Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31234 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17397-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7742/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990-1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo che il contribuente non sia incorso in nessuna decadenza e ritenendo inammissibile la questione relativa alla residenza in un Comune che non è stato inserito, nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, tra i Comuni che hanno diritto al rimborso in quanto tale questione è stata sollevata per la prima volta solo in appello all’udienza conclusionale;

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 2697 c.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la pronuncia di spettanza del rimborso pur essendo la parte contribuente (come risulta dalla dichiarazione, modello 740, presentata per il 1990) residente, al momento del sisma, nel comune di *****, che non è inserito, nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, tra i Comuni che hanno diritto al rimborso;

considerato innanzitutto che il ricorso è ammissibile in quanto la circostanza che il Comune di residenza del contribuente non sia inserito all’interno dell’elenco dei Comuni beneficiari della possibilità di chiedere il rimborso costituisce un fatto costitutivo della pretesa del contribuente e nella prospettiva dell’Agenzia delle entrate una mera difesa, cosicché tale difesa ben poteva essere proposta per la prima volta in appello (si veda a tal proposito Cass. n. 2413 del 2021, secondo cui nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio) posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto), come pure conseguentemente poteva essere prodotta l’anagrafica del contribuente in quanto costituente appunto il supporto documentale della difesa dell’Amministrazione e considerando che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello (Cass. n. 14567 del 2021);

considerato poi, nel merito, che, secondo il suddetto D.P.C.M. 15 gennaio 1991 sono considerati danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa specificamente contemplati, tra i quali non è indicato il comune di *****;

considerato che ***** è un Comune della città metropolitana di ***** e che ciò nonostante altri Comuni, pur facenti parte dell’area metropolitana di *****, come ad esempio *****, sono stati espressamente indicati nel suddetto D.P.C.M.;

considerato che dalla scheda anagrafica del contribuente questi risultava effettivamente risiedere, al momento del sisma e fino all’11 giugno 1992 (all. 7 al ricorso), nel comune di *****;

ritenuto, pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, che la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente;

ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito, in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie mentre le spese di legittimità devono ritenersi irripetibili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e dichiara irripetibili le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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