Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31137 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17930-2017 proposto da:

S.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati avvocato ANTONIA CITARELLA, VITO GIULITTO;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MARESCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/12/2016 R.G.N. 96/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 30 dicembre 2016, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello di S.G. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per danni patrimoniali e non, conseguenti all’inidoneità permanente alla navigazione per fibrillazione atriale parossistica accertatagli dalla Commissione medica permanente di primo grado di Bari, a causa della sua esposizione alla “galleria del vento”, in occasione dell’imbarco come elettricista per circa otto mesi sulla nave “*****”, battente bandiera ***** in viaggio per il *****, da cui sbarcato al porto di *****;

2. egli, infatti, l’aveva proposta nei confronti di Enterprise Shipping Agency s.r.l., sul presupposto della sua titolarità del rapporto di lavoro, in realtà smentito (così non essendo configurabile la responsabilità dedotta a suo carico, in quanto occupatasi della gestione per conto terzi dell’assistenza sanitaria del lavoratore imbarcato, più in generale essendo preposta ad essa in favore dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera *****) e di A.L., in proprio e quale raccomandatario marittimo dell’armatore, neppure avendone allegato il conferimento della rappresentanza sostanziale al di fuori delle mansioni tipiche previste dalla L. n. 135 del 1977. Inoltre, il ricorrente aveva spontaneamente aderito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle pure convenute M.S.C. Crociere s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro, siccome rispettivamente né proprietaria della nave (la prima), né tenuta per i danni richiesti in base alla fideiussione prestata per contratto 10 giugno 2010 (la seconda);

3. la Corte capitolina ribadiva l’esclusione della responsabilità, dedotta dal lavoratore ai sensi dell’art. 2087 c.c., tipicamente a carico del datore di lavoro: tale non essendo né A.L., per la sua diversa qualità di raccomandatario marittimo, né Enterprise Shipping Agency s.r.l.; essendo piuttosto risultata titolare di una tale qualità datoriale, in base al contratto di ingaggio 18 settembre 2010, l’armatrice della nave “*****” (Cruise International S.A., con sede a *****, neppure convenuta in giudizio). Ed essa riteneva tale constatazione assorbente la nullità per genericità dei fatti costitutivi della dedotta violazione dell’obbligazione di sicurezza, di cui il primo aveva reiterato l’eccezione nella memoria di costituzione in appello a norma dell’art. 346 c.p.c., rispetto alla quale il lavoratore non si era curato, nonostante il termine allo scopo concesso dal primo giudice, di specificare né le circostanze di esposizione a rischio, né i comportamenti omissivi genericamente addebitati agli ufficiali di comando della nave;

5. con atto notificato il 30 giugno 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo nei soli confronti di A.L., che resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. previamente rilevata l’assenza di devoluzione a questa Corte della questione, ritenuta assorbita, relativa all’eccepita nullità, per genericità nell’atto introduttivo del giudizio dei fatti costitutivi della violazione, dedotta dal lavoratore, dell’obbligazione di sicurezza ai sensi dell’art. 2087 c.c. (al p.to 5.2. di pg. 6 della sentenza), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 135 del 1977, artt. 4,5 in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la proposizione di una domanda risarcitoria, per violazione dell’obbligazione di sicurezza datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c., nei confronti del controricorrente, in quanto sola “premessa indefettibile per poi giungere alla sua responsabilità di raccomandatario”, tenuto ex lege ad accertare e attestare la prestazione di una copertura assicurativa, segnatamente per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, invece non risultata (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. il vizio è stato correttamente dedotto, in quanto da intendere quale error in procedendo per il riferimento della violazione delle due disposizioni sostanziali all’art. 112 c.p.c., nella prospettazione di una pronuncia omessa (ricorrente in difetto del momento decisorio, qualora sia mancato il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, come si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili: Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730) in ordine alla dedotta responsabilità del raccomandatario, non tanto (e comunque non solo) ai sensi dell’art. 2087 c.c., bensì di quella propria e in solido con l’armatore stabilita dall’art. 5, comma 3 in caso di violazione delle prescrizioni contenute in particolare nella L. n. 135 del 1977, art. 4 (come indicato, nell’illustrazione del suo primo motivo di appello, al p.to 3.1. di pg. 5 della sentenza);

3.1. i lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l’imbarco su navi di nazionalità straniera, soggetti alla regola stabilita dalla L. n. 135 del 1977, art. 4 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), hanno diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana, ancorché possano essere assicurati presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, ancorché non applicabili direttamente al rapporto di lavoro (Cass. 1 giugno 2006, n. 13053);

4. non ricorre peraltro il vizio denunciato, posto che la Corte territoriale, “per mera completezza”, ha pronunciato (al p.to 5.3. a pgg. 6 e 7 della sentenza) sulla responsabilità propria del raccomandatario (escludendola alla luce dell’assoluzione dei suoi obblighi indicati al precedente p.to 3.1.), avendo accertato essere stato il lavoratore marittimo assicurato contro gli infortuni sul lavoro ed avere pure percepito “la somma di Euro 11.817,19 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal ***** come da regolamento IPSEMA (oggi I.N.A.I.L.)”, nonché la “generale presunzione di legittimità degli atti amministrativi”, in riferimento al “nulla osta rilasciato dalla Capitaneria del Porto di Napoli”, fondato su una presunzione di non contrarietà del trattamento economico pattuito con i principi contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali, così da incombere sul lavoratore, che a ciò non ha provveduto, dedurre e fornire la prova contraria (Cass. s.u. 9 febbraio 2015, n. 2360);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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