Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31245 del 03/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.P., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Giuseppe Bellieni, e Antonio Volanti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 1.

– ricorrente –

contro

L.M.R., Ga.Ma.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971 della Corte di appello di Genova 23.7.2015.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 19.9.2016 G.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 23.7.2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità della convenzione arbitrale datata 13.11.2006 intervenuta tra G.P. e Ga.Ma., da un parte, e L.M.R., dall’altra, annullato il lodo emesso il 13.2.2007 e respinto la domanda riconvenzionale avanzata da G. e Ga. per il pagamento del saldo dei lavori di appalto eseguiti su incarico del L.M.. A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale, premesso che la convenzione del 13.11.2006 doveva ritenersi avere ad oggetto un arbitrato irrituale e non una perizia contrattuale, come invece dichiarato dal giudice di primo grado, avendo con essa le parti rimesso alla valutazione di un arbitro, congiuntamente designato, tutte le controversie ivi indicate, affermò la nullità della suddetta convenzione per indeterminatezza del suo oggetto, per avere le parti conferito all’arbitro un incarico non definito, che non consentiva la soluzione negoziale della controversia insorta con riguardo all’esecuzione del contratto di appalto, la quale interessava sia l’individuazione degli interventi eseguiti, sia l’eventuale esistenza di un credito a favore degli appaltatori, che l’esistenza di vizi delle opere; che detta indeterminatezza aveva inciso inoltre sulla relazione dell’arbitro, che aveva quantificato i lavori eseguiti senza esaminare i contrasti insorti tra le parti; che inoltre la stessa decisione arbitrale era viziata in quanto nel relativo procedimento non era stato osservato il principio del contraddittorio, per avere l’arbitro omesso di convocare le parti per richiedere i chiarimenti necessari, fondato le proprie valutazioni su un documento contestato dal committente già nella stessa convenzione arbitrale ed acquisito elementi di giudizio generici e perplessi, senza indicarne con precisione la fonte e senza provocare su di essi il contraddittorio; che, infine, la domanda riconvenzionale degli appaltatori G. e Ga. non era sorretta da prove sull’entità dei lavori appaltati ed eseguiti ed il mancato pagamento del saldo, avendola le parti fondata sul solo lodo arbitrale.

L.M.R. e Ga.Ma. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 115,116,324 c.p.c., ed agli artt. 2909,1667 e 1657 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda riconvenzionale ritenendola sfornita di prova. Si assume che tale conclusione è errata per non avere il giudicante tenuto in alcun conto le prove comunque raggiunte, costituite dalla relazione redatta dall’arbitro e dai suoi allegati, per avere trascurato che dall’esistenza della stessa convenzione di arbitrato emergeva che vi fosse un corrispettivo a saldo da determinare, omesso la valutazione del preventivo e del capitolato, da cui emergeva l’esistenza ed efficacia del contratto di appalto sui cui si era formato il giudicato, ignorato che nessuna contestazione era mai stata sollevata dal committente in ordine ai vizi delle opere, recepito l’affermazione non provata secondo cui le operazioni dell’arbitro si sarebbero svolte in assenza della parte committente e ritenuto, infine, che la domanda fosse fondata esclusivamente su detta relazione e non anche su tutti gli altri elementi di prova.

Il mezzo è infondato ed anche in parte inammissibile.

Va premesso che la Corte di appello ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo prezzo dei lavori per mancanza di prove circa l’entità dei lavori eseguiti ed il mancato pagamento del saldo da parte del committente, rilevando che essa era fondata sulle risultanze del lodo arbitrale, ritenute in altra parte della decisione inattendibili e generiche e sostenute da elementi incerti ed acquisiti in violazione del principio del contraddittorio. La Corte inoltre ha aggiunto che la somma richiesta era stata indicata nell’importo pari alla differenza tra quanto valutato dall’arbitro e l’importo di Euro 35.000,00 asseritamente riconosciuto dal committente come la somma versata fino a quel momento nella stessa convenzione arbitrale, in contrasto con il tenore di tale documento, da cui risultava che tale somma era stata indicata “ai soli fini dell’esecuzione bonaria spontanea della presente scrittura e delle deliberazioni dell’arbitro” e con la espressa riserva che essa non integrava “riconoscimento delle altrui pretese o rinuncia alle proprie”.

Tanto precisato, il motivo appare inammissibile dal momento che se è vero che la sentenza impugnata non fa menzione delle dichiarazioni testimoniali che il ricorrente deduce assunte nel giudizio di primo grado, occorre invero rilevare che tali dichiarazioni, riportate nel ricorso, appaiono generiche e non conclusive al fine di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, tanto con riferimento all’entità dei lavori eseguiti quanto in relazione all’ammontare del saldo che si assume ancora dovuto dal committente. L’omesso riferimento ad esse da parte del giudice a quo non costituisce quindi un vizio della sentenza impugnata, tenuto conto del principio affermato ripetutamente da questa Corte, secondo cui spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza al fine di dimostrare la veridicità dei fatti posti dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni. Ne’ la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere spinta al punto tale da provocare una rivalutazione del materiale probatorio da parte di questa Corte, che non è giudice del fatto.

