LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15350-2015 proposto da:
TOMATO NAPOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICIANO PALMIERI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 165/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 1042/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 1042 del 2013, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione, proposta da Tomato Napoli s.r.l. nei riguardi dell’INPS, avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito contributivo basata sull’avvenuta prescrizione, credito preteso dall’istituto previdenziale, a detta della società, a seguito di un verbale ispettivo mai notificato;
la Corte d’appello ha rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio la società aveva esposto di aver avuto contezza solo nel 2011, quando era ormai decorso il termine di prescrizione, dell’esistenza di un debito contributivo, relativo al periodo *****, per cui del tutto correttamente il primo giudice, avendo appurato l’esistenza della notifica di un avviso bonario di recupero di Euro 29.231,64 avvenuta il 5 ottobre 2010, aveva rigettato il ricorso; il credito, inoltre, si riferiva non alle risultanze di accertamenti ispettivi, – bensì all’accertamento operato dallo stesso ufficio competente a seguito della comunicazione di avvio della procedura di mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 4 comma 3, con riferimento al periodo *****, per 16 dipendenti;
si trattava dell’omesso versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità, determinato ed incontestato nel quantum che avrebbe dovuto essere versato dalla società sui DM10 in 30 rate mensili ed a tale pagamento si riferiva appunto l’avviso bonario notificato il 5 ottobre 2010; tale credito era stato poi iscritto a ruolo e notificato con atto non opposto l’8 giugno 2012;
avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione Tomato Napoli s.r.l. sulla base di un unico complesso motivo, con il quale denuncia: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (per non aver mai deciso sulla domanda principale), dell’art. 416 c.p.c. sub. n. 2, art. 36 c.p.c. ed artt. 418 e 101 c.p.c. (per aver considerato identità di credito tra due documenti di cui uno inesistente e quindi non verificabile), dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2712 c.c.;
resiste l’INPS con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con la formulazione del motivo nei termini sopra riportati, la ricorrente rappresenta che l’oggetto della propria domanda era limitato all’accertamento della effettiva esistenza e notifica del verbale ispettivo, titolo prodromico riportato nella cartella di pagamento già annullata da altro giudice, e, nell’ipotesi di sua esistenza, alla declaratoria di avvenuta prescrizione del credito vantato dall’INPS; pur a fronte di tale esplicitazione, ad avviso della ricorrente, entrambi i giudici di merito in modo illogico non avevano deciso sulla domanda ma avevano deciso “aliud pro alio” su titoli diversi riferiti ad una inadempienza n. 0559 (Verbale ispettivo dal 12/2005 al 5/2006 che a giudizio della parte era riferito al diverso credito portato dalla cartella allegata dalla stessa società; ciò era reso evidente dal fatto che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di cartella (annullata dal giudice perché non notificata) era pari ad Euro 55.485,43, mentre l’INPS aveva richiesto con lettera la diversa cifra di Euro 29.213,64 e poi aveva nuovamente notificato nel 2012 un avviso di addebito per il quasi identico importo di Euro 55.485,43; ribadendo più volte tale concetto, la ricorrente conclude illustrando la violazione degli artt. 475 e 476 c.p.c. in quanto, a seguire quanto statuito dalla sentenza impugnata, si sarebbe in presenza di tre diversi titoli, per importi diversi ma per un unico credito contributivo;
la formulazione del motivo, oltre che fondarsi sul richiamo al contenuto di atti di cui non riporta il contenuto e senza chiarire dove e quando siano stati acquisiti agli atti di causa (in aperta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), si caratterizza per la contemporanea denuncia di vizi derivanti da errori in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che si pongono in contraddizione reciproca;
infatti, allo stesso tempo, si denuncia sia il vizio di omessa pronuncia sulla domanda (art. 112 c.p.c.) che il vizio di totale illogicità della motivazione adottata per decidere la medesima domanda che si vuole non essere stata decisa; inoltre, si adombrano violazioni di norme processuali sulla proposizione di domande ed eccezioni, sul contraddittorio, sul riparto dell’onere probatorio, sulla riproduzione meccanica di fatti e di cose, senza in alcun modo collegare la affermata violazione a precisi contenuti della sentenza impugnata;
ciò non è conforme al parametro processuale indicato dall’art. 360 c.p.c. per disciplinare il ricorso per cassazione, per cui il ricorso è inammissibile;
questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte precisato che ove la censura si risolva in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; la stessa è inammissibile;
non è consentita infatti la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 26824 del 2018 e anche n. 19443 del 2011);
perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificatamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. 23/04/2013 n. 9793 e 11/04/2018n. 8915);
orbene, nel caso in esame la censura non distingue nella parte descrittiva i diversi aspetti della doglianza unitariamente formulata e, sostanzialmente, si risolve in una denuncia di in un vizio motivazionale secondo uno schema non più applicabile;
vengono veicolati cumulativamente e confusamente mezzi di impugnazione eterogenei – errores in procedendo, errores in iudicando e vizi motivazionali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – senza che sia possibile delineare con chiarezza l’ambito delle singole doglianze prospettate (cfr. Cass. sez. U, n. 9100 del 2015) e quindi in contrasto con il principio di tassatività dei motivi di ricorso e con l’orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (cfr. Cass. nn. 14634 del 2020 e 12009 del 2019 ed anche nn. 26874, 11222 e 2954 del 2018; nn. 27458, 16657, 8335, 3554 del 2017; nn. 21016, 19761, 13336 e 6690 del 2016; n. 5964 del 2015; nn. 26018 e 22404 del 2014; n. 3248 del 2012; n. 19443 del 2011);
ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 5250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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