LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31924-2019 proposto da:
D.G.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SOGEI – SOCIETA’ GENERALE DI INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO GIUSTINIANI, ANTONELLA NEGRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 2495/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;
udito l’Avvocato EMANUELA SPINELLI, per delega verbale Avvocato MARCELLO GIUSTINIANI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 854/2019, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti della Sogei dagli odierni ricorrenti con ricorsi depositati in data 28/1/2015 con i quali era stato chiesto: a) di accertare la illegittimità dell’interruzione fattuale dei loro rapporti di lavoro; b) di dichiarare che i rapporti di lavoro erano tuttora in essere in assenza di atti idonei a risolverli; c) di ordinare alla società il ripristino fattuale dei rapporti di lavoro mediante reintegra nelle mansioni svolte e nel posto di lavoro dal quale erano stati allontanati.
2. I suddetti ricorrenti, con precedenti e separati ricorsi, depositati nel periodo 2012-2013, avevano agito in giudizio sempre contro la Sogei chiedendo, che, previo accertamento della violazione della L. n. 276 del 2003, fosse dichiarata la sussistenza tra i ricorrenti e la Sogei S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ordine alla società di regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali con inquadramento nel VI livello del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia.
A sostegno di tali iniziali pretese gli allora ricorrenti, in sintesi, avevano dedotto: – che la Sogei aveva commesso a COS s.r.l. (poi incorporata in Almaviva Contact S.p.A.) il servizio di help desk telefonico per la risoluzione dei problemi relativi ai software forniti al Ministero delle Finanze; – che il servizio era articolato su tre livelli a seconda della complessità del problema da esaminare, al terzo dei quali erano preposti solo gli analisti della Sogei, mentre era sempre quest’ultima a decidere quali operatori dell’appaltatore dovessero essere inseriti nel secondo livello; – che su tale rapporto, durato fino al 28.3.2003, altri lavoratori avevano ottenuto sentenza favorevole dal Tribunale di Roma, che aveva accertato la violazione della legge sull’intermediazione di manodopera; che dall’1.4.2003 il servizio era stato trasferito in un’altra sede ed era stato aggiunto, per decisione della Sogei, il c.d. “gruppo specialistico”, cui venivano inoltrati i problemi non risolti dal primo livello di intervento, con utilizzo del software “service center” personalizzato per la Sogei; – che detta società aveva organizzato e gestito tramite i propri dipendenti la formazione degli operatori dell’appaltatore con corsi iniziali di due mesi e successivi corsi di aggiornamento; che tutta l’attività di help desk era registrata su server della Sogei ed era visibile ai suoi dipendenti in tempo reale; – che era stato altresì introdotto il c.d. presidio, ossia una saletta separata nella quale i dipendenti della società allora resistente monitoravano le attività di help desk anche attraverso l’invio delle c.d. “ronde” nella stanza ove lavoravo i ricorrenti; – che questi ultimi erano stati assegnati al primo livello ovvero al “gruppo specialistico” per decisione dei dipendenti della Sogei, con assoggettamento alle direttive nonché a determinati orari imposti sempre dalla Sogei; – che in tale contesto, la società appaltatrice si era limitata alla mera gestione del rapporto di lavoro.
Nella resistenza della società, il Tribunale di Roma, con distinte sentenze (n. 6782 del 18.6.2014 e n. 8229 del 16.9.2014) respingeva tali ricorsi.
Le decisioni erano confermate dalla Corte d’appello di Roma con le sentenze nn. 5297/2016 e 1057/2018 avverso le quali era proposto ricorso per cassazione.
3. Nelle more gli odierni ricorrenti presentavano altro ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.1.2015, agendo nuovamente contro la SOGEI per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’interruzione fattuale dei loro rapporti di lavoro, da considerarsi tuttora in essere in assenza di atti idonei a risolverli con ordine alla società di ripristinarli.
Assumevano i ricorrenti che l’appalto in oggetto era stato affidato dalla Sogei S.p.A. ad altra società appaltatrice ed essi erano stati tutti allontanati dal servizio il 31.7.2014, ad eccezione di G.S., allontanato l’8.6.2014; che tale cessazione fattuale del rapporto era illegittima, perché effettuata in violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1,2 e 3 per difetto di forma scritta, contenente le ragioni del recesso.
4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11193/2015, respingeva il ricorso ritenendo che si discutesse di un appalto del tutto legittimo.
