Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31152 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27186-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DELTA TERZA 1973 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO LA MOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 742/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 19343/16, sez 41, accoglieva il ricorso proposto dalla Delta Terza 1963 srl avverso l’avviso di accertamento n. ***** per estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 742/2019, dichiarava inammissibile l’appello.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, l’Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l’atto era stato spedito tempestivamente.

Con il secondo motivo deduce che la notifica non può comunque considerarsi inesistente ma semmai nulla Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla ricorrente.

La prima con cui si sostiene la nullità della notifica del ricorso in quanto non effettuata dalla parte o da un suo difensore, bensì da un terzo (procuratore dello stato non munito di procura) è manifestamente infondata.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di precisare che è legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d’impedimento, è attività meramente interna.(Cass. 21985/15; Cass. 13156/14).

La seconda eccezione di inammissibilità è anch’essa manifestamente infondata.

Invero sulla argomentazione, secondo cui la sentenza di appello avrebbe deciso secondo il costante orientamento della cassazione, si osserva che sulla questione relativa alla notifica a mezzo posta privata sono sopravvenuti i principi recentemente stabiliti dall’intervento nomofilattico dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299/20 (di cui si dirà) che giustificano la proposizione del ricorso per un riesame della questione della legittimità o comunque della sanabilità della notifica a mezzo poste private relativamente al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 in cui è intervenuta la notifica dell’atto di appello.

Venendo dunque al merito della controversia, i due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

Le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno affermato quanto segue:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, premesso che risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 2.9.16, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: a) una distinta analitica di ricorsi consegnati per la spedizione alla Nexive facente riferimento a diversi atti,tra cui quello destinato al difensore dell’odierno contribuente da cui risulta la data di ritiro del 2.3.17 da parte della società di posta privata b) il tracking di spedizione da parte della Nexive da cui risulta la consegna alla contribuente in data 7.3.17 che, oltre ad essere privo di ogni firma da parte della contribuente e della stessa Nexive) è comunque privo di certezza non avendo la Nexive il potere di attestare siffatta data così come quella di ritiro per la consegna di cui sub a).

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva notifica dell’appello alla contribuente e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell’appello stesso, in particolare sotto quello della spedizione.

Si aggiunge a tale proposito che la società contribuente dà invero atto di avere ricevuto l’atto il 7.3.17 ma, oltre ad averne contestato l’inesistenza in quanto avvenuta da parte di un operatore privato, al contempo ne eccepisce correttamente la tardivitàessendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di deposito della sentenza, avvenuta come detto il 2.9.16, e la consegna, nonché in ogni caso – come già detto – in ragione della mancanza della prova della tempestività della spedizione.

A tale proposito la già citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha stabilito che ” perché l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453/17, cit.).

Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

Ne’ rileva che l’Agenzia non abbia contestato la data di consegna dell’atto da notificare all’operatore di posta privata. Anzitutto l’Agenzia ha contestato in radice la possibilità stessa per l’operatore in questione di notificare atti processuali. Inoltre, il soggetto destinatario della notificazione non ha la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data. Ma, e soprattutto, occorre considerare che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile (ancora Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453, cit.).

La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).

L’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si unisce, nella specie, al sicuro pervenimento dell’atto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato. La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può quindi rilevare al fine di poter ritenere tempestivo il ricorso.”(Cass. sez un 299/20).

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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