Non appare inoltre esatto il rilievo del ricorrente secondo cui l’esistenza del debito della controparte in ordine al pagamento del saldo dei lavori risulterebbe dalla stessa convenzione di arbitrato, atteso che dalla stessa sentenza risulta che nelle premesse di tale scrittura le parti avevano dato atto delle divergenze tra loro esistenti sia sull’entità dei lavori commissionati e sul loro importo, che sulle somme pagate e che la Corte territoriale fornisce una motivazione adeguata in ordine alle ragioni per cui non possa attribuirsi efficacia alla clausola che indicava nell’importo di Euro 35.000,00 la somma fino a quel momento corrisposta dal L.M.. Identica conclusione merita la deduzione in ordine alla mancata considerazione da parte del giudice della assenza di contestazioni di difetti dei lavori, che appare smentita dal richiamo fatto in sentenza alle premesse della convenzione, in cui si dà atto che l’accertamento arbitrale riguardava anche i vizi e la responsabilità dell’appaltatore.

Merita aggiungere che il rilievo svolto dalla Corte genovese, secondo cui la somma richiesta in pagamento dagli appaltatori corrispondeva alla differenza tra quanto valutato dall’arbitro e l’importo di Euro 35.000,00 che sarebbe stato riconosciuto dalla controparte come la somma versata fino al momento della sottoscrizione della convenzione arbitrale, costituisce il risultato della interpretazione e valutazione della domanda da parte del giudice di merito, che non risulta contestato dal motivo.

Il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame ad opera del giudice a quo di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal rispetto del principio del contraddittorio nel corso del procedimento arbitrale, avendo l’arbitro sentito tutte le parti interessate e compiuto i sopraluoghi in loro presenza, come comprovato dalle numerose fotografie dell’immobile, che era nella disponibilità del committente. Si assume, inoltre, che il giudicante non ha tenuto conto delle somme dovute dal L.M. e di cui lo stesso si era riconosciuto debitore in una letterra, ignorando l’istruttoria svolta in primo grado e la prova testimoniale espletata.

Il motivo è infondato, dal momento che il fatto il cui esame sarebbe stato omesso è stato in realtà valutato dalla Corte d’appello, che anzi ha fondato su di esso il proprio accertamento in ordine alla nullità del procedimento e quindi del lordo.

La censura di omesso esame della missiva con cui si assume che il L.M., dopo la pronuncia del lodo, si sarebbe riconosciuto debitore della somma liquidata, è invece inammissibile, per difetto del requisito di autosufficienza, non riproducendone il ricorso il contenuto, a cui attribuisce genericamente il valore di riconoscimento di debito.

Il terzo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 808 ter, 828 e 829 c.p.c., lamentando che la Corte di appello, discostandosi dalla valutazione del primo giudice, abbia qualificato la convenzione del 13.11.2006 in termini di arbitrato irrituale e non di perizia contrattuale, erroneamente interpretando il testo negoziale, che conferiva il mandato di “valutare i lavori di ristrutturazione effettivamente realizzati nell’immobile in oggetto e, per l’effetto, determinare il valore della prestazione d’opera posta in essere”. Conseguentemente la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, ha errato nel ritenere tale convenzione nulla per indeterminatezza del suo oggetto e l’attività posta in essere dal perito viziata per mancato rispetto del principio del contraddittorio. Si sostiene, infine, che, diversamente da quanto ritenuto, la domanda proposta dall’odierno ricorrente non era affatto fondata ” solamente sul lodo arbitrale “, ma sostenuta dall’attività istruttoria espletata, come dimostrato dalle conclusioni di merito e da quelle istruttorie rassegnate.

Il motivo è infondato.

Va premesso che la sentenza impugnata ha motivato la natura di arbitrato e non di perizia contrattuale della convenzione stipulata dalle parti, richiamandone sia le premesse, ove si dà atto delle divergenze intervenute tra le parti “sull’entità dei lavori commissionati, sulla validità del documento allegato in copia…, sull’importo dei lavori e sulla somma pagata, nonché sui vizi e sulla responsabilità degli appaltatori”, che il contenuto, laddove risulta espressa l’intenzione delle parti di “rimettere tutte le controversie supra indicate alla valutazione insindacabile di un arbitro”.

La conclusione accolta appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass. n. 10705 del 2007).

Il mezzo, oltre che infondato, è anche inammissibile perché non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, contestandola con critiche specifiche idonee a rappresentare una diversa soluzione, ma solo le conclusioni da essa accolte, né deduce specifici errori o violazioni delle regole di interpretazione del contratto.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472