LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29677-2015 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3844/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 5618/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha rigettato tutte le domande proposte da S.E. la quale, nel convenire in giudizio l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, aveva chiesto l’accertamento del diritto a ricevere la retribuzione di posizione nella misura annuale integrale di Euro 7.750,00 sino al 13 febbraio 2003 e successivamente di Euro 9.300,00 e la conseguente condanna dell’Ateneo al pagamento delle differenze retributive;
2. la Corte territoriale, premesso che la S., già funzionario amministrativo dell’8a qualifica funzionale, era stata inquadrata nella categoria EP a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha, in sintesi, ritenuto priva di fondamento la tesi dell’appellata secondo cui l’art. 62 del CCNL 9.8.2000, nel disciplinare il trattamento retributivo spettante al personale della categoria di nuova istituzione, avrebbe previsto il conglobamento nella retribuzione di posizione e di risultato delle sole indennità istituite dalla contrattazione collettiva nazionale e non di quelle che trovavano la loro fonte nella contrattazione aziendale;
3.il giudice d’appello ha fatto leva sul tenore letterale della disposizione in commento ed ha evidenziato che il conglobamento di tutte le voci retributive, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, trovava riscontro nell’art. 70 dello stesso contratto che, nel disciplinare le modalità di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, aveva ribadito che sarebbero state oggetto di conguaglio le somme versate nell’anno 2000 “per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario”;
4. infine la Corte territoriale ha escluso che la ricorrente potesse fare leva sull’art. 5 del CCNL 1998/2001 perché l’ultrattività dei contratti decentrati operava solo nelle materie riservate alla contrattazione integrativa da entrambi i c.c.n.l. succedutisi nel tempo;
5. il giudice d’appello ha ritenuto infondata anche la domanda di attribuzione dei compensi spettanti ai lavoratori della categoria EP inquadrati nella seconda fascia ed ha rilevato che la ricorrente non aveva provato lo svolgimento di mansioni di coordinatore o di responsabile di uffici articolati in più settori;
6. per la cassazione della sentenza S.E. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese l’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
7. entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso S.E. denuncia la violazione degli artt. 62 e 5 del CCNL 1998/2001 nonché dell’art. 1362 c.c. e sostiene, in sintesi, che la contrattazione nazionale ha affidato il passaggio al nuovo sistema di inquadramento del personale della categoria EP alla contrattazione integrativa che, nella specie, solo con gli accordi del febbraio 2004 e del novembre 2005 aveva abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2004, le precedenti indennità istituite a livello aziendale;
1.1. richiama il tenore letterale dell’art. 62, che limita il conglobamento ai soli emolumenti previsti dal contratto nazionale, e precisa che la diversa esegesi fatta propria dalla Corte territoriale priverebbe di significato l’art. 5 dello stesso contratto, con il quale era stata prevista la conservazione dell’efficacia del contratto decentrato sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo;
1.2. aggiunge che il conguaglio imposto dall’art. 70 si riferisce alle sole indennità previste dalla contrattazione nazionale ed addebita, infine, alla Corte territoriale di non avere valorizzato a fini interpretativi il comportamento tenuto dall’Università, la quale aveva continuato a corrispondere gli emolumenti previsti dal contratto aziendale;
1.3. evidenzia, inoltre, che ha errato il giudice di appello nell’affermare che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione non fossero state contestate dalla S. posto che, al contrario, quest’ultima aveva espressamente negato che sino al dicembre 2003 fosse stata corrisposta la retribuzione di posizione, perché in quel periodo erano state liquidate solo le indennità previste dal contratto di ateneo;
2. la seconda censura denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. perché l’Università non aveva contestato le mansioni svolte dalla dipendente e si era limitata a sostenere che l’ufficio di presidenza non costituisce una struttura complessa, circostanza questa smentita dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale del consiglio di facoltà relativo alla seduta del 2 marzo 2010, dalla disposizione direttoriale del 29 dicembre 2010, dalla missiva del 21 giugno 2004 sottoscritta dal Preside della Facoltà di Economia;
3. infine con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c. e sostiene che le spese di entrambi i gradi del giudizio dovevano essere compensate in ragione dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito che, al momento dell’instaurazione del giudizio, aveva optato per un’interpretazione del c.c.n.l. diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale;
4. il primo motivo è infondato perché l’esegesi delle disposizioni contrattuali che si legge nella sentenza impugnata è conforme all’interpretazione direttamente effettuata da questa Corte con le sentenze nn. 23262 e 23370 del 2015, alle quali il Collegio intende dare continuità;
