LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21802/2016 proposto da:
A.K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINA TADDEI, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
FALL. *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE CASALINI;
– controricorrenti –
e contro
FLORIDIA S.N.C. DI B.S. & C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1281/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. MISTRI Corrado.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1281 del 2016, pubblicata il 3 giugno 2016 e notificata il 24 giugno 2016, pronunciando in sede di rinvio da Cassazione Sezioni unite n. 14828 del 2012 ha rigettato l’appello proposto da A.K.A. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 659 del 2004, e nei confronti del Fallimento ***** e dell’intervenuta Floridia s.n.c. di B.S. & C.
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2000 dal Dott. A. per la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 12 dicembre 1991 con l’impresa *****, e per la conseguente restituzione in proprio favore del terreno oggetto del promesso trasferimento o, in subordine, in favore del terzo proprietario tavolare, che aveva dato esecuzione al contratto.
1.2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sul rilievo che era intervenuto il recesso del curatore fallimentare dal contratto, e che le pretese restitutorie avrebbero dovuto essere fatte valere in sede concorsuale.
1.3. In sede di gravame l’ A. aveva chiesto l’accertamento della nullità del preliminare per indeterminatezza dell’oggetto (omessa determinazione del terreno e delle porzioni di fabbricato oggetto di permuta) e, in subordine, aveva lamentato che la pretesa restitutoria non avrebbe potuto essere soddisfatta mediante insinuazione al passivo fallimentare, avendo ad oggetto un bene infungibile.
Il Fallimento appellato aveva resistito, e analoghe conclusioni aveva rassegnato la società Floridia di B.S. & C., intervenuta ad adiuvandum del Fallimento in quanto aggiudicataria del terreno.
1.4. La Corte d’appello, con la sentenza n. 1104 del 27 agosto 2008, aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento della nullità del preliminare, e rigettato la subordinata.
1.5. Questa Corte a Sezioni unite, con la richiamata sentenza n. 14828 del 2012, ha annullato la decisione in accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dall’ A., enunciando il principio di diritto secondo cui il giudice di merito ha il potere di rilevare ex actis ogni forma di nullità del contratto non soggetta a regime speciale, ed ha disposto il rinvio della causa per l’esame della prospettata nullità del contratto e, in ipotesi di ritenuta sussistenza della stessa, per il riesame delle ulteriori domande formulate dall’appellante.
2. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Venezia ha rilevato la nullità del contratto preliminare, rigettando ogni altra pretesa.
2.1. Escluso il collegamento negoziale tra il preliminare di permuta stipulato da A. e ***** ed il contratto di compravendita del terreno, intervenuto tra P.B. – intestatario tavolare – e la *****, la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di compravendita fosse valido ed efficace, e che l’ A. non avesse titolo per ottenere la restituzione.
Era pacifico, infatti, che il terreno era appartenuto a P.B., il quale l’aveva trasferito alla ***** dietro pagamento di Euro 50.000,00, come da quietanza.
2.2. La Corte d’appello ha evidenziato, infine, che l’azione di ripetizione di indebito oggettivo era stata proposta dall’ A. dopo la dichiarazione di fallimento della *****, e perciò risultava inopponibile ai creditori.
3. Per la cassazione della sentenza A.K.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ai quali resiste, con controricorso, il Fallimento *****. Il Pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il collegamento negoziale tra il preliminare di permuta e il contratto di compravendita, entrambi in data 12 dicembre 1991, in violazione del principio di non contestazione.
Assume il ricorrente che la curatela non avrebbe specificamente contestato, ed anzi avrebbe riconosciuto che il trasferimento del terreno da parte del proprietario P. aveva rappresentato il mezzo attraverso il quale il promittente A. aveva adempiuto l’obbligazione assunta, evitando per ragioni fiscali il doppio trasferimento del terreno.
2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla lettera con la quale il curatore fallimentare, in data 25 novembre 1995, comunicò lo scioglimento dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, dando atto che l’area edificabile era stata “già permutata”.
Secondo il ricorrente, tale comunicazione avrebbe confermato la circostanza che l’acquisto del terreno da parte della ***** era avvenuto in esecuzione del preliminare di permuta, sicché il promittente venditore era legittimato ad agire per la restituzione del bene.
3. Con il terzo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché violazione degli artt. 1478 e 1418 c.c., il ricorrente lamenta la carenza assoluta di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che il contratto di vendita intervenuto tra il P. e la ***** era valido anche ipotizzando che l’ A. avesse promesso il fatto del terzo.
La Corte d’appello non avrebbe chiarito l’iter logico seguito per giungere a tale conclusione, che era comunque erronea.
Il contratto inter partes era un preliminare di permuta di cosa presente altrui con cosa futura, al quale dovevano applicarsi i principi in materia di vendita di cosa altrui, e pertanto il venditore si identificava nel promittente, e il contratto definitivo concluso direttamente tra il terzo proprietario tavolare del bene ed il promissario costituiva soltanto il mezzo per realizzare l’effetto traslativo della proprietà, e trovava la sua causa nel preliminare, sicché non poteva sopravvivere una volta accertata la nullità del preliminare, come era accaduto nella fattispecie.
4. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché violazione degli artt. 1555 e 1478 c.c. e si censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’ A. non aveva titolo per chiedere la restituzione del terreno anche ritenendo che con il preliminare avesse promesso il fatto del terzo e adempiuto l’obbligazione.
5. Con il quinto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., era inopponibile al Fallimento.
La difesa del ricorrente, dopo avere premesso che la statuizione censurata non sarebbe suscettibile di passare in giudicato, in quanto relativa a questione assorbita, assume che il principio di diritto enucleato dalla sentenza di annullamento vincolasse il giudice del rinvio a disporre le restituzioni una volta accertata la nullità del contratto.
6. I primi quattro motivi, che censurano sotto profili differenti il mancato rilievo del collegamento negoziale tra il preliminare di permuta ed il rogito di compravendita del terreno, la conseguente mancata declaratoria nullità del rogito ed il rigetto della domanda restitutoria, sono privi di fondamento ove non inammissibili.
La Corte d’appello ha escluso il collegamento negoziale tra i due contratti, dando conto delle ragioni della decisione.
6.1. Come si legge nella sentenza impugnata (pag. 910), nessuno dei due contratti conteneva riferimenti all’altro, né il collegamento era desumibile dal contenuto delle pattuizioni. Da un lato vi era il contratto di permuta, nel quale l’ A. si era dichiarato proprietario del terreno sommariamente indicato, ed aveva promesso di cederlo alla società ***** in cambio di mq. 400 di erigendo fabbricato; dall’altro lato vi era il rogito di compravendita, unico contratto di data certa, nel quale P.B., proprietario tavolare del terreno specificamente indicato, lo aveva ceduto alla ***** per l’importo di Euro 50.000,00, dichiarando di avere ricevuto la somma e rilasciando quietanza.
Una volta escluso il collegamento negoziale, la Corte d’appello ha rilevato che non vi fossero ragioni per ritenere inefficace la vendita perfezionatasi tra il P. e la *****, e che pertanto l’ A. non avesse titolo alcuno per pretendere la restituzione del terreno.
7. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe colto l’evidente collegamento negoziale tra i due contratti, neppure specificamente contestato dalla difesa del Fallimento, e comunque confermato dalla lettera inviata dal curatore, nella quale si dava atto dell'”avvenuta permuta”, sicché il rogito aveva costituito nient’altro che l’esecuzione del preliminare, e l’accertata nullità del preliminare non poteva non travolgere il rogito.
7.1. La doglianza è inammissibile in quanto non è sorretta dalla trascrizione nel ricorso del contenuto delle domande e delle difese, e quindi neppure seriamente scrutinabile. Il ricorrente, infatti, non ha assolto l’onere di specificazione che grava sulla parte che intenda dolersi in cassazione della violazione del principio di non contestazione (Cass. 09/08/2016, n. 16655).
Il limite strutturale appena rilevato vale anche con riferimento alla lettera inviata dal Fallimento, posto che il solo richiamo all'”avvenuta permuta” non spiega affatto, come vorrebbe il ricorrente, il sottostante dell’operazione negoziale.
7.2. Non risulta correttamente censurata neppure l’attività ermeneutica svolta dalla Corte d’appello.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta, con il risultato che è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione rispetto a quella in concreto adottata (ex plurimis, Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 10/05/2018, n. 11254; Cass. 10/02/2015, n. 2465).
In termini analoghi si afferma che l’accertamento del collegamento negoziale, che spetta al giudice del merito, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. 25/10/2019, n. 27406; Cass. 12/09/2018, n. 22216; Cass. 10/07/2008, n. 18884).
7.3. Non sussiste il difetto assoluto di motivazione denunciato con il terzo motivo di ricorso.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’ A. non avesse titolo per chiedere al Fallimento la restituzione del terreno, poiché non aveva provato di essere proprietario e, in senso contrario, risultava dagli atti che il terreno era stato intavolato a nome P.B. e da questi trasferito alla *****. La stessa Corte ha poi precisato che la conclusione non sarebbe cambiata ipotizzando che l’ A. con il contratto di permuta avesse promesso il fatto del terzo e quindi ottemperato all’obbligo di facere.
Come si vede, la motivazione esiste ed è comprensibile, e ciò esclude in radice la configurabilità del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 5083).
8. Privo di fondamento è anche il quinto motivo.
Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 14828 del 2012 non imponeva al giudice di rinvio di disporre le restituzioni: il vincolo era circoscritto all’esame della questione di nullità, siccome rilevabile d’ufficio e pregiudiziale rispetto alla pronuncia di risoluzione, che presuppone l’esistenza di un contratto valido.
Una volta esclusa la nullità del rogito di compravendita, intervenuto tra il proprietario tavolare del terreno e la società poi fallita, la Corte d’appello ha ritenuto coerentemente che non fosse configurabile l’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e quindi ha osservato ad abundantiam che la domanda di restituzione era stata proposta in epoca successiva alla declaratoria di fallimento.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1418 - Cause di nullita' del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1478 - Vendita di cosa altrui | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1555 - Applicabilita' delle norme sulla vendita | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2033 - Indebito oggettivo | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 167 - Comparsa di risposta | Codice Procedura Civile