivazionale dell’avviso di classamento in relazione alle differenti ipotesi di riclassamento di unità immobiliare già munita di rendita catastale; in particolare, in relazione all’ipotesi di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, occorrendo che sia indicato a quale presupposto la riclassificazione sia dovuta, il non aggiornamento del classamento o la palese incongruità rispetto a fabbricati similari, dovendo specificamente individuarsi, in tale ultima ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento (in senso conforme cfr. Cass. n. 697/2015);
1.7. tale condizione, nella fattispecie in esame, non può ritenersi soddisfatta mediante “la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’Agenzia del territorio”, come già affermato dalla Corte nella sentenza di rinvio (cfr. Cass. n. 2998/2015);
1.8. a tale lacuna l’Amministrazione, tuttavia, ha tentato di ovviare argomentando, in giudizio, di aver tenuto conto “delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche costruttive e funzionali, nonchè della qualità urbana e ambientale del contesto insediativo che…(aveva)… subito significativi miglioramenti a seguito degli incrementi delle infrastrutture urbane” e fornendo un elenco dei relativi fabbricati con l’indicazione delle caratteristiche dei medesimi;
1.9. tale operazione, ritenuta legittima dalla CTR nella sentenza impugnata, come chiarito, anche da Cass. n. 6065/2017, non può, tuttavia, in ogni caso essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto, che è requisito genetico di legittimità del medesimo;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata;
3. non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.. con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;
4. possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio tenuto conto dell’andamento del medesimo e dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sui requisiti minimi motivazionali dell’avviso di classamento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021