LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINI Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27120-2015 proposto da:
UNIVERSITA’ STUDI MILANO, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
M.C.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO BOTASSO, PAOLO MORONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 498/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 901/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20.8.2015, respingeva il gravame proposto dall’Università degli Studi di Milano avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che, ritenuta la giurisdizione del G. O., aveva riconosciuto il diritto di M.C.P.M. alla stabilizzazione, L. n. 296 del 2006, ex art. 1 comma 519, del rapporto di lavoro con la stessa Università dal 4 settembre 2008, condannando quest’ultima all’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente con qualifica D1 – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con la stessa decorrenza.
2. la Corte distrettuale riteneva che la controversia era devoluta alla giurisdizione del G.O., essendo l’oggetto della domanda non la deduzione di un vizio della procedura concorsuale, ma l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere appartenesse ad atti di organizzazione dell’ufficio (SU 19552/2010);
3. riteneva che non si configurasse un’ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato i bandi di concorso indetti dall’amministrazione per avere assoggettato, erroneamente, alle prove di concorso anche il personale già in passato assunto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale;
4. quanto al merito della controversia, osservava che l’amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare avesse già superato procedure concorsuali, non doveva bandire alcun concorso, ma solo dare avviso dell’avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda;
5. il M. era stato assunto a tempo determinato all’esito di procedura concorsuale bandita con Decreto n. 3082 del 14.4.2005 ed il contratto era stato prorogato sino al 4.9.2008, ciò che escludeva che lo stesso dovesse essere sottoposto ad ulteriore valutazione per la stabilizzazione, come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519;
6. non poteva, poi, secondo la Corte, conferirsi rilevanza a quanto sostenuto dall’amministrazione con riguardo alla necessità di ricorrere alle procedure concorsuali quando, come nella specie, era stato individuato un numero di aventi diritto alla stabilizzazione superiore al numero dei lavoratori da stabilizzare (25 aventi diritto rispetto a 20, 50 posti disponibili, poi, di fatto, attribuiti), in quanto, in relazione al concorso al quale aveva partecipato l’appellante per l’assegnazione di un posto categoria D – posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati Dipartimento di Clinica e Stereochimica inorganica, che la stessa Università aveva dichiarato di volere coprire con la procedura di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 si era presentato come unico candidato il M.; alla luce di ciò non era necessario indire, dopo la presentazione delle istanze degli interessati, alcuna procedura selettiva fra più candidati aventi i requisiti di cui alla indicata legge.
7. di tale decisione domanda la cassazione l’Università degli studi di Milano, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, il M..
CONSIDERATO
CHE:
1. l’Università denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558 della Legge Finanziaria n. 244 del 2007, della L. n. 102 del 2009, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo di avere proceduto, secondo quanto previsto dal Regolamento per le Stabilizzazioni, ad indire le procedure di selezione riservate al personale avente diritto alla stabilizzazione per i 20,50 posti a disposizione per la categoria D, Area tecnica, tecnico scientifica ed Elaborazione Dati, prevedendo l’espletamento di 21 concorsi per tali posizioni, e che, rispetto alle procedure selettive bandite, non avevano avuto alcuna rilevanza le richieste di stabilizzazione presentate dagli interessati, con atto autonomo rispetto alla domanda di partecipazione al concorso; osserva che, dei 20, 50 posti, tre erano stati assegnati mediante procedure concorsuali aperte e quindi non riservate, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia (D.L. n. 112 del 2008, art. 66 convertito in L. n. 133 del 2008), che avevano previsto l’obbligo per le PP.AA., entro il 31.12.2008, di rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal citato decreto, ponendo limiti alle procedure di stabilizzazione ex L. n. 296 del 2006, artt. 35 e 36 ed alle assunzioni a tempo indeterminato e nuovi vincoli di spesa ancora più stringenti;
1.1. assume come del tutto ingiustificato e contrario ad una corretta interpretazione delle norme vigenti in materia far discendere l’illegittimità del ricorso alla procedura selettiva concorsuale dalla circostanza, non conoscibile ex ante, che, una volta bandita la procedura, alla stessa chieda di partecipare un numero di concorrenti inferiore a quello dei posti messi a concorso, essendo logico e congruente l’opposto principio che la valutazione sulla legittimità del ricorso a procedure selettive di tipo concorsuale vada operata in astratto ed ex ante in base ad elementi certi e non aleatori;
1.2. evidenzia che già il Tribunale aveva riconosciuto la legittimità del ricorso alla procedura concorsuale anche per coloro che avevano in precedenza stipulato un contratto a termine a seguito di apposita procedura concorsuale, pur inopinatamente concludendo tale giudice nel senso di ritenere che le procedure concorsuali già bandite non dovevano esperirsi per avere presentato domanda di partecipazione alla stabilizzazione il solo ricorrente;
1.3. aggiunge che tale ragionamento era stato seguito nei medesimi termini anche dalla Corte d’appello;
2. il ricorso è infondato;
3. deve ritenersi principio pacificamente acquisito quello secondo cui, conformemente a quanto assunto dalla ricorrente, la stabilizzazione non costituisca un obbligo per la P.A., ma una mera facoltà, e che tale procedura non segua il criterio della tutela oggettiva contro il possibile abuso del contratto a termine, ma riguardi solo chi si trovi in alcune condizioni previste dal legislatore, che consentono l’assunzione a tempo indeterminato con distinto ed autonomo contratto di lavoro;
3. ciò, tuttavia, non incide sulla correttezza della decisione, ed il richiamo alle modifiche normative invocate, che avrebbero mutato il quadro esistente (D.L. n. 112 del 2008, art. 66), deve ritenersi connotato dal carattere di novità, per essere stato effettuato per la prima volta nella presente sede di legittimità, non indicandosi, in adempimento di un obbligo di specificità del ricorso per cassazione, in che termini analogo rilievo sia stato formulato nelle fasi del merito;
3.1. peraltro, le limitazioni imposte dalla norma successiva (turn over) non possono essere interpretate come idonee ad eliminare retroattivamente diritti alla stabilizzazione maturati dal lavoratore precario al perfezionarsi dei requisiti previsti dalla disciplina originaria applicabile alla stessa procedura;
3.2. è stato, invero, evidenziato come il ricorrente avesse pacificamente già partecipato ad una procedura selettiva espletata per il ruolo cui aspirava e la individuazione di un solo candidato per la stabilizzazione ha fondato correttamente la decisione della Corte distrettuale, sulla base di una valutazione del merito che nella sostanza non risulta essere stata fatta oggetto di contestazione, né adeguatamente contestabile se non con richiamo a vizio diverso da quello dedotto nella presente sede;
3.4. ogni altro profilo di erroneità della decisione impugnata sconta la mancanza di precisazione delle censure con le quali erano stati eventualmente evidenziati analoghi rilevi già in sede di gravame, al cospetto di una decisione di primo grado già favorevole al M., avuto riguardo, per il resto, alla ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale con riferimento alle scoperture in organico ed al numero dei posti disponibili rispetto al numero dei partecipanti, ricostruzione che le censure dell’Università mirano a contestare attraverso una non consentita mera contrapposizione di una situazione in fatto difforme da quella ritenuta sussistente, con valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità;
3.5. ciò si traduce in una inammissibile prospettazione del vizio denunziato che, ad onta delle norme richiamate in rubrica, nella sostanza attinge il merito della pronuncia fatta oggetto della presente impugnazione;
4. alla stregua delle esposte argomentazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso;
5. le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
6. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Condanna f0. ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021