LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29438-2019 proposto da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW GYM BODY AND SOUL, in persona del legale rappresentante pro tempore, M.A., e per quest’ultimo in proprio e nella predetta qualità di rappresentante legale della predetta associazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MARIO CAZZOLLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CT. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1833/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 05/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’associazione sportiva New GYM Body and soul e M.A. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, preceduto da verifica della Guardia di finanza, per Irap Ires Iva anno 2010 – che aveva accertato lo svolgimento di attività imprenditoriale sulla base delle dichiarazioni di 50 soggetti che assumevano di essere semplici clienti della palestra – ha respinto l’appello della contribuente.
La CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rilevato lo svolgimento di attività imprenditoriale, con fine di lucro, da parte dell’associazione, in mancanza di idonea prova contraria da parte della contribuente, con conseguente conferma dell’atto impugnato, che aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per l’esenzione d’imposta, limitata alle associazioni sportive senza fine di lucro e in presenza dei requisiti previsti dalla legge agevolativa.
L’Agenzia delle entrate di costituisce ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendosi la CTR pronunciata sul motivo afferente alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, sotto il profilo della mancanza dei presupposti per la sua applicazione.
2 n motivo è inammissibile, avendo la CTR ritenuto irrilevante la regolarità formale delle scritture contabili, laddove ha statuito che “a nulla rileva la dedotta regolarità formale della contabilità (essendo qui evidente, e come tale sanzionabile, l’intendimento di aggirare la disciplina fiscale altrimenti applicabile all’attività esercitata)”. Con ciò ha avvalorato la legittima determinazione dell’imponibile in base ad elementi indiziari, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39.
3 Con terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per motivazione contraddittoria, per avere riconosciuto la mancanza di indizi gravi precisi e concordanti e contemporaneamente avendo riconosciuto la legittimità dell’atto impositivo.
La censura è palesemente infondata.
3.1. La sentenza impugnata ha esposto in maniera chiara il ragionamento sul quale ha fondato la decisione, correlato alla circostanza che mancava nell’associazione il requisito della democraticità in assenza di partecipazione dei soggetti alla vita associativa, ritenendo ininfluente la regolarità formale della contabilità e il fatto che gli informatori sentiti dalla guardia di finanza avrebbero fatto riferimento anche a periodi successivi a quello oggetto di accertamento (anno 2010).
3.2. Non sussiste pertanto il denunciato vizio, alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte – a partire da Cass., S.U., n. 80538054/2014- che ha – sotto il profilo sopra evidenziato – ritenuto con orientamento del tutto fermo che il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
3.3. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta pertanto circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multis n. 22598 del 25/09/2018).
4. Col secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione artt. 2727,2729,2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo ritenuto assolto l’onere della prova dell’Ufficio basato sulla doppia presunzione, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti e avendo tenuto conto di dichiarazioni di persone associate solo dall’anno 2013, ritenendo per contro inidonee le prove addotte dalla contribuente.
Il motivo è infondato.
4.1. La CTR ha deciso in base alla conforme giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’interessato (Cass. n. 15325 del 2019; n. 11492 del 2019, n. 4747/2020);
l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è pertanto sempre a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.
4.2. L’applicazione agli enti associativi del trattamento agevolato in ragione della rilevanza sociale dei fini perseguiti dai medesimi enti, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela, è perciò soggetta alla specifica condizione dell’inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di clausole dettagliatamente indicate. E, ovviamente, all’accertamento istituzionalmente rimesso al giudice di merito – e di cui egli deve render conto con adeguata e congruente motivazione – che l’attività delle associazioni si svolga poi in concreto nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Codesti requisiti non sono surrogabili con il concreto accertamento di un osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività (Cass. n. 16726 del 2015; n. 15325 del 2019, Cass. 28046/2020).
4.3. La CTR ha confermato la decisione di primo grado condividendone le ragioni quanto alla mancanza nella associazione dei requisiti per fruire dell’esenzione (fine di lucro, mancanza democraticità) in base a elementi di prova ritenuti non idoneamente superati (questionari redatti da fruitori dei servizi dell’associazione), e il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Il fatto che poi la CTR, ad abundantiam, e senza che ciò costituisca una autonoma ratio decidendi, abbia aggiunto, in relazione alla riferibilità di alcune dichiarazioni ad anni successivi a quello in contestazione che spetta “all’associazione dimostrare il cambiamento delle modalità operative nel corso degli anni”, non è idonea ad alterare le linearità della decisione, conforme ai principi della giurisprudenza, come sopra indicati.
4.4. La sentenza impugnata rimane, in ogni caso, esente da censure giacché, per i principi sopra enunciati, è onere dell’Associazione provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano le agevolazioni ai fini delle imposte in contestazione, e non il contrario (Cass. n. 15544/2020). Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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