Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31233 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29338-2019 proposto da:

ACAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAGLIA, 59, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO DELLI COLLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO ISOLA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1153/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

La Società ACAS spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di ingiunzioni di pagamento per contributi consortili anni 2011/2013 e contributo anno 2015, ha rigettato l’appello della contribuente.

La CTR ha respinto la doglianza della società sulla carenza di motivazione degli atti impugnati, confermando sul punto la statuizione della CTP e, per quanto ancora rileva, ha respinto l’appello, in quanto era stata dimostrata dall’ente impositore la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e, in mancanza di prova sulle inadempienze relative al piano di classifica approvato, gravante sul contribuente, sussistente il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ex art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, art. 10.

Il Consorzio di bonifica Valle dei Liri si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, degli artt. 2697 e 2729 c.c. della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli artt. 112,115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla inclusione del bene nel comprensorio, ma deve essere provato dal Consorzio. Insiste nella carenza di motivazione dell’atto impositivo, mancante di ogni riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il cui onere della prova ricade sul Consorzio.

2. Il motivo è inammissibile con riferimento alla motivazione dell’atto impositivo, non allegato o riprodotto al ricorso per il principio di autosufficienza.

Parte ricorrente afferma che l’ingiunzione di pagamento impugnata non faceva alcun riferimento nella motivazione al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale: ma tale fatto contrasta con quanto contenuto nella sentenza impugnata (che fa espresso riferimento “all’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica”) che sul punto non è stata idoneamente impugnata.

2.1. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente avrebbe dovuto allegare o riprodurre in questa sede il contenuto dell’avviso di pagamento e della ingiunzione di pagamento al fine di verificare la indicata doglianza, incorrendo altrimenti nella sanzione di inammissibilità del motivo; ovvero avrebbe dovuto contestare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 o n. 5, al fine di consentire a questa Corte l’accesso agli atti di causa, altrimenti precluso.

2.2. La sentenza va però corretta, nella parte in cui afferma che “per tale atto la motivazione non è obbligatoria”, essendo obbligatoria per tutti gli atti tributari la motivazione dell’imposizione (ex L. n. 241 del 1990; L. n. 212 del 2000), che tuttavia è più o meno rigorosa con riferimento alla tipologia di atti (cfr. Cass. Sez. 5, n. 9582 del 19/04/2013) e al fatto che costituiscano o meno il primo atto impositivo (sez. Un. 11722/2010): nella fattispecie si controverte su ingiunzione di pagamento al cui contenuto la CTR ha poi fatto riferimento, constatando che questa “riportava chiaramente il Comune di ubicazione degli immobili e gli anni di contribuzione”, con indicazioni pertanto idonee a mettere il contribuente in condizione di esperire il suo diritto alla difesa.

3. Ciò premesso il ricorso è nel resto infondato.

3.1. La ricorrente censura la decisione impugnata per avere affermato che l’ente impositore non aveva l’onere di provare l’esistenza del beneficio, stante l’inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza, mancando la prova del beneficio nei confronti del bene specifico di cui si tratta.

3.2. La giurisprudenza (Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14) ha ribadito il principio, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v. anche Cass. n. 9511 del 2018; Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 8079/2020).

3.3. Nella fattispecie, ove l’avviso di pagamento avesse fatto riferimento al “piano di classifica” – come eccepito dal controricorrente e non idoneamente contestato dalla ricorrente- il Consorzio sarebbe stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell’obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell’art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 17066-10; Cass. n. 4671-12; nonché Cass. n. 13176-14; Cass. n. 2241/2015).

3.4. Cosicché, quando l’atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale – come risulta nella fattispecie e non idoneamente smentito dalla società ricorrente – nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10).

3.5. Non risulta idoneamente contestata, dunque, la mancata approvazione del Piano generale di bonifica, la sola, effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica; stante l’incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CTR, ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, più di recente, Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), non ritenendo superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate.

4. Pertanto il giudice d’appello, decidendo la controversia in senso favorevole al Consorzio, ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente (come è nel caso di specie), grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass. n. 654 del 2012). Ciò sulla base di quanto in via generale già stabilito da questa Corte di legittimità secondo cui: a) l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; b) qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; c) qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Onere che parte contribuente non ha assolto, limitandosi a mere affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere abbiano prodotto un vantaggio per le proprietà.

5. Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto, previa correzione della dichiarazione contenuta nella sentenza della CTR nella parte in cui afferma che “per tale atto la motivazione non è obbligatoria”, essendo obbligatoria per tutti gli atti tributari la motivazione dell’imposizione (ex L. n. 241 del 1990; L. n. 212 del 2000), che tuttavia è più o meno rigorosa con riferimento alla tipologia di atti (cfr. Cass. Sez. 5, n. 9582 dei 19/04/2013) e al fatto che costituiscano o meno il primo atto impositivo (sez. Un. 11722/2010): nella fattispecie si controverte su ingiunzione di pagamento al cui contento la CTR ha poi fatto riferimento, constatando che questa “riportava chiaramente il Comune di ubicazione degli immobili e gli anni di contribuzione”, con indicazioni pertanto idonee a mettere il contribuente in condizione di esperire il suo diritto alla difesa.

Le spese.. (oppure compensa). Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte contribuente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Consorzio, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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