LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29152-2017 proposto da:
A.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROCHE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio Legance – Avvocati Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO MAGGI, STEFANO PARLATORE, TOMMASO LI BASSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 19/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 31 maggio 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da A.P.A. nei confronti di Roche S.p.A., avente ad oggetto l’accertamento del demansionamento subito per essersi visto sottrarre le originarie mansioni di Regional Institution Manager – RIM a seguito di una ristrutturazione aziendale che, anziché portare all’inserimento nella posizione, formalmente nuova ma sostanzialmente riproduttiva di quella originaria di RIM, denominata Reginal Access Manager – RAM, aveva determinato la sua adibizione a compiti propri della figura di segretario di livello C e la condanna al risarcimento del danno conseguente patrimoniale e non patrimoniale nelle sue componenti relative al danno professionale, biologico, alla vita di relazione ed esistenziale;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi discostare dalla motivazione su cui il primo giudice aveva basato la decisione di rigetto della domanda essenzialmente fondata sull’erroneo presupposto della conclusione tra le parti di un patto di demansionamento, dato dunque per sussistente a prescindere dal suo accertamento istruttorio di fatto non compiuto, che, a fronte dell’effettività della disposta ristrutturazione, che aveva visto coinvolti altri nove lavoratori, era stato letto come alternativo ad un possibile licenziamento e di fondare la medesima decisione di rigetto della domanda sulla carenza del tessuto di allegazioni ed istanze probatorie destinato a sostenere la descrizione delle prerogative connesse alla posizione lavorativa di RIM, considerata enfatizzata così da ridimensionare la portata della riorganizzazione e del riassetto funzionale della posizione risultata effettivamente rinnovata e non solo formalmente ridenominata RAM (tanto che non tutti i nove dipendenti interessati dalla ristrutturazione erano stati inseriti nella nuova posizione di RAM, essendo stati costretti alcuni, in ragione di un complessivo restringimento delle aree di collocazione disponibili ad accettare l’inferiore inquadramento come Informatore Scientifico del Farmaco – IFS); la suddetta carenza si era rivelata tale da impedire di apprezzare il divario con le ultime funzioni attribuite all’ A. (quelle di Health Economics Specialist cui poco dopo si era aggiunta qui ella di Pharma – Analyst) e desumere da qui il lamentato scadimento professionale conseguente all’esclusione dalla posizione di RAM, erroneamente riguardata come del tutto assimilabile a quella in precedenza ricoperta ed all’attribuzione di compiti di ricerca, analisi e trasposizione di dati solo semplicisticamente definiti come prevalentemente burocratici e ricondotti a quelli in precedenza di pertinenza di personale puramente impiegatizio (tant’e’ che durante il 2011 l’ A. risultava per tabulas coinvolto in progetti contrattuali che avevano come interlocutori esponenti del mondo accademico e rappresentanti delle maggiori aziende farmaceutiche);
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.artt. 421 e 437 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova accollando al lavoratore la dimostrazione del subito demansionamento per poi non consentirgli di procedervi non ammettendo le prove richieste e trascurando il rilievo dell’inquadramento posseduto come quadro di livello A2 ai fini del giudizio di equivalenza rispetto alle mansioni di destinazione puntualmente descritte;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce a carico della Corte territoriale un vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e, per così dire a monte, il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio dato dalla mancata considerazione dei profili di indagine emersi dagli atti e già ritenuti rilevanti a sostegno della censura di cui al motivo che precede;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che la Corte territoriale, al di là del difetto di allegazione e prova rilevato a carico del ricorrente e considerato tale da non consentire di operare il raffronto tra le mansioni di provenienza e quelle di destinazione ed apprezzare il divario espressivo del lamentato demansionamento, in realtà non si sottrae al giudizio di equivalenza, che effettua riconoscendo rilievo assorbente sotto il profilo probatorio, così da legittimare la mancata ammissione delle istanze istruttorie del ricorrente, ad elementi di fatto offerti dalla Società datrice e pertanto in piena coerenza con le regole sull’onere della prova, letti (con valutazione dal ricorrente non fatta oggetto di specifica censura) come idonei a suffragare la tesi dell’equivalenza e dati dall’adesione al proposto inferiore inquadramento come informatori scientifici del farmaco di quei dipendenti parimenti coinvolti nella ristrutturazione e non inseriti nella nuova posizione di RAM, adesione riguardata come confermativa dell’effettività dell’attuata ristrutturazione e dal coinvolgimento del ricorrente in progetti contrattuali destinati, non diversamente da come avveniva allorché risultava adibito alle precedenti mansioni, a vedere quali interlocutori il mondo accademico e le principali industrie del settore, coinvolgimento ritenuto espressivo dell’affidamento di compiti non riconducibili, come affermato dal ricorrente, a quelli di ricerca e studio di natura prevalentemente burocratica in precedenza assegnati al personale puramente impiegatizio;
– che il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021