4.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno valorizzato le disposizioni contrattuali e normative che disciplinano il rapporto fra contratto nazionale e contratto integrativo e, ribadito il principio secondo cui quest’ultimo può intervenire nelle sole materie indicate dalla contrattazione nazionale nonché nei limiti dalla stessa fissati, hanno escluso che potessero continuare a produrre effetti, sia pure in via transitoria, le clausole dell’accordo decentrato relative a voci retributive non previste dal CCNL, una volta che quest’ultimo aveva ridisegnato la struttura della retribuzione spettante al personale della categoria EP, indicando espressamente le indennità ed i compensi sottratti al disposto conglobamento di ogni emolumento nella retribuzione di posizione, in quella di risultato e nell’indennità di ateneo;
4.2. hanno, quindi, ritenuto, e detta conclusione è condivisa dal Collegio, che l’art. 5 del CCNL 1998/2001, nella parte in cui prevede, al comma 6, la conservazione dell’efficacia del contratto decentrato stipulato ai sensi del CCNL 21.5.1996 sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo che regoli diversamente la materia, è applicabile solo in via residuale, ossia nei limiti della compatibilità dell’accordo decentrato previgente con il contratto nazionale successivamente intervenuto ed a condizione che quest’ultimo non contenga, come accade invece in relazione alla questione qui controversa, una disciplina transitoria speciale del passaggio dal vecchio al nuovo regime;
4.3. il ricorso per contrastare detta interpretazione fa leva, sostanzialmente, sul tenore letterale dell’art. 62, che richiama “le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/1996”, tenore di per di per sé privo dell’asserita univocità prospettata dalla ricorrente;
4.4. infatti i contratti decentrati stipulati nella vigenza del CCNL per il quadriennio 1994/1997 potevano intervenire nei soli limiti fissati dall’art. 5 dello stesso CCNL che, all’art. 38, aveva individuato ed elencato le voci del trattamento accessorio, dettando una specifica disciplina per ciascuna di esse, sicché le indennità ed i compensi previsti dalla contrattazione decentrata, seppure diversamente denominati, dovevano essere ricondotti ad una delle componenti del trattamento accessorio indicate a livello nazionale, con la conseguenza che il rinvio alla sola contrattazione nazionale è sufficiente ad includere anche quella decentrata che della prima costituiva attuazione;
4.5. nell’interpretazione del contratto collettivo il principio “in claris non fit interpretatio” opera solo qualora le espressioni impiegate dagli stipulanti siano chiare ed idonee ad esprimere in modo univoco la volontà comune, e pertanto l’interprete è tenuto a fare ricorso ai criteri logici, teleologici e sistematici ogniqualvolta il testo, seppure chiaro, non sia univocamente intellegibile (Cass. n. 4189/2020), come accade nella fattispecie per le ragioni indicate nel punto che precede, che rendono doverosa, pur a fronte di un’apparente chiarezza dei termini utilizzati, un’interpretazione che valorizzi il collegamento sistematico fra le diverse clausole contrattuali ed i limiti posti alla contrattazione integrativa dalla legge e dal contratto nazionale;
4.6. non giova alla ricorrente il richiamo al comportamento successivo delle parti innanzitutto perché la condotta da apprezzare è quella dei soggetti stipulanti il contratto nazionale, non già quella dei sottoscrittori del contratto integrativo, ed inoltre perché proprio quel criterio conferma la validità dell’esegesi contrastata dalla S.;
4.7. è significativo, infatti, rilevare che con il CCNL 27.1.2005 le parti collettive, nel disciplinare il trattamento economico del personale della categoria EP hanno ribadito, all’art. 38, che “la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazione, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale” ed hanno eliminato proprio il riferimento al contratto nazionale, ossia l’elemento testuale sul quale fanno leva le censure;
5. il secondo motivo è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e sollecita una revisione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità;
5.1. la violazione dell’art. 2697 c.c. può assumere rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 3 solo qualora il giudice, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto;
5.2. diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito;
5.3 parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui una censura relativa all’errata applicazione degli artt. 115 c.p.c. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
5.4. è stato anche precisato che, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018) e che “spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);
6. parimenti inammissibile è il terzo motivo perché in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi (Cass. n. 24502/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);
6.1. è stato anche affermato che solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. n. 2730/2012), sicché non rileva che la Corte territoriale non abbia indicato le ragioni per le quali quella regola dovesse essere applicata, pur in presenza di diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito;
7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
7.1. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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