LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22534-2020 proposto da:
S.B., S.R., M.A., domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’avvocato FABRIZIO MOBILIA;
– ricorrenti –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2480/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di mora per tasse automobilistiche relativo agli anni d’imposta 1990 e 1992 e la Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva il ricorso (per mancata prova della preventiva notifica delle relative cartelle esattoriali) compensando le spese del giudizio;
la parte contribuente proponeva appello lamentando l’illegittimità della compensazione delle spese e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente tale appello affermando per un verso che nella sentenza di primo grado non emergono le ragioni giustificative, nonostante la soccombenza, della operata integrale compensazione delle spese ma rilevando per un altro verso come non fosse in discussione la debenza nel merito delle somme richieste a titolo di tasse auto bensì la mera esigibilità delle stesse, cosicché si ritiene giustificato compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in ragione di metà mentre la restante metà rimane imputata alle parti soccombenti, in solido fra loro;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate riscossione, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, mentre Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della riscossione per la provincia di Messina non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza impugnata è radicalmente illogica ed erronea e quindi sostanzialmente apparente per aver compensato parzialmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito, pur avendo accolto l’appello della parte contribuente. Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:
ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);
in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);
nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);
la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Cass. 23 luglio 2020, n. 15805).
La Commissione Tributaria Regionale – rilevando come non fosse in discussione la debenza nel merito delle somme richieste a titolo di tasse auto bensì la mera esigibilità delle stesse, cosicché si è ritenuto giustificato compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in ragione della metà mentre la restante metà rimane imputata alle parti soccombenti, in solido fra loro – non si è attenuta ai suddetti principi non potendosi ritenere pertinente il riferimento alla natura processuale della pronuncia, privo di qualsiasi supporto normativo e che, in quanto tale, potrebbe allora trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento, quando invece sia in primo grado che in secondo grado si era presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non ricorrevano certo “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare – sia pure in parte così come avvenuto nel caso di specie – le spese: infatti, quanto al primo grado, la stessa sentenza di secondo grado riferisce la non emersione di ragioni giustificative per l’operata integrale compensazione delle spese, mentre, quanto al secondo grado – affermando la sentenza come non fosse in discussione la debenza nel merito delle somme richieste a titolo di tasse auto bensì la mera esigibilità delle stesse, cosìcché si è ritenuto giustificato compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in ragione della metà mentre la restante metà rimane imputata alle parti soccombenti – non si sono certo indicate “gravi ed eccezionali ragioni” alla base della sia pur solo parziale compensazione e del resto neppure la stessa sentenza non le ha definite come tali.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021