Circolazione di veicoli, responsabilità civile, presunzione di colpa prevista in ugual misura, funzione meramente sussidiaria

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.3128 del 09/02/2021

Pubblicato il
Circolazione di veicoli, responsabilità civile, presunzione di colpa prevista in ugual misura, funzione meramente sussidiaria

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29269/2018 proposto da:

R.M.A., M.P., R.F., RI.FE., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO PONZANELLI, GIOVANNI LONGO, VALERIA GIUDICI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DELLAGO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI, MARCO RODOLFI;

– controricorrenti –

e contro

M.B.S.G., CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE CSC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1335/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha ocnluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito gli Avvocati Ponzanelli, e Martinini.

SVOLGIMENTO IN FATTO 1. Con ricorso notificato il 12/10/2018, avverso la sentenza n. 1335/2018 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 19/3/2018 e non notificata, i sig.ri M.P. (in proprio e quale amministratrice di sostegno di R.G.), Ri.Fe., R.M.A., R.F. e R.S., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da successiva memoria. Con controricorso notificato il 21/11/2018r resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. La sig.ra M.B.S.G. e la Cassa Svizzera di Compensazione CSC, intimati, non hanno presentato difese. Con decreto del 28/10/20191 è stata comunicata alle parti la fissazione dell’udienza di discussione della causa in Camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.. All’udienza in Camera di consiglio del 21/11/2019, con ordinanza interlocutoria n. 4607/2020, questa Corte ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza, ritenendo opportuno esaminare le questioni sollevate in ricorso nel contraddittorio delle parti. Il ricorso è stato discusso alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2020. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i motivi.

2. Premesso in fatto che, in data *****, il sig. R.G. percorreva la *****, a bordo di una Kawasaki e che, avanti a sè, sulla medesima corsia di marcia, procedeva la vettura Fiat 600 condotta dalla sig.ra M.B.; accadeva che quest’ultima, giunta in prossimità del civico n. *****, iniziava una manovra di svolta a sinistra. Il conducente della moto sopraggiungeva a velocità superiore a quella consentita (circa 77 km/h a fronte del limite di 50 km/h), frenava bruscamente e rovinava a terra per poi finire la propria corsa contro la ruota posteriore sinistra dell’autovettura. A seguito dell’urto, R.G. riportava lesioni gravissime consistenti in una tetraparesi spastica con difficoltà cognitiva, disfagia richiedente sonda PEG, polmoniti e infezioni alle vie urinarie recidivanti, varie fratture, nonchè esiti di lesioni da decubito di cui richiedeva ristoro, assumendo una responsabilità, quanto meno concorrente, della conducente dell’auto nell’occorso.

3. La sentenza in questa sede impugnata origina dall’appello interposto dai congiunti di R.G. (in particolare, i genitori M.P. e Ri.Fe., nonchè i fratelli R.M.A., F. e S.) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Como aveva rigettato la domanda proposta dagli attori M. – R. nei confronti della sig.ra M.B.S.G. e di Unipolsai Assicurazioni, per avere affermato l’esclusiva responsabilità del motociclista R. nel sinistro occorso, con ciò escludendo la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 e gli oneri di prova liberatoria correlati; nella fase di appello si sono costituiti gli appellati M.B. e Unipol Assicurazioni, chiedendo il rigetto del gravame e la integrale conferma della pronuncia di prime cure. La Cassa Svizzera di Compensazione, intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado per ottenere nei confronti di Unipol Assicurazioni il rimborso delle prestazioni erogate in favore del proprio assicurato, è rimasta contumace. Gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità della conducente dell’auto per il sinistro occorso in danno di R.G., da ascrivere nella misura del 50% a carico dell’automobilista ex art. 2054 c.c., comma 2, non avendo dimostrato quest’ultima di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, ovvero, nella misura maggiore o minore emersa in corso di causa e, per l’effetto, di condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Con la pronuncia oggi impugnata, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, rigettando il gravame dei sig.ri M. – R. per lo più riportandosi alle motivazioni del Tribunale e, di conseguenza, ha condannato gli appellanti alle spese del grado.

