Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31294 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34741-2019 R.G. proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, TRIBUNALE AMNMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA –

MILANO, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

VIVENDA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. F.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Michele PERRONE, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1825/15/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello del TAR Lombardia, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Vivenda s.p.a. avverso l’invito al pagamento notificatole dal TAR della Lombardia per il pagamento del contributo unificato dovuto dalla predetta società che, quale partecipante alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari presso gli asili nido del Comune di Melegnano per il periodo 2014-2019, aveva impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria della concessione di quel servizio (determinazione n. 354 del 30/06/2015), precedentemente disposta in favore della predetta società, e, quindi, successivamente, il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in favore di altra società, adottato dall’Ente con successiva determinazione n. 447 del 2015, proponendo motivi aggiunti all’originario ricorso in relazione ai quali era stata richiesta l’integrazione del pagamento del contributo unificato.

2. Con la sentenza impugnata la CTR lombarda, rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché tardivamente sollevata, riteneva che con i motivi aggiunti proposti dalla società contribuente avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di appalto ad altro concorrente, la ricorrente non avesse proposto domande nuove né ampliato l’oggetto della controversia, essendosi limitata ad estendere a tale ultimo provvedimento i motivi già articolati “al buio” nel ricorso introduttivo, sicché era ingiustificata la richiesta di pagamento di ulteriori somme a titolo di integrazione del contributo unificato.

3. Avverso la suddetta sentenza la difesa erariale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’intimata replica con controricorso.

4. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo esaurientemente esposti nel ricorso i fatti di causa e chiaramente individuate nello stesso le questioni di diritto poste dalle parti.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,11,23,56 e 57.

3. Il motivo, con cui viene censurata la statuizione di appello di tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ammissibile (non costituendo causa di inammissibilità l’errata indicazione del vizio denunciato, ovvero ex n. 3, anziché n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, come sostenuto dalla controricorrente) ed è fondato e va accolta alla stregua del principio nomofilattico, cui non si è attenuto la CTR, secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016).

4. La condivisibile giurisprudenza delle Sezioni Unite ha concluso che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. E’ stato chiarito (punti 24 e seguenti della motivazione delle appena ricordate Sezioni Unite) come il fatto che la questione dell’effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un’eccezione in senso stretto. Anzi, attenendo appunto alla fondatezza della pretesa quale formulata, essa dev’essere verificata officiosamente dal giudice, come logico in base alle risultanze di causa. Motivo per cui l’eccezione del convenuto di non essere titolato passivo sarà anch’essa una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello dall’art. 345 c.p.c.” (cfr., in motivazione, Cass. n. 11744 del 2018) e, nel processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il cui comma 2 comunque consente la proponibilità di eccezioni che, come quella in esame, siano rilevabili d’ufficio.

5. Ne consegue l’erroneità della statuizione adottata sul punto dal giudice di merito che, per le ragioni anzidette, avrebbe dovuto esaminare l’eccezione ed accoglierla attesa l’evidente carenza di legittimazione passiva in capo ai due ministeri.

6. Invero, quello che la società ricorrente ha impugnato è un provvedimento emesso dal TAR della Lombardia, con la conseguenza che legittimati a resistere alla domanda di annullamento di quel provvedimento era il Tribunale che l’aveva emesso e, ai sensi e per gli effetti della L. n. 186 del 1982, art. 31 e della L. n. 400 del 1988, art. 19, comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia e delle Finanze erano del tutto estranei alla vicenda processuale e la ricorrente non ha neppure in questa sede specificato le ragioni giustificatrici di una legittimazione passiva anche di questi ultimi.

7. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 6-bis e 6-bis 1 e dell’art. 117 Cost., comma 1, censurando la statuizione d’appello che aveva escluso l’obbligo in capo alla società che aveva impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara di appalto per le refezione scolastica del Comune di Sesto San Giovanni, di versare il contributo unificato per i motivi aggiunti proposti a seguito dell’impugnazione di un diverso provvedimento amministrativo, quale quello di aggiudicazione definitiva della gara ad altro concorrente.

8. Il motivo è fondato alla stregua del principio recentemente affermato da questa Corte secondo cui “Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l’impugnazione dell’atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause”. (Cass. n. 23873 del 2020). Principio ribadito da Cass. n. 23530 del 2020, secondo cui “In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo”.

9. Con specifico riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, in cui la Vivenda s.p.a. con il ricorso principale aveva impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, emesso da altro ente comunale, e successivamente, con motivi aggiunti, aveva impugnato la determina comunale con la quale si era provveduto all’affidamento definitivo di quel servizio ad altra ditta partecipante alla gara, con la sentenza n. 23691 del 2020 questa Corte, dopo aver ribadito i principi giurisprudenziali sopra citati, ha affermato che il contribuente era tenuto al pagamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti, per avere impugnato un altro provvedimento amministrativo, autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità – dipendenza con il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, in quanto, l’impugnazione con motivi aggiunti aveva determinato un ampliamento dell'”oggetto” della controversia da qualificarsi “considerevole”, atteso che si era impugnato la determina di affidamento definitivo ad un terzo del servizio di refezione scolastica, dopo che si era provveduto, con ricorso principale, ad impugnare gli atti di esclusione della fase di ammissione alla gara.

10. Situazione, quella esaminata da questa Corte nella citata pronuncia, del tutto analoga a quella in esame, in cui la Vivenda s.p.a. con l’originario ricorso ha impugnato la determina comunale di revoca dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di refezione scolastica e con i motivi aggiunti altro e diverso provvedimento amministrativo, ovvero la determina di aggiudicazione definitiva del servizio ad altra società, “autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità – dipendenza con il provvedimento” originariamente impugnato dall’odierna controricorrente (Cass. 23691 del 2020, in motivazione).

11. Pare necessario osservare, infine, che non coglie nel segno la tesi sostenuta dalla controricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, posto che la stessa è fondata su una errata lettura della citata pronuncia di questa Corte n. 23691/2020, in cui, a differenza di quanto sostiene la controricorrente, questa Corte ha statuito che nessuna censura poteva essere mossa alla sentenza impugnata “atteso i giudici di appello facendo buon governo dei principi illustrati, hanno affermato, con accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici) che l’atto denominato “motivi aggiunti” ha ad oggetto un atto del tutto nuovo rispetto ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale”, mentre nessun riferimento viene fatto alla necessità o meno di proposizione di motivi nuovi.

12. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente e con dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri.

12. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti essendo stata la causa decisa sulla base di un recentissimo orientamento giurisprudenziale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta l’originario ricorso della Vivenda s.p.a., compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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