Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31132 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16944-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO MORACCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LEPRI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO MARINUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 365/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 318 del 2015, ha accolto l’appello proposto dall’INPS nei confronti di G.L. e ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla lavoratrice, volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità premio di fine servizio da calcolare sul trattamento economico dell’ultimo anno. relativo all’incarico di direttore dei servizi sociali, e non sulla minore retribuzione percepita nel ruolo di provenienza.

2. La Corte d’Appello ha esposto che la ricorrente, ex dipendente dell’Azienda USL ***** di Empoli con inquadramento nella categoria D, dal 1996 fino alla data del pensionamento era stata nominata prima coordinatore e poi direttore dei servizi sociali con contestuale collocamento in aspettativa; che secondo la lavoratrice tale figura era da equiparare, in base alla legislazione regionale toscana, a quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario con conseguente applicabilità del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 11, (relativo al riordino della disciplina sanitaria) e rilevanza del trattamento economico superiore, ai fini del calcolo del premio di fine servizio.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi della lavoratrice.

Ha affermato infatti, che la delega alle regioni, prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1-quater affinché disciplinassero forme e modalità per la direzione ed il coordinamento delle attività socio sanitarie, non attribuiva anche il potere di de rminare il regime previdenziale di dette figure, materia di esclusiva potestà legislativa statale (art. 117 Cost.);

che la legislazione regionale (L.R. Regione Toscana n. 42 del 1992, art. 14, comma 5, e successiva modifica), prevedeva l’estensione al direttore dei servizi sociali delle disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall’art. 3 bis, commi 8 e 11, solo in quanto compatibili;

che la successiva L.R. Toscana n. 40 del 2005, che dettava una disciplina organica del servizio sanitario regionale sostitutiva di quella precedente, stabiliva, all’art. 40, comma 9 che la nomina a direttore dei servizi sociali determinava il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto;

che. pertanto, la legislazione regionale non estendeva al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 11, limitandosi a disciplinare la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all’incarico di direttore dei servizi sociali;

che infine non era neppure condivisibile la tesi secondo cui il successivo comma 12 cit. art. del D.Lgs. n. 502 del 1992 estendeva ad altre figure la disciplina previdenziale del direttore generale, amministrativo e sanitario posto che la norma estendeva ulteriormente il principio dell’unificazione del trattamento previdenziale anche ai lavoratori autonomi. La Corte d’Appello ha quindi concluso per l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 11, confermando il rigetto della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di impugnazione.

4. Resiste l’INPS con controricorso.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. In prossimità dell’udienza la lavoratrice ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, (art. 360 c.p.c., n. 4).

La ricorrente si duole che la Corte d’Appello nel motivare l’accoglimento dell’impugnazione dell’INPS ha riportato parti di una sua precedente sentenza resa in altra controversia, senza tener conto quindi e motivare sulle specifiche questioni poste nel giudizio in esame, come risultanti dalla sentenza di primo grado e dalla memoria difensiva di essa lavoratrice.

2. Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito. Si tratta, in generale, non di errore di giudizio che attenga al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), bensì di errore di attività che, essendosi inoltre verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito. Poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. *****039 del 2006).

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”. La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004).

Tanto non è accaduto nella specie laddove nel corpo del motivo non sono indicati i contenuti della sentenza di primo grado dei motivi di appello e della memoria di costituzione, che si assume non sarebbero stati vagliati dalla Corte d’Appello, in modo tale da individuare il dedotto vizio processuale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Assume la ricorrente che vi sarebbe stata omessa pronuncia sulle argomentazioni svolte in merito alla infondatezza dell’appello dell’INPS. Ciò, sia con riguardo alle argomentazioni che hanno riguardato la L. n. 152 del 1968, artt. 4 e 11 sia la L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 5, sia rispetto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2.

4. Il motivo è inammissibile in ragione dei principi esposti nella trattazione del primo motivo, atteso che anche in questo caso la ricorrente non riporta ed illustra le argomentazioni e deduzioni difensive che sarebbero state disattese, limitandosi a indicare le norme invocate.

Ciò anche considerando che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare corretta la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 2153 del 2020).

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, commi 11 e 12, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché delle L.R. Toscana n. 73 del 1999 e L.R. n. 40 del 2005 (art. 40). Violazione dell’art. 3 Cost., violazione dell’art. 117 Cost.

Assume la ricorrente dopo avere ripercorso il contenuto della sentenza impugnata e la legislazione che viene in rilievo, che la mancata indicazione dei Direttori dei servizi sociali nel comma 11 non esclude la applicabilità della norma rispetto agli stessi, atteso che non si tratta di una figura sanitaria e che pertanto trova la propria disciplina nella legislazione regionale, in forza della delega conferita alle Regioni con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 -quater.

