LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25075-2017 proposto da:
B.M.A., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO BENNARDO;
– ricorrenti –
contro
M.I.U.R. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 109/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. BELLE’ROBERTO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
la Corte di Appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato le domande degli odierni ricorrenti volte al pagamento delle differenze retributive, anche per effetto dell’anzianità di servizio maturata, vantate dai medesimi, quale personale A.T.A., nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione al passaggio dall’Ente locale da cui, in forza del disposto della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, essi provenivano;
la reiezione era fondata sul fatto che in causa non era risultata la ricorrenza di un peggioramento retributivo sostanziale, quale conseguenza del trasferimento, profilo sul quale la S.C., nel cassare la originaria sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva chiesto al giudice del rinvio di fondare la decisione;
i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria mentre il Ministero è rimasto intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
con il primo motivo i ricorrenti sostengono la violazione e falsa applicazione delle L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, nonché dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei principi di cui alle sentenze CEDU del 7.6.2011 (Agrati) e della Corte di Giustizia 6.9.2011 (Scattolon), ribadendo la necessità di non disconoscere presso l’ente di destinazione l’anzianità maturata e ponendo l’accento, da altro punto di vista, sulla violazione del diritto ad un processo equo realizzata dal legislatore attraverso la regolazione con effetto retroattivo della materia del contendere in atto tra lo Stato e i ricorrenti;
in via ancor più diretta, con il secondo motivo si manifesta, da quest’ultima angolazione, la violazione dell’art. 6 CEDU;
il terzo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 preleggi e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 99,101,112,115 e 116 c.p.c. e degli artt. 10,111 e 117 Cost.;
nel corpo di esso, dopo avere rimarcato come il principio di diritto della sentenza rescindente comportasse l’impossibilità di articolare prove su un tema decisionale, quello delle mere differenze retributive, sostanzialmente mutato d’ufficio, i ricorrenti evidenziavano come la Corte territoriale non avesse neppure dato corso a c.t.u. e non avesse quindi svolto gli accertamenti ad essa demandati;
procedendo alla disamina congiunta nel merito dei tre motivi, va confermato quanto già ritenuto in controversia analoga da Cass. 20 febbraio 2019, n. 4958 e da Cass. 20 novembre 2018, n. 29935;
si rileva quindi che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. n. 124 del 1999, art. 8, questa Corte (Cass. nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018, 7310/2018, 7311/2018, 7249/2018, 7053/2018, 6780/2018, 6604/2018, 6326/2018, 5965/2018, 7715/2016, 1725/2012, 25113/2011), ha osservato che:
– il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della L. n. 124 del 1999, art. 8, e che il legislatore con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva;
– l’incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva, Cass. S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);
– la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/18//CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; è compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo;
– in motivazione la Corte di giustizia ha poi rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187/CEE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza della sentenza della Corte di Giustizia);
– la Corte di Giustizia ha altresì precisato anche che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può “essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa…. questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario…. detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”);
questa Corte, nelle decisioni innanzi richiamate ha, inoltre, osservato, che la Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”);
la Corte di Giustizia, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha del resto statuito che “vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’e’ più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate”;
in sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che: si verte nell’ambito del diritto dell’Unione Europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione Europea; l’interpretazione orientata alla luce del diritto Europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale;
ulteriore conseguenza di questa impostazione è l’assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest’ultima considerata;
la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea incide sul presente giudizio in quanto in base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione Europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011);
l’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme Europee direttamente applicabili (cfr. Corte Cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000);
la decisione della presente controversia deve avvenire, in conclusione, sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto Europeo (in tal senso le già richiamate decisioni di questa Corte nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018, 7310/2018, 7311/2018, 7249/2018, 7053/2018, 6780/2018, 6604/2018, 6326/2018, 5965/2018; 7715/2016, 1725/2012, 25113/2011);
L’esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto Europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto Europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati;
va osservato che la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, Servet Kamberaj c. Istituto per l’edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione Europea affermando: “il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”;
analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass. SSUU n. 9595 del 2012), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione;
come evidenziato, la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale”, ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli;
d’altra parte, le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso; sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei motivi di ricorso perché la domanda proposta dal ricorrente può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che il ricorrente, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione;
non colgono dunque nel segno gli ulteriori richiami dei ricorrenti ad una determinazione del dovuto sulla base di ricostruzioni di anzianità lavorativa;
d’altra parte, la questione di costituzionalità o di incompatibilità con la CEDU della L. n. 266 del 2005, è stata già ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 4049/2013 e fra le più recenti Cass. n. 6780, 7053, 7698 del 2018), pur apprezzando le pronunce della Corte E.D.U. successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2009, in quanto il Giudice delle leggi, nell’escludere la violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con l’art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i “motivi imperativi d’interesse generale”, valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione Europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio poi ribadito da Corte Cost. n. 264/2012 e da Corte Cost. n. 166/2017); del tutto generica e poi l’insistenza sulla necessità di dare corso c.t.u., in quanto essa, a fronte del concreto accertamento da parte del giudice del merito – sulla base della documentazione in atti – in ordine al fatto che gli elementi disponibili non consentivano di apprezzare l’esistenza del necessario peggioramento retributivo sostanziale, assume carattere palesemente esplorativo e rende inammissibile la proposizione della corrispondente censura in sede di legittimità;
sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, stante l’insistenza del ricorso su questioni orami definite in senso diverso da plurime pronunce di questa S.C., senza reale proposizione di elementi nuovi;
infine, con il quarto motivo i ricorrenti prospettano che, qualora il ricorso fosse stato, come non e’, accolto nel merito rispetto ai primi tre motivi, anche la regolazione sulle spese avrebbe dovuto essere diversa;
affermazione che in sé può anche essere vera, ma che da sola segnala soltanto una conseguenza che deriverebbe da un’eventuale cassazione della pronuncia, ma non individua un errore commesso dalla Corte di merito nel decidere allorquando essa, avendo ritenuto infondata la pretesa azionata, ha ravvisato la soccombenza in capo ai lavoratori ed ha compensato le spese dell’intero processo in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che aveva caratterizzato la vicenda in esame;
la sostanziale inidoneità impugnatoria del motivo consente di accomunare anch’esso nella pronuncia di complessiva inammissibilità;
nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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