Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3127 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7413/2018 proposto da:

POLICLINICO SAN MARCO SOCIETA’ PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GNIGNATI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS ***** VENEZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/1/2017 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dalla società Policlinico San Marco s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Venezia 14/5/2017, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti della Azienda Usl ***** Veneziana di pagamento di somma a titolo di “incrementi finanziari” relativi all’attività di pronto soccorso, terapia intensiva e Suem svolte nei mesi di *****, come disposto dalla deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 279 del 6/2/2004", in quanto “in assenza di un atto formale ed efficace cui agganciare l’impegno di spesa della P.A. l’attività eventualmente svolta dalla Casa di Cura Policlinico S. Marco s.p.a. non dà titolo ad alcun pagamento”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Policlinico San Marco s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Ausl ***** (già Azienda Usl ***** Veneziana), che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 4 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2041 c.c., artt. 36,183,633,645 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia confermato “il vaglio di inammissibilità” della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., operato dal giudice di 1 cure, laddove già con la comparsa di risposta l’aveva proposta, per poi impugnare con l’appello la “statuizione del giudice di primo grado”.

Lamenta che nella specie la difesa di controparte ha ampliato i termini della controversia là dove ha “cercato un accertamento dell’inesistenza di qualsiasi obbligo in capo a sè per il pagamento di prestazioni inerenti servizi (il Pronto Soccorso, il SUEM e la terapia semi-intensiva)”, a tale stregua introducendo l’ulteriore tema d’indagine relativo all’insussistenza di titoli per il riconoscimento del credito.

Il motivo, che va anzitutto esaminato in quanto logicamente prioritario, è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, è ammissibile ove si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (v. Cass., 31/10/2019, n. 28037; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404).

Orbene, dopo aver premesso che il giudice di prime cure ha revocato l’emesso decreto ingiuntivo ritenendo “inammissibili le domande proposte in via gradata dall’opposta, in particolare quella ex art. 2041 c.c.”, nonchè “rilevato che la Delib. Regionale n. 270 del 2004, riguardava l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale, che l’attività di pronto soccorso era stata revocata con DGVR 23 luglio 2004, n. 96, che la DGVR 15 novembre 2005, n. 3546, non riguardava il pronto soccorso, ma solo la futura attivazione di un pronto soccorso diurno, che per l’attività sub intensiva e SUEM la Delib. 18 giugno 2004, n. 1723, subordinava gli stanziamenti alle verifiche dell’ULSS”, nel ritenere “del tutto condivisibile la decisione del Tribunale in merito all’inammissibilità della domanda formulata dal Politecnico ex art. 2041 c.c., posto che… la reconventio reconventionis dell’opposto richiede la formulazione di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente. Domanda formalmente tale”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti il 1 motivo (con il quale la ricorrente denunzia “violazione/falsa applicazione” del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater, 8 sexies, L. n. 724 del 1994, art. 6, L.R. (Veneto) n. 22 del 2002, art. 22, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito le abbia negato “qualsiasi remunerazione (nello specifico a titolo di incremento finanziario) collegata alle funzioni di terapia sub-intensiva e di pronto soccorso garantite” nel periodo novembre-dicembre 2004, durante il quale all’esito dell’introduzione del “nuovo sistema” da parte della L. n. 724 del 1994 la relativa attività è “per l’anno 2004” proseguita “in regime di pre-accreditamento”, rilasciato dalla Regione Veneto “una volta accettato il sistema della remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe predeterminate dalla Regione” e “venuto meno solo a seguito della DGRV 15 novembre 2005, n. 3456 e dunque abbondantemente dopo il periodo per cui è causa”; nonchè lamentando che, “in relazione alla domanda del Policlinico di conseguire l’incremento finanziario collegato al finanziamento a funzione per la terapia sub-intensiva nel periodo novembre-dicembre 2004”, erroneamente la corte di merito “non ha tenuto conto della conservazione per tutto il periodo per cui è causa del pre-accreditamento rilasciato dalla Regione Veneto”) e il 2 motivo (con il quale la ricorrente denunzia “violazione/falsa applicazione” degli artt. 1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi dell’erronea “interpretazione della Convenzione (approvata con Delib. del Direttore Generale dell’Ulss ***** 11 aprile 2002, n. 649) tra la stessa Ulss ***** ed il Politecnico San Marco per disciplinare l’uso di due ambulanze, in dotazione alla Casa di Cura e gestite con personale dipendente del Policlinico, nell’ambito del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (“SUEM”) 118,… che, in forza della predetta Convenzione poteva anche disporre (ed ordinare l’intervento) delle autoambulanze del Policlinico”, non tenendo conto del relativo tenore letterale e del successivo comportamento delle parti), nonchè dichiarato inammissibile il 3 motivo (con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che l’analisi dei “temi controversi” sia stata dalla corte di merito effettuata “al di fuori del perimetro entro cui il Giudice doveva pronunciarsi”, in quanto non risultano invero dal ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittica doglianza, sicchè il motivo è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo”: cfr., da ultimo, Cass., 20/4/2020, n. 7958), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 4 motivo di ricorso, inammissibile il 3 e assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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