5. La Corte d’appello, pur ritenendo che correttamente gli appellanti avessero lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi il primo giudice pronunciato sulla legittimità dell’appalto, senza però tenere conto dell’effettivo oggetto della controversia ed omettendo quindi ogni valutazione sulla denunciata illegittimità della cessazione di fatto del rapporto per come dedotta nel ricorso introduttivo, tuttavia confermava la statuizione di rigetto del ricorso sulla base di una diversa motivazione.
Riteneva che la pretesa azionata dagli appellanti (come ammesso nello stesso gravame) non fosse altro che la prosecuzione del precedente giudizio, sopra richiamato, nel quale gli stessi hanno già agito per vedere riconosciuta l’illegittimità dell’appalto intercorso tra la SOGEI S.p.A. e la COS s.r.l. (poi assorbita da Almaviva S.p.A.) e per vedere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro con l’appaltatrice a decorrere dalle rispettive date da ciascuno indicate.
Considerava sussistente una evidente pregiudizialità-dipendenza del presente giudizio, quale causa pregiudicata, con i giudizi già decisi dalla Corte capitolina con le richiamate sentenze nn. 5297/2016 e 1057/2018 con le quali era stata esclusa la sussistenza di un’interposizione illecita di manodopera ex lege n. 1369 del 1960 e, per i rapporti successivi al D.Lgs. n. 276 del 2003, l’illegittimità dell’appalto ex art. 29, con conseguente esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro tra gli attuali appellanti e la Sogei spa.
Escludeva che vi fossero, i presupposti della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., difettando nella specie una pregiudizialità in senso tecnico – giuridico (Cass. n. 16995 del 2007) e non sussistendo neppure un’incertezza sul rapporto pregiudicante per essere i fatti su cui lo stesso si fonda ancora controversi in quanto non accertati con una sentenza, benché impugnabile.
Riteneva che non ricorressero neppure le condizioni per la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, valutando di non di dover disattendere quanto già accertato ed affermato nelle richiamate sentenze della medesima Corte nn. 5297/2016 e 1057/2018.
Dato atto, quindi, che non sussistesse alcun rapporto di lavoro tra le parti in causa, riteneva che la cessata assegnazione degli appellanti all’appalto della Sogei S.p.A., da questa affidato ad altra appaltatrice, diversa da Almaviva Contact S.p.A., alle cui dipendenze gli appellanti prestavano la loro opera, non poteva certo qualificarsi come un licenziamento imputabile alla società appellata e che conseguentemente fossero infondate le azionate pretese ripristinatorie e reintegratorie. Seguiva, perciò, il rigetto dell’appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
6. Per la cassazione della sentenza i lavoratori di cui in epigrafe hanno proposto ricorso con un motivo.
7. La SOGEI ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.
8. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Sostengono che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto fondato il motivo di gravame concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avrebbe tratto da tale circostanza le dovute conseguenze ai fini della compensazione delle spese.
Rilevano che la proposizione del giudizio era necessaria per non incorrere nelle decadenze di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e che non era formulabile alcuna prognosi di infondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. essendo pendente il ricorso per cassazione.
Sostiene che alla luce di tali considerazioni le spese del giudizio (ed almeno quelle di primo grado) dovevano essere compensate.
2. Il motivo è infondato.
E’ stato affermato sin da Cass. 9 novembre 1981, n. 5914 che, ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della “causalità”, in quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Tale accertamento va compiuto dal giudice di merito nell’ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata al risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate (nella specie il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado con correzione dei motivi) – si veda, in senso conforme Cass. 15 luglio 2008, n. 19456 -.
E’ stato, altresì, ritenuto che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (v. Cass. 2 settembre 2014, n. 18503).
E’ sempre l’esito finale che rileva, dunque, anche nell’ipotesi in cui in sede di gravame sia stato accolto un motivo di appello ma sia stata ritenuta, comunque, infondata la domanda sulla base di altro e differente percorso argomentativo.
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Giudice di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. Cass. 22 luglio 2009, n. 17145; Cass. 1 ottobre 2009, n. 25270; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613).
Peraltro, nella specie, non può neppure parlarsi di soccombenza reciproca per il solo fatto che la Corte territoriale sia pervenuta alla decisione di conferma della pronuncia di rigetto del ricorso sulla base di una diversa motivazione.
3. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021