LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25460-2019 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENO LATASSA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENZIA, COMUNE DI CESSANITI, REGIONE CALABRIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 168/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP di Vibo Valentia chiedendo la riforma della stessa che aveva accolto il ricorso di F.N. avverso una pluralità di avvisi di intimazioni.
Il Giudice di appello con sentenza nr 168/2019, alla luce della documentazione prodotta in grado di appello riteneva rituale la notifica di tutti gli atti impugnati sottolineando che l’appellante aveva prodotto anche i relativi avvisi di ricevimento che confermavano l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi la cassazione L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Con il primo motivo si denunciala nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 per violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.
Si contesta la valenza probatoria della documentazione prodotta ritenuta non idonea a dimostrare la regolarità della notifica.
Si evidenzia comunque che il ricorrente avrebbe contestato sia l’omessa notifica degli atti presupposti sia l’atto impugnato.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si sostiene che l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate sarebbe stato notificato solo al contribuente e all’Agenzia della riscossione e non anche al Comune di Cessaniti e alla Regione Calabria che era stati convenuti in giudizio dal contribuente in primo grado sicché l’omessa integrazione del contraddittorio di tutte le parti del processo avrebbe determinato la nullità dell’atto di appello. La seconda censura è fondata con l’assorbimento del primo motivo.
Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015; Cass. n. 27616/2018).
L’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità(Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019). Detto orientamento giurisprudenziale deve essere ribadito nel caso di specie, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, tenuto conto delle sopra evidenziate circostanze di introduzione dell’unico giudizio, in primo grado, sia nei confronti dell’ente creditore che del Comune di Cessaniti e della Regione Calabria.
La sentenza impugnata va cassata e dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla CTR della Calabria in diversa composizione, per il riesame della controversia.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito l’altro; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio di secondo grado e rimette gli atti alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021