LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5033-2020 proposto da:
T.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO NICCOLAI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1070/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
La CTR della Toscana, sez. distaccata di Livorno accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la decisione della CTP di Livorno con cui era stato accolto il ricorso di T.A. avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ad un recupero dei redditi di partecipazioni percepiti e non dichiarati dalla contribuente per l’anno 2010.
Il Giudice di appello, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, riteneva rituale la notifica dell’avviso recapitato a mezzo del servizio postale di Livorno alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la ricezione dello stesso può essere provata sulla base di presunzioni di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario che dovrà provare di non averne ricevuto conoscenza senza colpa, prova che, nella specie, non era stata fornita dalla contribuente che si era limitata ad eccepire che l’atto non aveva raggiunto il suo scopo.
Osservava che, comunque, eventuali vizi della notifica non sarebbero stati in grado di infirmare la validità dell’avviso che era stato tempestivamente impugnato dall’interessata.
Evidenziava comunque che il credito non poteva dirsi prescritto valendo il termine di 10 anni per la pretesa impositiva originate da crediti erariali il termine di 10 anni.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione illustrato da memoria fondato su un unico motivo con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e conseguente falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 139 e 149 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, artt. 7,8,12 e 14.
Si lamenta che la CTR non avrebbe rilevato che lo stesso Ufficio nell’atto di appello avrebbe riconosciuto che la contribuente aveva la residenza e l’abitazione in un appartamento attiguo in locali diversi e distinti dallo Studio A. B. sicché avrebbe errato nel fondare la presunzione di recepimento sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario.
Si afferma pertanto che la consegna del plico in quanto eseguita a mani di soggetto neppure trovato nell’abitazione e totalmente esterno da vincoli parentali, di affinità e affettivi doveva ritenersi inoperante la presunzione di consegna.
Si costituisce l’Amministrazione finanziaria eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. 5, 18/04/2017, n. 9752; Cass., Sez. 1, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, 2021 n. 10474, che riconduce l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse).
Ciò posto la CTR ha fondata la sua decisione su due ratio decidendi da un lato infatti ha ritenuto che la notifica dell’avviso effettuata a mezzo posta si dovesse ritenere regolare per essere stata recapitata all’indirizzo del destinatario ed operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nell’impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione, dimostrazione questa che la contribuente non aveva fornita; dall’altro ha ritenuto che la nullità della notifica quand’anche esistente non sarebbe comunque in grado di infirmare la validità dell’avviso avendo al più l’effetto di consentire l’impugnazione anche dopo la decorrenza dei termini per l’impugnazione.
Le due questioni, idonee entrambe a fondare la decisione non sono state impugnate dal ricorrente il quale ha contestato la pronuncia solo sotto il profilo della irregolarità della notifica senza in alcun modo scalfire l’altra statuizione. Pertanto l’inammissibilità del ricorso opera sotto il duplice profilo della mancata impugnazione di tutte le ragioni, giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi Euro 4100,” oltre s.p.a.d.. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021