LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12860-2015 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO CANGEMI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 213, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA IMPINNA, ADRIANA MASARACCHIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 344/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2014 R.G.N. 100/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 22 aprile 2014, la Corte d’Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi, quale giudice di rinvio, sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto, a seguito della cassazione della decisione resa dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’appello, dall’avv. C.V. nei confronti del Comune di Palermo, relativamente alla domanda avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento del compenso per l’incarico affidato di amministratore responsabile della gestione degli alloggi di proprietà dell’Ente medesimo ritualmente espletato anche per i periodi di illegittima sospensione, in riforma della decisione di accoglimento resa in primo grado dal Pretore di Palermo, si pronunziava per il rigetto della domanda;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa dell’avv. C. alla corresponsione in suo favore delle somme inerenti ai periodi di sospensione del rapporto non potendo il regolare svolgimento dell’attività professionale, asseritamente dedotto a fondamento della pretesa, superare la mancanza di una delibera e di un contratto conforme a norme imperative;
che, per la cassazione di tale decisione ricorreva l’avv. C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Palermo;
che, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione, l’avv. C. depositava istanza volta a richiedere la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della decisione di revocazione della sentenza qui impugnata e del suo passaggio in giudicato;
che a tale istanza il Comune di Palermo faceva seguire il deposito di memoria con la quale comunicava di non opporsi alla richiesta declaratoria di cessazione della materia dl contendere con compensazione delle spese di lite.
che all’odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021