In ragione di tale delega veniva adottata la L.R. n. 73 del 1999 che estendeva l’applicazione e la L.R. n. 40 del 2005, art. 40 che poi disciplinava compiutamente la figura dei Direttori dei servizi sociali, stabilendo anche il trattamento economico (art. 40, comma 5). Tale figura direzionale., quindi, è strutturata come le figure direzionali di natura sanitaria, dovendosi applicare pertanto la stessa disciplina prevista dall’art. 3-bis, comma 11 D.Lgs..

Entrambe le leggi regionali invocate non possono ritenersi invasive delle competenze statali, secondo i principi enunciati in altra fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte d’Appello non aveva fatto buon governo neppure del comma 12, che costituisce norma di chiusura del sistema volta ad estendere il trattamento contributivo-previdenziale previsto dal comma 11 per i direttori generali oltre che ai lavoratori autonomi anche ad altri soggetti titolari di incarichi direzionali presso le AUSL iscritti alla assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive. Tale disposizione deve trovare applicazione anche per i Direttori dei servizi sociali.

6. Con il quarto motivo di ricorso (per lapsus calami indicato come VI) è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 5.

In ragion di tale disposizione, infatti, il trattamento previdenziale previsto in relazione alla carica ricoperta è sostitutivo del trattamento previdenziale che sarebbe spettato all’interessato nel posto di lavoro con la conseguenza che la contribuzione è commisurata all’indennità percepita per la carica e si riflette sul trattamento previsto in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa. Ciò troverebbe conferma nelle sentenze della Corte costituzionale n. 351 del 2010 e 119 del 2012.

7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla L. n. 152 del 1968, artt. 4 e 11. Ai sensi della suddetta disposizione è con riferimento all’ultima retribuzione contributiva che deve essere corrisposto l’IPS e dunque nella specie la IPS doveva essere calcolata sul trattamento economico percepito dalla ricorrente negli ultimi dodici mesi di attività. La lavoratrice precisa, altresì, richiamando giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, che la retribuzione contributiva è costituita dal trattamento economico corrisposto per l’incarico sul quale per legge devono essere e vengono versati dalle AUSL i contributi previdenziali.

8. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla L. n. 148 del 2011.

In ragione di quanto previsto dalla disciplina richiamata l’IPS deve essere corrisposta con riferimento all’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto.

Tale disposizione anche se dettata per i dirigenti dello Stato costituisce linea guida per gli incarichi che vengono ricoperti nell’ambito del lavoro pubblico e quindi anche nel servizio sanitario regionale.

9. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Questa Corte con la sentenza n. 26841 del 2020 si è già pronunciata su analoga fattispecie con decisione alla quale va data continuità condividendone le motivazioni, come di seguito illustrate, che non sono incise dalle censure in esame.

10. La ricorrente, ex dipendente dell’Azienda USL ***** di Empoli con inquadramento nella categoria D, dal 1996 fino alla data del pensionamento, nominata prima coordinatore e poi dal 31/3/2008 direttore dei servizi sociali, ha chiesto di usufruire del trattamento previdenziale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis e dunque del calcolo dell’IPS nei medesimi termini stabiliti per il direttore generale, amministrativo e sanitario.

Il citato art. 3-bis prevede che ” La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

La Corte territoriale, all’esito di un corretto ed approfondito esame della normativa, ha escluso l’applicabilità di detta norma alla figura del direttore dei servizi sociali e tali conclusioni vanno accolte e confermate.

6. Va, in primo luogo, rilevato che la delega alle regioni prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1-quater affinché determinassero – forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle aree socio sanitarie”, non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, trattandosi di materia, quella previdenziale, attribuita in via esclusiva in base all’art. 117 Cost., comma 2, lett. o), alla potestà legislativa statale.

Tale argomento non appare superabile e le osservazioni di parte ricorrente non valgono a scalfirne la bontà.

7. Argomenti a favore della tesi di parte ricorrente non trovano fondamento neppure nella L.R. Toscana n. 42 del 1992, art. 14, comma 5.

Tale norma stabilisce che “al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, commi 8 e 11 inserito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 3”.

Il regime previdenziale riconosciuto alle figure dirigenziali di cui all’art. 3-bis non rientra tra le materie estensibili ad altre figure in assenza di specifica normativa in tal senso.

Il successivo L.R. Toscana n. 40 del 2005, art. 40 recita al comma 8 che “La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato”.

Il comma 9 prevede che “La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

La complessiva disciplina di cui sopra non estende, dunque, al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, comma 11, limitandosi a prevedere la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all’incarico di direttore dei servizi sociali.

La diversa interpretazione proposta da parte ricorrente non trova riscontro nel chiaro tenore letterale della norma, mentre per direttore amministrativo e sanitario vi è il richiamo all’art. 3-bis, questo manca per il direttore dei servizi sociali.

Deve, quindi, concludersi, in mancanza di una norma che equipari il trattamento riservato al direttore generale, amministrativo e sanitario anche al direttore dei servizi socio economici, per l’infondatezza del ricorso, secondo i principi già affermati da Cass., n. 26841 del 2020.

11. Il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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