Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31236 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11340-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1790/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il diniego, comunicatogli il 21 maggio 2008, con il quale veniva rigettata la sua richiesta di definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici della provincia di Catania nell’anno 2002;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, che prevede il dimezzamento delle debenze maturate, sarebbe applicabile anche alle somme dovute in base ad una precedente istanza di condono, essendo cumulabili i due benefici. Infatti, secondo la Cassazione (Cass. n. 16556 del 2017), in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 286 del 2002, e della L. n. 212 del 2000, art. 9, comma 2, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua “ratio”, che è quella di favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili”, e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate e nel caso di specie il contribuente ha ampiamente documentato la titolarità dei requisiti per la fruizione della anzidetta sospensione, risiedendo in uno dei tredici comuni colpiti, avendo presentato tempestiva istanza di definizione ed avendo poi provveduto a presentare comunicazione degli esiti della definizione dei versamenti sospesi; né può escludere dal beneficio della sospensione de qua la natura del condono perché con la sospensione non si è invocato un altro condono ma solo un differimento delle singole rate, a seguito di particolari eventi assai onerosi per i cittadini residenti nell’area della provincia di Catania, che non costituisce abbattimento di quanto dovuto a seguito di altro beneficio.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della VI Dir. n. 77/388/CEE (in specie artt. 2 e 22) come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia UE del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 107 e 108 T.F.U.E. e Reg. CE nn. 1407/2013 e 717/2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la parte contribuente, in quanto società di capitali titolare di un reddito di impresa, non ha diritto al beneficio fiscale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, trattandosi altrimenti di illecito aiuto di Stato, incompatibile con le regole UE a tutela della concorrenza.

Il motivo è inammissibile in quanto, secondo questa Corte:

e’ inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre la quaestio iuris affrontata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la possibilità di ottenere una sospensione e rateizzazione degli obblighi fiscali in ragione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, pur essendo già stata presentata una precedente istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, trattandosi di stabilire se la misura di cui all’art. 1, comma 1011 cit., potesse essere considerato come una forma di condono (circostanza che è stata esclusa dalla sentenza impugnata) così che la questione affrontata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne il problema della natura della norma da ultimo citata in quanto un condono di condono si sarebbe posto astrattamente in contrasto con il principio, di cui all’art. 53 Cost., del dovere di ciascuno di versare le imposte in ragione della propria capacità contributiva (sul punto ad esempio Cass. n. 1317 del 2018 che esclude tale possibilità: si vedano anche Cass. n. 7583 del 2015 e Cass. n. 12481 del 2021, secondo cui l’intervento del legislatore, avvenuto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, norma avente natura eccezionale, ha avuto lo scopo di disciplinare le situazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo a coloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza delle singole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini, di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione), il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate propone invece un ricorso incentrato sulla asserita natura di impresa comunitaria dell’impresa contribuente con la conseguente inapplicabilità di agevolazioni fiscali che rivestano la natura di aiuti di Stato, come tali contrari alla disciplina dell’Unione Europea a tutela della concorrenza, non cogliendo dunque la ratio decidendi della sentenza.

Soprattutto, la ricorrente prescinde dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Commissione Tributaria Regionale e, senza la minima confutazione critica delle argomentazioni della sentenza, propone un quesito di diritto che non ha alcun riferimento a quanto stabilito dalla sentenza impugnata (se non la acritica trasposizione fra virgolette – nella parte in fatto – del contenuto integrale della stessa).

Ha infatti affermato questa Corte:

in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);

in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905 del 2020).

Ad ogni modo la questione è nel merito comunque infondata in quanto, secondo questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della L. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua “ratio”, che è quella di favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili”, e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate (Cass. n. 20721 del 2020; Cass. n. 11629 del 2018; Cass. n. 16556 del 2017).

In particolare, secondo Cass. n. 20721 del 2020, “questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari conseguente alle disposizioni emergenziali in oggetto si applica anche alle rate dovute sulla base dell’adesione del contribuente al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002”: tale sentenza rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate e si riferiva ad una ipotesi del tutto analoga a quella oggetto della presente controversia, dal momento che l’unico motivo di ricorso “si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis in relazione alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di riconoscere legittimità alla definizione agevolata per gli anni di imposta in oggetto. Osserva il ricorrente che la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis non consente la definizione per periodi di imposta per i quali si sia già usufruito di un precedente provvedimento agevolativo, non essendo ammissibile il “condono su condono”, trattandosi di misura straordinaria ed eccezionale, inapplicabile a versamenti che si sarebbero dovuti effettuare antecedentemente agli eventi sismici e, comunque, non applicabile a periodi non contemplati dalle norme agevolative.

La sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione del summenzionato principio, richiamandolo correttamente e ritenendolo pertinente all’ipotesi di specie, riguardante l’applicabilità della sospensione degli obblighi fiscali prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, in relazione alle rate dovute in virtù della presentazione di una precedente istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

Il ricorso è dunque inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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