LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22931-2016 proposto da:
A.I., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;
– ricorrenti –
contro
TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8561/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 7119/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e si rimette per la conciliazione B. e G.;
udito l’Avvocato FRANCESCO ALLEVA per delega verbale Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;
udito l’Avvocato VALERIO PORCHERA per delega verbale Avvocato ENZO MORRICO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte da A.I. e gli altri lavoratori in epigrafe indicati, tutti macchinisti aderenti o simpatizzanti del sindacato *****, volte ad ottenere l’annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate da Trenitalia in relazione al rifiuto opposto di svolgere la prestazione di condotta treni con modalità “Agente Solo”.
2. Il giudice di secondo grado, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che con l’accordo nazionale del 2003, sottoscritto anche dalla sigla sindacale a cui aderivano i ricorrenti e dagli stessi invocato, si era ritenuto di non dare corso all’utilizzazione della modalità di condotta ad “Agente Solo” e se ne era sospesa l’attuazione. Ha poi accertato la legittimità della sanzione irrogata stante la legittimità della richiesta avanzata dal datore di lavoro nei confronti di tutti i conducenti. Ha ritenuto generiche le allegazioni dei lavoratori in relazione ad una pretesa responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., avvalorata dal fatto che il successivo contratto del 30.10.2012, che prevedeva ancora una volta la condotta ad Agente Solo, era stato sottoscritto anche dall'*****, sindacato di riferimento dei lavoratori.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati che hanno articolato due motivi. Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va dato atto dell’intervenuta conciliazione della controversia tra i signori B.A. e G.A. e la società Trenitalia s.p.a..
4.1. Risultano depositati in atti (cfr. allegati alla nota di deposito il 10 maggio 2019) verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale il 23 aprile 2019 da B.A. ed il 24 aprile 2019 da G.A. con i quali le parti hanno conciliato le controversie pendenti ed in particolare quella avente ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Roma n. 8561 del 2015 oggetto del presente giudizio.
4.2. Ne consegue che rispetto a tali due ricorrenti è cessata la materia del contendere.
5. Venendo all’esame delle censure, ed in particolare del primo motivo con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e dei principi in tema di efficacia soggettiva dei contratti collettivi anche aziendali nei confronti degli iscritti all’eventuale sindacato dissenziente, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
5.1. Con tale censura i ricorrenti evidenziano che l’accordo aziendale del 2009 – con il quale era stato modificato il contratto collettivo aziendale del 2003 ed era stata prevista la condotta ad Agente Solo, in luogo di quella già a doppio agente per i treni passeggeri a lunga percorrenza e per la divisione Cargo – non era stato sottoscritto dalla sigla sindacale alla quale aderivano (l'*****). Ad avviso dei ricorrenti per effetto della mancata sottoscrizione l’accordo del 2009 non era vincolante nei loro confronti. Sostengono infatti che, una volta pattuita con le organizzazioni sindacali una modalità di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non ne può, successivamente, rideterminare il contenuto unilateralmente e senza addivenire ad un accordo con tutti i partecipanti al primo accordo. Deducono infatti che, ai sensi della L. n. 143 del 2010, art. 8 (rectius D.L. n. 138 del 2011 conv. in L. n. 148 del 2011), il contratto aziendale, sia esso di contenuto economico, normativo o gestionale, per divenire efficace erga omnes deve essere sottoposto a conferma referendaria.
5. La censura è fondata e deve essere accolta.
5.1. Va rammentato che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. 18/04/2012 n. 6044 e già Cass. 28/05/2004 n. 10353). Nel senso di una efficacia soggettiva “erga omnes” dei contratti collettivi aziendali, vale a dire nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, depone l’esigenza di tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale che ne giustifica, talora, la inscindibilità della disciplina e tuttavia ove, come nel caso in esame vi siano lavoratori che aderiscano ad un’organizzazione sindacale che abbia esplicitamente dissentito dall’accordo sottoscritto questo non può trovare applicazione.
5.2. Nel caso in esame la Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare che il potere organizzativo del datore di lavoro, per quanto attiene alla modalità di esecuzione della prestazione, era stato oggetto di accordo aziendale nel 2003 ed in giudizio era dedotto che in quella sede era stata concordata tra le parti l’adozione della modalità di conduzione a doppio agente.
5.3. Orbene la Corte territoriale nel valutare l’applicabilità, anche agli odierni ricorrenti delle disposizioni introdotte con il contratto del 2009 avrebbe dovuto valutare se questi erano o meno aderenti all’organizzazione sindacale che aveva sottoscritto il contratto aziendale del 2003 ma non anche il successivo contratto del 2009 con il quale, in deroga a quanto già concordato, era stata introdotta la conduzione ad Agente Solo.
5.4. Nei loro confronti infatti, diversamente da quanto avviene per quei lavoratori che non appartengono ad alcuna organizzazione sindacale, non può trovare applicazione la disciplina sopravvenuta ove si accerti il dissenso manifestato dall’organizzazione sindacale di appartenenza.
6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame del secondo motivo che presuppone la verifica dell’applicabilità della disposizione collettiva anche agli odierni ricorrenti, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che verificherà anche se, all’epoca dei fatti, i ricorrenti erano o meno iscritti all'*****.
6.1. Quanto alle spese la sopravvenuta conciliazione della controversia tra i ricorrenti B.A. e G.A. e la società Trenitalia ne giustifica la compensazione tra le parti delle spese di legittimità. Per il resto la regolazione va demandata alla Corte del rinvio.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere tra B.A., G.A. e Trenitalia s.p.a. e compensate le spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021