Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31146 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5602-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ACBGROUP FINANZA E VALORE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANA LA ROCCA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2841/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

RILEVATO

che:

la parte contribuente impugnava un atto di intimazione di pagamento del 2015 con il quale si intimava il pagamento delle somme derivanti da una prodromica cartella di pagamento;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva ti ricorso ravvisando la nullità della cartella di pagamento e fa conseguente nullità dell’atto di intimazione di pagamento;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello in quanto la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate tramite avvocato del libero foro deve ritenersi possibile solo quando trattasi di un caso speciale con apposita e motivata delibera da parte dell’organo competente da sottoporre agli organi di vigilanza, ipotesi che non è stata documentata nel caso di specie.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 15 e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies convertito in L. n. 58 del 2019, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro ma debba necessariamente ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 30008 del 2019: nello stesso senso anche Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che “anche alla luce dello ius superveniens, l’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro”).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio là dove/ per un verso/ non si è posta il problema di distinguere tra le ipotesi sub a) e sub b) di cui al principio enunciato dalle sezioni unite sopra citato e quindi omettendo di verificare in quale delle due ipotesi rientrasse la controversia sottoposta alla Commissione Tributaria Regionale stessa, dal momento che, nell’ipotesi sub b), ben può l’Agenzia avvalersi di avvocati del libero foro e per un altro verso, evidenziando la necessità che fossero documentate in atti le condizioni in virtù delle quali sia possibile costituirsi tramite avvocato del libero foro, non ha considerato che la costituzione in tal modo dell’Agenzia delle entrate postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità e senza necessità che l’avvocato del libero foro – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte contribuente nella sua memoria in cui tale profilo viene sollevato per la prima volta – sia inserito in particolari elenchi, non trattandosi di procedimento davanti alla Corte di Cassazione.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472