LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 178/2019 proposto da:
COMUNE PALERMO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA IMPINNA ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo: a.impinna.cert.comune.palermo.it;
– ricorrente –
contro
EDISON SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, e MASSIMO FRICANO, e con i medesimi elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, gmazzarella.pecavvpa.it, Avv.massimofricano.pec.it, andreamanzi.ordineavvocatiroma.org;
POGGIO MONDELLO SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA e, con il medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, andreamanzi.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrenti –
e contro
R.L.A., RO.MA.LU., R.G., R.M., T.G., TR.GI., C.G., M.R., RI.AU., MA.EL., FALLIMENTO ***** SRL, BONDI’
COSTRUZIONI SRL, SOLARIS SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2137/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
1. I signori R.L.A., R.M.L., R.G., R.M., R.G., T.L.G., C.G., M.R., Ri.Au., Ma.El., acquirenti di alcune unità immobiliari site in *****, citarono in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, la società Poggio Mondello srl chiedendo che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla confisca dei loro beni disposta in relazione al reato di lottizzazione abusiva.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiamò in causa, a titolo di garanzia, il Comune di Palermo, la Compart SpA (già Calcestruzzi SpA, poi Montedison SpA) ora Edison SpA e la Bondi Costruzioni al fine di essere tenuta indenne di quanto avesse, eventualmente, dovuto pagare agli attori.
Il Comune di Palermo chiese la chiamata in causa di Montedison SpA, formulando nei suoi confronti in via riconvenzionale una domanda di condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza del reato di lottizzazione abusiva commesso dal suo amministratore P.L., accertato dalla sentenza della Pretura Circondariale di Palermo n. 292/2000.
2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza definitiva n. 5202/2009, rigettò la domanda degli attori ed accolse la domanda riconvenzionale del Comune di Palermo nei confronti della società Montedison SpA che venne condannata a risarcire i danni subiti per il fatto-reato del suo amministratore, da liquidarsi in separata sede.
La sentenza fu impugnata dagli attori soccombenti e, in via incidentale, dalla Montedison SpA relativamente al capo di condanna emanato a favore del Comune di Palermo.
3. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 2137/2017, ha accolto l’appello incidentale, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che non fosse stato svolto alcun accertamento in sede penale in ordine alla responsabilità della società e che la condotta dell’amministratore P., pur indubbiamente colpevole e dolosa, non potesse considerarsi automaticamente fonte di responsabilità aquiliana della società in forza del rapporto di immedesimazione organica, atteso che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.. n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato e deve essere riscontrata all’interno del processo penale. A carico dell’ente avrebbe dovuto svolgersi nell’ambito del processo penale -un accertamento della responsabilità per colpa cd. “normativa”, riconducibile cioè alla mancata predisposizione da parte dell’ente di misure idonee ad impedire la commissione di reati da parte del proprio organo. In mancanza di tale accertamento la società non avrebbe potuto essere considerata responsabile, neppure agli effetti civili, dei danni pretesi dal Comune di Palermo.
4. Avverso tale sentenza, che per la complessità della vicenda ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado, il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la società Edison S.p.A. e la società Poggio Mondello S.r.l..
5. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 e degli artt. 2043 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza assumendo che, poiché è indubbio che il P. abbia agito colpevolmente e dolosamente in qualità di presidente del C.d.A. della società Calcestruzzi S.p.A., anche quest’ultima società, ora Edison S.p.A., avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni sofferti dal Comune di Palermo ai sensi dell’art. 2049 c.c., non ostandovi in alcun modo né il contenuto normativo del D.Lgs. n. 231 del 2001, peraltro inapplicabile ratione temporis, né il mancato coinvolgimento della società nel processo penale svoltosi nei confronti del suo amministratore.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p. e degli artt. 2043 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove non ha riconosciuto efficacia nel giudizio civile al capo della sentenza penale, divenuto irrevocabile, inerente alla statuizione di condanna del P. al risarcimento dei danni prodotti dalla lottizzazione abusiva. Assume, in particolare, che, stante il principio dell’immedesimazione organica, siffatto accertamento sull’an risarcitorio avrebbe dovuto essere esteso anche nei confronti di Edison S.p.A., quale responsabile civile dei comportamenti posti in essere dal suo amministratore.
3. Con il terzo motivo di ricorso – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – parte ricorrente si duole del fatto che l’impugnata sentenza abbia omesso qualsiasi indagine circa la partecipazione o meno di Edison alla lottizzazione abusiva di *****, indagine che avrebbe dovuto essere condotta mediante l’esame, in concreto non effettuato, delle risultanze del processo penale a carico del P.. Si duole, altresì, del fatto che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su una supposta revoca della confisca nei confronti di Edison, laddove invece la confisca revocata cui la sentenza fa riferimento sarebbe in realtà intervenuta nei confronti di altri soggetti.
