LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20747-2017 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BIANCHI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.M.G. ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AVITABILE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/07/2017 R.G.N. 58/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto le domande proposte da S.S. nei confronti della D.M.G. Italia s.r.l., volte a conseguire pronuncia di accertamento della nullità della clausola del contratto di agenzia stipulato fra le parti nell’aprile 2010, perché idonea a definire un compenso a regime (2%) inadeguato alla figura dell’agente generale e per esser stata stipulata in una condizione di abuso di posizione dominante da parte aziendale;
sul rilievo che, nella prospettazione di parte appellante, parametri di valutazione della prospettata nullità erano l’art. 36 Cost, l’art. 6 direttiva 86/653 CEE e l’art. 2225 c.c., la Corte distrettuale argomentava in ordine alla infondatezza delle censure, condividendo l’iter motivazionale percorso dal primo giudice secondo cui: la clausola considerata era stata apprezzata come conveniente da entrambe le parti; non erano emersi dati idonei a configurare alcuna situazione di abuso; il paradigma costituzionale di cui all’art. 36 era inapplicabile al rapporto di agenzia; la disposizione contrattuale di cui all’art. 2225 c.c. non era confacente alla fattispecie, perché disciplinante la diversa ipotesi di mancanza di accordo fra le parti sul compenso provvisionale;
discendeva da tali premesse la infondatezza della pretesa dell’agente di compensare le indennità di fine rapporto sugli anticipi corrisposti (nella misura di Euro 11.250,00 mensili) piuttosto che sulle provvigioni effettivamente maturate (di entità decisamente inferiore);
avverso tale decisione S.S. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, successivamente illustrati da memoria;
resiste con controricorso la società intimata;
il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c. e dell’art. 6 Direttiva 86/653 CEE;
si deduce che una retta interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe dovuto indurre a ritenere come “garantito”, quantomeno per i primi dodici mesi del rapporto, il compe’nso di Euro 11.250,00; e ciò al fine di consentire l’avviamento della attività, in tal senso deponendo il punto 4 dell’allegato A al contratto;
la modesta entità della provvigione (2%) soprattutto al cospetto di quella erogata nel corso del pregresso rapporto intercorso fra le parti (1995-2007) concordato nella misura del 25%, consentiva di ritenere che l’importo pattuito dovesse essere inteso quale compenso fisso, onde consentire all’agente la commercializzazione di nuovi prodotti;
2. il motivo è privo di pregio;
e’ bene rammentare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto o di un atto unilaterale ex art. 1324 c.c., il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, o dell’unica parte – che costituisce un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità – ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errore di diritto o vizi del ragionamento (vedi ex aliis, Cass. 16/9/2002 n. 13543, Cass. 26/2/2009 n. 4670);
nello specifico il giudice di seconda istanza, a fondamento del decisum, ha argomentato che la clausola con la quale le parti avevano definito la misura delle provvigioni non poteva esser ritenuta nulla solo perché si era palesata – con valutazione ex post – poco conveniente; la ratio della disposizione pattizia era quella desumibile dalle medesime argomentazioni formulate da parte appellante, la quale aveva chiarito la ragione per la quale aveva accettato di sottoscrivere il contratto alle descritte condizioni, che era quella di conseguire un ruolo prestigioso, con incarico di creare una rete di vendita per la D.M.G. (società primaria nel mercato con la quale in passato aveva a lungo collaborato), nella fondata prospettiva di pervenire a risultati di grande rilievo;
dette argomentazioni, del tutto congrue, non appaiono adeguatamente inficiate dalla critica formulata, che omette di prospettare la violazione dei canoni ermeneutici coessenziali alla impugnazione della statuizione in tema di interpretazione della comune intenzione dei contraenti, oltre che di confrontarsi anche con le argomentazioni spese dalla Corte d’Appello a sostegno della ritenuta insussistenza dell’abuso di posizione della preponente nelle trattative contrattuali;
l’accertamento compiuto dai giudici di merito deve, quindi, ritenersi affatto intangibile in questa sede, non potendo ritenersi ammissibile la denuncia di vizi che si risolvano nell’avversare l’interpretazione che i giudici di merito hanno dato di un testo che sia suscettibile di più significati (vedi ex aliis vedi Cass. 3/9/2010 n. 19044, in motivazione Cass. 3/11/2020 n. 24395).
3. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 8,9,10 dell’AEC 2002 e dell’art. 1751 c.c. e art. 19 Direttiva 86/653 CEE;
si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici di prima istanza, le indennità di fine rapporto dovevano essere commisurate all’anticipo provvigionale e non alle effettive provvigioni maturate (di gran lunga inferiori) come effettivamente disposto dalla preponente; la operata compensazione aveva, dunque, violato le disposizioni codicistiche e contrattual-collettive richiamate;
4. al di là della sussistenza di pur evidenti profili di improcedibilità della censura in cui, alla denunciata violazione delle disposizioni di cui all’AEC 2002, non fa riscontro la effettiva produzione in giudizio del compendio delle disposizioni invocate, in violazione dei dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (vedi Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038; Cass.23/9/2016 n. 18698, Cass.18/9/2017 n. 21554), non può che argomentarsi che la lettura offerta dalla Corte in ordine alle modalità di computo delle indennità di fine rapporto, costituisce il precipitato logico-giuridico dell’accertamento della validità della pattuizione relativa alla misura delle provvigioni spettanti, congrua e corretta per quanto sinora detto; essa non consente, pertanto, di accedere alla tesi accreditata da parte ricorrente in ordine alla necessità di modulare le indennità connesse alla risoluzione del contratto, ad una attribuzione patrimoniale meramente provvisoria quale l’anticipo provvigionale, in base alle argomentazioni già formulate in relazione al motivo che precede;
5. il terzo motivo concerne l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 96 c.p.c.; si deduce che solo in grado di appello la società avrebbe dedotto di esser receduta dal contratto per giusta causa;
a fronte della domanda nuova ed inammissibile ex adverso proposta, sarebbe stata richiesta la condanna della società ex art. 96 c.p.c. in relazione alla quale il giudice del gravame avrebbe omesso di provvedere;
6. il motivo è inammissibile;
secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (vedi ex plurimis, Cass. 4/10/2018 n. 24340, Cass. 13/11/2018 n. 29093);
nello specifico s’impone l’evidenza del difetto di specificità che connota la censura in esame, la quale non reca la riproduzione degli atti processuali ai quali fa riferimento;
in definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni il ricorso è respinto;
il regime delle spese segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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