LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8443-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
***** SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, FALLIMENTO *****
IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3578/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata r08/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate-riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, e nel caso di specie di Equitalia Nord s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello principale dell’agente della riscossione (oltre che quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, relativo al capo sulle spese di lite) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla ***** s.p.a. contro la cartella di pagamento emessa per i periodi d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, fondato sulla circostanza che la medesima contribuente, già in liquidazione, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che la notifica dell’atto esattoriale avrebbe violato il divieto dei creditori di agire in via esecutiva, disposto dall’art. 168 L. Fall..
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
E’ rimasta intimata altresì la curatela del sopravvenuto fallimento della ***** s.p.a. (già costituitasi nel corso del giudizio d’appello ed a seguito dell’interruzione dello stesso, conseguente alla dichiarazione di fallimento della contribuente), alla quale il ricorso è stato notificato in rinnovazione dalla ricorrente, in adempimento dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 22199/202, depositata il 14 ottobre 2020.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 168 L. fall, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 90 e dell’art. 2741 c.c..
Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nell’affermare che l’art. 168 L. Fall., comma 1, – ai sensi del quale ” Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive” – avrebbe inibito la notificazione alla contribuente della cartella di pagamento, relativa ad un credito erariale messo al passivo del concordato.
Il motivo è fondato.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “Pertanto, proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui all’art. 168 L. Fall.” (Cass. n. 22211/2019, in motivazione; nello stesso senso Cass. n. 20717/2020, in motivazione; Cass. n. 26491/2020, in motivazione; Cass. n. 9440/2019).
E’ quindi errata l’affermazione della CTR nella parte in cui assume che la notifica di cartella esattoriale “deve ritenersi inibita dall’art. 168 L. Fall.”. Tale notifica è invece ammessa, costituendo peraltro, in pendenza della procedura concorsuale, una facoltà del debitore, corrispondente all’interesse di rafforzamento della tutela del relativo credito.
Invero, come questa Corte ha già rilevato, se è vero che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012); tuttavia ” il ruolo rafforza la posizione del creditore che, ove ritenga preferibile depositare istanza di ammissione al passivo senza la preventiva formazione del ruolo, assume il rischio dell’iniziativa adottata e, nel caso di contestazione da parte del debitore, subisce le conseguenze della sua inerzia. In altri termini il modulo procedimentale normativamente previsto nell’ipotesi di riscossione coattiva di un credito erariale (in essa compresa, quindi, quella da far valere nei confronti di soggetto sottoposto a procedura concorsuale), che subordina la presentazione della relativa richiesta alla precedente formazione del ruolo, appare ispirato all’esigenza di favorire e di accelerare il soddisfacimento del credito (…)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012, cit., in motivazione).
Va quindi accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rimessione al giudice a quo per la trattazione di ogni altra questione rimasta assorbita.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021