Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31187 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27910-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SAMUELA PISCHEDDA, ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

A.R., C.G., C.M., D.R.C., E.M., F.G., F.A., M.A., M.C., P.A., S.A., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO ABBATE;

– controricorrente –

nonché contro D.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8166/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2014 R.G.N. 10199/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

PREMESSO IN FATTO

che C.G. e altri dipendenti dell’I.N.P.S. hanno agito in giudizio nei confronti dell’Istituto, avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per ottenere l’accertamento del diritto ad essere inquadrati, agli effetti giuridici ed economici, nella posizione C3 del Profilo di Vigilanza a decorrere dal 6 giugno 2002, data in cui, a seguito di positivo esito di una procedura di selezione interna, era stato loro attribuito il profilo di “Ispettori di Vigilanza” e la qualifica C1; in via subordinata, per ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive tra la posizione C1 e la posizione C3 a decorrere dalla medesima data, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

– che i ricorrenti sostenevano di avere diritto all’inquadramento richiesto nella superiore posizione C3 sin dall’inizio della loro immissione nell’attività di vigilanza sulla base della normativa contrattuale ovvero per il fatto che fin dal primo momento erano stati investiti della funzione di Ispettori di Vigilanza, funzione che avevano svolto in piena autonomia alla stessa stregua dei colleghi più anziani e senza alcuna distinzione di ruolo;

– che l’adito giudice di primo grado, parzialmente accogliendo la domanda, ha accertato il diritto al superiore inquadramento con decorrenza 5 giugno 2003, e cioè da quando i ricorrenti avevano maturato il requisito minimo di un anno di permanenza nel profilo C1 secondo la previsione del Contratto collettivo integrativo per l’anno 2001, sottoscritto il 25 luglio 2001; ha inoltre condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle differenze retributive tra il profilo C1 e il profilo C3 per il periodo dal 6 giugno 2003 al 30 giugno 2004 (quando l’Istituto aveva assegnato l’inquadramento richiesto), sul rilievo del positivo e fruttuoso esercizio delle funzioni ispettive da parte dei ricorrenti;

– che con sentenza n. 8166/2013, pubblicata il 20 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame dell’I.N.P.S. e confermato la decisione di primo grado;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto, con tre motivi, cui hanno resistito con controricorso A.R., C.G., C.M., D.R.C., E.M., F.G., F.A., M.A., M.C., P.A., S.A. e S.R.; mentre D.P.G., già contumace in grado di appello, è rimasto intimato.

RILEVATO IN DIRITTO che con il primo motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, anche con riferimento all’art. 97 Cost., per avere la Corte di appello di Napoli accolto la domanda senza considerare che tale norma, in deroga alla disciplina civilistica, prevede che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore;

– che con il secondo motivo l’Istituto si duole che la Corte territoriale, nel confermare la retrodatazione (al 5/6/2003) del superiore inquadramento richiesto, abbia erroneamente interpretato le fonti collettive, in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale;

– che, con il terzo, deducendo nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali, nonché vizio di motivazione, l’Istituto si duole che la Corte di appello non abbia dato ingresso alle prove richieste, le quali avrebbero confermato – diversamente da quanto ritenuto in sentenza il mancato svolgimento delle mansioni relative al profilo C3 da parte degli attori;

osservato:

che il primo motivo è fondato e deve essere accolto;

– che D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1, stabilisce, infatti, che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; di seguito precisando che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione;

– che l’art. 52 cit. prevede inoltre che – al di fuori delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 – è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma che al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, con l’ulteriore previsione della responsabilità personale del dirigente che, con dolo o colpa grave, abbia disposto tale assegnazione (comma 5);

– che è stato ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. U n. 25837/2007, che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.” (Cass. n. 2102/2019; conformi, fra molte altre: n. 18808/2013; n. 12193/2011; n. 14775/2010);

– che gli ulteriori motivi restano assorbiti; ferma, peraltro, e in ogni caso, l’inammissibilità del terzo, nella parte in cui è denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte: prove di cui non risulta dimostrata la decisività, nei termini precisati da Cass. n. 16124/2019 (conforme Cass. n. 5654/2017, fra le molte), a fronte di articolazione in capitoli generici che non riflettono le peculiarità della concreta fattispecie;

ritenuto:

conclusivamente che – accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri – l’impugnata sentenza n. 8166/2013 della Corte di appello di Napoli deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a fare applicazione del principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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