4. In particolare, la Corte territoriale, facendo propria la ricostruzione della dinamica dell’incidente operata dal giudice di prime cure, ha ritenuto superata la presunzione di pari colpa a carico di ciascun conducente di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, per un verso, essendo stata accertata l’esclusiva responsabilità del motociclista nella causazione del sinistro occorso; per altro verso, aggiungendo un’ulteriore valutazione rispetto a quella svolta dal giudice di meritgee sino ad allora convalidata, la Corte d’Appello ha dedotto che si trattasse di un tamponamento, ove in simili casi vale la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo proveniente da tergo e tamponante, con impossibilità di applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2, salvo che il conducente tamponante non abbia fornito la prova liberatoria della causa a sè non imputabile (citando i precedenti di cui a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/4/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 6193 del 18/3/2014).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2054 c.c., comma 2, artt. 154 e 148 C.d.S.”, per avere la Corte d’Appello escluso la corresponsabilità della conducente dell’autoveicolo nella causazione del sinistro, sostanzialmente disapplicando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. I ricorrenti svolgono la censura sotto diversi profili. In primo luogo, si deduce che – con una reformatio in peius della sentenza di prime cure – i giudici dell’appello avrebbero erroneamente ritenuto che la fattispecie concreta costituisca un “tamponamento” derivandone, in capo al conducente tamponante, una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza e, di conseguenza, l’inapplicabilità della presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2; tuttavia, secondo i ricorrenti, il sinistro stradale per cui è causa configurerebbe un semplice scontro tra veicoli e non un tamponamento, in quanto l’automobile e il motociclo – al momento dell’impatto – non percorrevano la stessa direzione (l’automobile stava svoltando a sinistra e il motociclo sopraggiungeva da tergo). In secondo luogo, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che l’accertamento della responsabilità del motociclista dovesse determinare – sic et simpliciter – l’esclusione di qualsiasi profilo colposo e l’esonero dell’automobilista dal corrispondente onere, nonostante le discordanti risultanze istruttorie. Senonchè, la giurisprudenza di legittimità (invoca, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13271 del 28/6/2016) avrebbe statuito che l’accertamento della colpa di uno dei due conducenti non libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità, talchè ogni parte coinvolta nel sinistro stradale ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, fornendo la prova liberatoria. Nel caso concreto, invece, la Corte di merito non avrebbe accertato se la convenuta abbia fatto quanto in suo potere per evitare lo scontro, nè tale circostanza sarebbe stata in ogni caso provata.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta l'”omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso, consistente nell’avere la resistente controllato il sopraggiungere di veicoli da tergo nella fase precedente la svolta; in subordine, violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2729 c.c.” con riguardo al ragionamento presuntivo effettuato in relazione a tale circostanza. I ricorrenti, pertanto, articolano il presente mezzo per il tramite di due autonome censure. In primo luogo, quanto al motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce che la Corte di merito, pur avendo precisato che l’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da tergo sussiste nella fase precedente all’esecuzione della svolta, abbia tuttavia omesso di considerare se, nel caso concreto, l’automobilista avesse o meno controllato il sopraggiungere alle sue spalle del motociclo. Per il caso di doppia conforme, involgente l’inammissibilità del motivo di ricorso – in forza del disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 4 – i ricorrenti precisano, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, che la decisione del giudice dell’appello non si fonda sulle medesime ragioni alla base della pronuncia dal giudice di prime cure per il semplice fatto che la Corte territoriale non ha addotto alcunchè a fondamento della sua decisione sul punto, limitandosi a richiamare acriticamente la sentenza del Tribunale. In secondo luogo ed in subordine, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c.. La Corte d’Appello e, prima, il Tribunale, partendo dal fatto noto dell’avere la conducente dell’automobile concesso la precedenza ai veicoli provenienti di fronte a sè, avrebbero erroneamente arguito il fatto, tuttavia rimasto ignoto, dell’avere la stessa controllato il sopraggiungere di veicoli da tergo. Senonchè, così dedotta, la presunzione violerebbe i requisiti di precisione e gravità.

3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati, per le ragioni di cui appresso.

3.1. Preliminarmente, è utile rilevare che risulta accertato – e non contestato anche in questa sede – che: la conducente dell’autovettura, giunta in corrispondenza del civico n. *****, iniziava la manovra di svolta a sinistra; nel contempo il conducente del motociclo sopraggiungeva da tergo ad una velocità eccessiva non consentita (77 km/h); per tentare il sorpasso dell’autoveicolo a sinistra, la moto occupava parte della corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, allorchè, percepito il pericolo dato dalla presenza dell’autovettura in manovra, frenava e cadeva al suolo, non riuscendo ad evitare l’impatto con l’automobile. I punti di impatto fra i mezzi erano lo pneumatico anteriore del motociclo e lo pneumatico posteriore sinistro dell’autovettura. Al motociclista venivano elevate le contravvenzioni di cui: i) all’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, per aver circolato a velocità non adeguata e tale da costituire pericolo nel percorrere un tratto di strada fiancheggiato da edifici; ii) art. 143 C.d.S., commi 1 e 13, per aver circolato senza mantenersi in prossimità del suo margine destro; e iii) all’art. 100 C.d.S., commi 9 e 11, per uso di targa manomessa installata con modalità diversa da quelle stabilite.

