LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
D.C.G., nata a *****, il *****, elettivamente domiciliata in Napoli, via Luca da Penne n. 3, presso lo studio dell’avv. Alfredo Lupo che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e’domiciliata;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma;
Avverso la sentenza n. 5473 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata in data 13 giugno 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1. – D.C.G. ha impugnato la cartella di pagamento che Equitalia le ha notificato in data ***** per imposta di registro, liquidata a seguito di un provvedimento di lodo arbitrale reso nell’anno 2001, deducendo la prescrizione del credito, poiché sia con riferimento alla data di insorgenza del credito cioè il 2001 (deposito arbitrale), sia con riferimento alla notifica dell’avviso di liquidazione (*****) deve considerarsi decorso il termine decennale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. La contribuente ha proposto appello, che è stato respinto dalla CTR della Campania, la quale ha rilevato che il termine di prescrizione deve computarsi da quando la pretesa dell’ufficio è divenuta definitiva, una volta decorso il termine per la impugnazione dell’avviso di liquidazione (16 dicembre 2003), fino al momento della iscrizione a ruolo, avvenuta il 17 ottobre 2013, ritenuta atto idoneo a interrompere la prescrizione.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 6 maggio 2021.
RITENUTO
che:
3. – Con il primo motivo del ricorso la contribuente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, e dell’art. 2953 c.c.. Deduce che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dal citato art. 78, benché l’avviso di liquidazione non possa considerarsi “definitivamente accertato”. Rileva che la mancata impugnazione dell’avviso produce soltanto l’effetto di rendere irretrattabile il credito ma non anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, in quanto ciò avviene soltanto a seguito di sentenza passata in giudicato.
Il motivo è infondato ed è inconferente il richiamo alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 23397/2016.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato un principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Ciò non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; Cass. n. 22977/2010; Cass. n. 16713/2016), “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”. I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 19969/2019; Cass. n. 12740/2020). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. n. 5577/2019).
Nel caso di specie pertanto, si tratta di un credito ab origine soggetto alla prescrizione decennale e non alla prescrizione breve, e la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione è un atto neutro rispetto alla sua durata.
4. – Con il secondo e terzo motivo del ricorso, unitariamente esposti, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78. Deduce che ha errato la CTR a ritenere che l’iscrizione a ruolo produca l’effetto interruttivo della prescrizione, che si ha invece solo con la notifica della cartella. Ha inoltre errato la CTR ad individuare il dies a quo della notifica dalla scadenza del termine per impugnare l’avviso di liquidazione e non già nel momento della notifica dello stesso, avvenuta in data *****; con la conseguenza che alla data del *****, di notifica della cartella, il termine prescrizionale era senz’altro decorso, ma lo era anche alla data di iscrizione a ruolo (17 ottobre 2013).
I motivi sono fondati.
La sentenza impugnata si fonda sul presupposto che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui scade il termine per impugnare l’avviso di liquidazione, aggiungendo così alla data di notifica dell’avviso di liquidazione (*****) ulteriori 60 giorni. Inoltre il giudice d’appello ha ritenuto che la iscrizione a ruolo (17 ottobre 2013) fosse interruttiva del termine di prescrizione.
Si tratta di una erronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione (Cass. n. 14301/2009; Cass. n. 23261/2020). Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l’art. 2954 c.c., stabilisce infatti che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l’azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 c.c., tra i quali non è compresa la notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue, in accoglimento del secondo e terzo motivo ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del giudi7io di merito.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per spese oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Compensa le spese del doppio grado di merito.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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