LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19587/2020 R.G., proposto da:
S.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Gaeta, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la “E.P.
S.p.A.”, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 dicembre 2019 n. 9205/21/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
S.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 dicembre 2019, n. 9205/21/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento (con valore integrativo di precedente) per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2012, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 24 ottobre 2018 n. 4553/07/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’avviso di accertamento in contestazione avesse integrato un precedente avviso di accertamento di carattere parziale senza la sopravvenienza di nuovi elementi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’emanazione del nuovo avviso di accertamento non esigesse la sopravvenienza di nuovi elementi rispetto al vecchio avviso di accertamento.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’avviso di accertamento parziale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 41-bis, rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie. Esso non preclude un’integrazione dell’accertamento medesimo, anzi a tal fine, a differenza di quello generale previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’amministrazione finanziaria, da indicare in modo specifico a pena di nullità del nuovo accertamento (non di quello già espletato) (tra le tante: Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2018, n. 23685; Cass., Sez. 5, 5 settembre 2019, nn. 22236 e 22237; Cass., Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6632; Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9070; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).
1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio, avendo accertato che l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, ed avendo ritenuto, per conseguenza, che non fosse necessaria l’indicazione di nuovi elementi conosciuti ex post.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021