3.2. Così ricostruita la fattispecie per cui è causa, la Corte di merito ha rigettato l’appello, escludendo l’applicazione della presunzione legale di pari colpa dei conducenti di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., offrendo in motivazione due autonome rationes decidendi, l’una riferita al grado – assorbente – di responsabilità esclusiva del motociclista per il sinistro, su cui il giudice dell’appello si è speso maggiormente in motivazione; l’altra, riferita alla qualificazione dell’occorso nei termini di “tamponamento”, non meglio argomentata, ma riferita a un precedente giurisprudenziale di questa Corte.

3.3. Quanto all’accertamento della responsabilità esclusiva del motociclista, la Corte territoriale ha ritenuto di aderire ai rilievi svolti dal primo giudicante. In particolare, tenuto conto del punto d’urto all’altezza dello pneumatico anteriore del motociclo e di quello posteriore sinistro dell’autovettura, e dello scontro avvenuto a metà della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli provenienti dal senso opposto, ha ritenuto che all’automobilista non potesse addebitarsi nessuna negligenza perchè aveva oramai quasi terminato la manovra di svolta e, comunque, aveva completamente reso libera la corsia di marcia utilizzata da entrambi i veicoli (destra), e che la condotta del motociclista fosse tale da costituire pericolo per sè e per altri, tant’è che era stata sanzionata dagli agenti intervenuti sul luogo, mentre nessuna contravvenzione veniva elevata nei confronti dell’automobilista. Vieppiù, sulla scorta delle risultanze testimoniali, comparate con altra difforme, ha ritenuto che la conducente della vettura avesse azionato l’indicatore di svolta a sinistra e dato la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia. Ha escluso, quindi, una residua responsabilità dell’automobilista per il fatto che la stessa non avesse controllato nello specchietto retrovisore la presenza di veicoli sopraggiungenti alle sue spalle, rilevando che l’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da tergo ex art. 154 C.d.S., non può estendersi al momento in cui la manovra sia oramai in fase di esecuzione e dichiarando condivisibile, sul punto, il ragionamento del giudice di prime cure. A motivo di ciò, riteneva doversi superare – nella fattispecie concreta – la presunzione di colpa in egual misura ex art. 2054 c.c., comma 2, essendo stata accertata l’esclusiva responsabilità del solo motociclista per l’occorso (cita Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/9/2015).

3.4. Il superamento della presunzione de qua, inoltre, è stato argomentato anche attraverso una ulteriore ratio decidendi, poichè trattandosi di un “tamponamento”, sussiste una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante (motociclo), con impossibilità di applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, fatta salva la prova liberatoria (richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/4/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 6193 del 18/3/2014).

3.5. Senonchè, in relazione alla prima ratio decidendi non si evince che la Corte abbia in concreto accertato se l’automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro e, in particolare, se avesse azionato l’indicatore di direzione con sufficiente anticipo e se avesse controllato il sopraggiungere di veicoli alle sue spalle e agevolato il sorpasso come era suo obbligo anche prima di iniziare la manovra. In proposito, questa Corte ha più volte precisato che “In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro” (ex plurimis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 7479 del 20/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 4/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 195 del 9/1/2007; Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 14/2/2006; Sez. 3, Sentenza n. 210***** del 3/11/2004; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/1/2003). Pertanto, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino ove prevalente di una delle parti, l’altra non può ritenersi esonerata dal fornire la prova liberatoria nei termini indicati dal consolidato orientamento di questa Corte.

3.6. In particolare, nel caso di specie, l’accertamento svolto dal giudice di merito non appare sufficiente a giustificare il superamento della presunzione legale, in assenza di considerazione circa: (i) l’azionamento, con adeguato anticipo, dell’indicatore di direzione; (ii) il controllo dei veicoli da tergo attraverso lo specchietto retrovisore; (iii) la possibilità o meno di porre in essere manovre emergenziali per evitare lo scontro. In relazione alla circostanza sub (i) dell’azionamento dell’indicatore di direzione, in sentenza nulla si dice rispetto al momento del suo inserimento, ma solo che deve ritenersi “non comprovato che l’auto non avesse azionato l’indicatore di direzione” (p. 8), mentre la conducente dell’automobile avrebbe dovuto fornire la prova di averlo azionato con adeguato anticipo. Difatti, l’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e b), prescrive ai conducenti, nel caso di svolta a destra o a sinistra, di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. In relazione all’elemento circostanziale sub (ii) di aver controllato il sopraggiungere di veicoli da tergo attraverso lo specchietto retrovisore, per giurisprudenza costante, il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorchè si trovino in una illegittima fase di sorpasso (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13380 del 27/7/2012; Sez. 3, Sentenza n. 4402 del 4/3/2004; Sez. 3, Sentenza n. 4585 del 7/5/1999).

3.7. Di contro, nella sentenza si legge: “Un ulteriore profilo sul quale gli appellanti si soffermano per affermare, quanto meno, la concorrente responsabilità della M.B., è costituito dal fatto che la predetta, al momento della svolta, non avrebbe prestato la dovuta attenzione e diligenza nel riscontrare la presenza attraverso lo specchietto retrovisore del motociclista che stava sopraggiungendo. Reputa la Corte, per contro, del tutto condivisibilmente quanto affermato dal primo giudice secondo cui “… d’altra parte non può ritenersi che ella, una volta segnalata la volontà di svoltare a sinistra ed essersi posta al centro della carreggiata, avesse l’ulteriore dovere di verificare ancora il sopraggiungere di veicoli, in quanto con l’inizio della manovra, il conducente del veicolo non può distrarre l’attenzione dal normale campo visivo, al fine di eseguire in sicurezza la svolta stessa. D’altro canto, l’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli da tergo, di cui all’art. 154 C.d.S., non può che riguardare la fase anteriore della svolta, quando il veicolo sia intenzionato a girare sulla sua sinistra, ma non può certo estendersi al momento in cui la manovra sia oramai in fase di esecuzione, nei confronti di un veicolo che procedendo in velocità esegua un imprudente manovra di sorpasso…” (pp. 8 e 9, sentenza impugnata).

3.8. E’ questa, tuttavia, un’affermazione meramente assertiva 1 poichè, richiamato l’astratto principio per cui l’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli sopraggiungenti alle spalle riguarda la fase che precede la manovra, la Corte avrebbe dovuto calarlo nella fattispecie concreta, ossia, verificare se – effettivamente – l’automobilista avesse controllato il sopraggiungere di veicoli da tergo quantomeno nella fase antecedente alla svolta a sinistra.

3.9. Sul punto, la motivazione si dimostra, oltre che insufficiente, in quanto svolta per relationem a quella addotta dal giudice di prime cure senza alcuna utile aggiunta rispetto al motivo della censura, anche errata sotto il profilo giuridico. In specie, il giudice del merito ha superato la presunzione di pari colpa per il tramite di una presunzione semplice, quand’anche la presunzione legale di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2, possa essere esclusa solo ove siano in concreto accertati i rispettivi gradi di colpa dei conducenti (Cfr., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7061 del 12/3/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8409 del 12/4/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/8/2004), ritenendo “plausibile” che l’automobilista, prima di iniziare la manovra, avesse controllato il sopraggiungere di veicoli da tergo, “così come ha dimostrato di aver fatto rispetto a quelli sopraggiungenti nell’opposto senso di marcia” (citando p. 3, sentenza del Tribunale). Invero, dal fatto “noto” in base al quale dovesse ritenersi provato che la conducente della vettura aveva concesso la precedenza ai veicoli di fronte a sè prima di iniziare la svolta, i giudici di merito hanno dedotto il fatto “ignoto” che ella avesse controllato anche il sopraggiungere di veicoli da tergo, senza aggiungere altri elementi idonei a corroborare tale conclusione.

3.10. Senonchè, così espresso, il ragionamento presuntivo si dimostra del tutto disancorato dai canoni imposti per il ragionamento presuntivo dall’art. 2729 c.c., comma 1 e, pertanto, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti segnati dal principio di diritto per cui, “Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla S.C., nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente al livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485, del 4/8/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 263/2008, più in generale Cass. Sez. U. n. 24/01/2018 n. 1785). Nel caso concreto, di contro, la presunzione tratta difetta proprio del necessario carattere di gravità, serietà e concordanza con altre circostanze date, risultando carente di una ragionevole connessione fra il solo fatto “noto” di aver concesso la precedenza ai veicoli provenienti di fronte e il fatto “ignoto” di aver controllato altresì che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo, senza nulla aggiungere riguardo alla manovra effettivamente effettuata dalla conducente dell’auto (v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/3/2005). Così costruita, la presunzione non regge, non essendo comprensibile quale sia il grado di ragionevolezza della inferenza logica tratta dall’unico dato preso in considerazione: e la motivazione può dirsi apparente (Cass. 16502/17).

3.11. In relazione alla prova sub circa l’impossibilità di adottare una manovra di emergenza per evitare lo scontro, ovvero, ove anche possibile una manovra di tal fatta, l’inevitabilità in ogni caso dell’evento, la Corte di merito ne omette indebitamente ogni vaglio. Sul punto, a titolo esemplificativo, il ricorrente invece adduce che l’ATP rilevava “il conducente dell’autovettura ha avuto modo di evitare l’impatto: se il conducente avesse visto il sopraggiungere del motociclo in fase di sorpasso prima di iniziare o completare la manovra” che, dunque, lasciava ampi margini di apprezzabilità circa la possibilità di manovre emergenziali atte ad impedire l’evento (p. 13, A.T.P., Tribunale di Milano, R.G. n. 80703/2012, procedimento connesso promosso dalla Zurich Insurance – quale impresa assicuratrice inerente la garanzia contro gli infortuni (LAINF) del datore di lavoro di nazionalità svizzera del motociclista). Pertanto, anche in questo caso la valutazione effettuata si dimostra del tutto carente ai fini del superamento della presunzione legale di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

3.12. Si osserva, in sintesi, che l’accertamento svolto dalla Corte di merito non risulta idoneo ai fini del superamento della presunzione legale di colpa tramite la prova liberatoria, incombente in capo al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Cosicchè, colgono nel segno le censure svolte dai ricorrenti, ove denunciano la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2729 c.c., comma 1, in relazione al vizio denunciabile dinanzi al giudice di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.13. Nè ciò può essere messo in dubbio sulla scorta del principio di diritto, richiamato dal giudice di secondo grado, per cui “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008). Nella fattispecie per cui è causa, difatti, in assenza di un adeguato vaglio in ordine alla condotta in concreto assunta dalla conducente nella fase di svolta verso il margine opposto della carreggiata di marcia, il ragionamento seguito dal giudice di merito non è idoneo a dimostrare l’esclusiva responsabilità del motociclista sopraggiungente da tergo e in fase di sorpasso di altre autovetture. Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio valutare in concreto le due condotte, con la precisazione che, ove non fosse possibile accertare concretamente la misura delle rispettive responsabilità, in via sussidiaria, dovrà riprendere vigore la presunzione di pari colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

3.14. In limine, deve darsi conto dell’irragionevolezza e inconferenza della ulteriore ratio decidendi posta a motivo del rigetto dell’appello. In specie, la Corte territoriale ha ritenuto esonerata l’automobilista dalla prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, “tenuto anche conto del fatto che si è trattato di un tamponamento, con la conseguenza che sussiste una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo che tampona con impossibilità di applicazione della presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, salvo che questi fornisca la prova liberatoria del fatto che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 8051/16; n. 6193/14)” (p. 9, sentenza impugnata). Pur trascurando il vizio di motivazione, completamente carente sul punto – giacchè, invero, l’iter argomentativo del giudice di secondo grado si esaurisce nel passo sopra riportato, nulla rilevando in più rispetto alla massima giurisprudenziale riportata a sostegno del suo argomentare – nel caso concreto, difatti, non può dirsi che la fattispecie possa qualificarsi in termini di “tamponamento”, definito sia per comune esperienza che dalla giurisprudenza di questa Corte come integrato “dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione” o “nello stesso senso” (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14741/2005; Sez. 3, Sentenza n. 2790 del 3/6/1978), posto che è pacifico in causa che i veicoli non procedevano nella stessa direzione e non erano incolonnati, tant’è che l’impatto è avvenuto tra lo pneumatico posteriore sinistro dell’automobilista e quello anteriore del motociclista proprio in virtù della svolta a sinistra della prima. Anche su questo punto, dunque, il giudice di merito è incorso nel vizio di falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, non potendosi escludere la presunzione legale in virtù di uno scontro tra veicoli.

4. Conclusivamente, i due motivi di ricorso sono entrambi fondati, e comportano la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affinchè in diversa composizione decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. A, s.m.i..

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472