1-3 L’unico motivo da scrutinare, perché adeguato alla motivazione resa dall’impugnata sentenza, è il primo. Per comprendere la portata della censura e la sua inerenza alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza è bene riprodurre il contenuto della medesima, con riguardo alla trattazione dell’appello incidentale della società Edison SpA (da p. 25 a p. 28). Ecco il tenore della sentenza:
“E’ fondato e va accolto l’appello incidentale svolto dalla Edison SpA (già Montedison) nella parte in cui si duole della condanna generica al risarcimento dei danni in favore del Comune di Palermo. Assume l’appellante incidentale che l’intervenuta pronuncia di non luogo a procedere nei confronti di P.L., in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione di Calcestruzzi SpA, essendosi il reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione, non avrebbe potuto fondare la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dal Comune in sede civile e che, quand’anche si volesse ritenere l’amministratore partecipe dell’illecito, si sarebbe verificata la rottura del nesso organico di talché la sua attività è solo a lui riferibile. L’inopponibilità della confisca, infine, sarebbe determinante ai fini dell’accertamento della sussistenza della buona fede. Edison, al pari di Poggio Mondello, sarebbe stata danneggiata dal reiterato contegno compiacente e inerte dell’amministrazione comunale. Orbene è pacifico, secondo la teoria della cd. immedesimazione organica che la persona fisica che agisce nell’ambito delle sue competenze societarie, agisce in forza del rapporto di immedesimazione, cosicché il reato deve intendersi come “proprio” della persona giuridica. Come è noto, circa i criteri di imputabilità, esclusa la violazione del principio costituzionale di personalità della pena e del divieto di una responsabilità per fatto “incolpevole”, astrattamente configurabile non potendosi caratterizzare la condotta della persona giuridica in termini di dolo o colpa, si è andato affermando in giurisprudenza, anche a seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, il concetto di una colpa “normativa” che prescinde, cioè, dall’elemento psicologico e che si riconduce alla mancata predisposizione, da parte dell’ente, di misure idonee ad impedire la commissione di reati da parte del proprio organo: nel caso in cui la persona giuridica a ciò non ottemperi, ogni accertamento della responsabilità del soggetto che ha commesso l’illecito penalmente rilevante “si estende per rimbalzo dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente che rendono autonoma la responsabilità del medesime ente (Cass., U., n. 38343 del 2014).
La responsabilità dell’ente, dunque, è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato configurandosi infatti, anche quando quest’ultimo non sia stato identificato o non sia imputabile oppure se il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. Sul piano processuale, però, anche qualificando come “normativa” la responsabilità della persona giuridica, tale responsabilità (come peraltro ora espressamente previsto dagli artt. 34, 35, 36 del citato decreto) va accertata all’interno del processo penale: il peso delle sanzioni prospettate, non può prescindere invero dalla preventiva garanzia di svolgimento di un pieno contraddittorio e dalla necessità di porre l’ente in condizione di interloquire in merito al reato presupposto della propria responsabilità, nel rispetto del diritto fondamentale alla difesa. Chiarisce in proposito la Suprema Corte in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass., U., n. 38343 del 2014) che grava sulla “pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Cass., pen. 4/7/2017 n. 36822). Orbene nella specie come pure rilevato dal primo giudice, la Montedison non ha assunto la qualità di parte nel processo penale celebratosi nei confronti del P. e pur non potendosi revocare in dubbio, nonostante l’intervenuta pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva da parte dell’esponente apicale tanto non può considerarsi automaticamente fonte di responsabilità aquiliana della società nei confronti del Comune di Palermo. Giova peraltro ricordare che la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651,653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non e’, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (Cass., U., 26/1/2011 n. 1768). Ne consegue che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente. Ora se è vero come osserva il Tribunale, che il giudice civile può tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale e che non gli è vietato ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni, comunque interamente ed autonomamente rivalutando il fatto in contestazione, nella specie, appare dirimente proprio la circostanza che nessun accertamento è stato svolto in ordine alla responsabilità “normativa” della Montedison né alcun reato è stato a quest’ultima contestato. L’intervenuta revoca della confisca, appare poi, al riguardo determinante. L’appello incidentale, dunque, va accolto e la sentenza riformata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la Montedison a risarcire il Comune di Palermo il danno per la lottizzazione abusiva”.
Come si evince dai richiamati passaggi argomentativi la ratio decidendi si rinviene solo ed esclusivamente nella pretesa applicabilità, alla posizione di Edison, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale applicabilità ha costituito la ragione unica della decisione avendo la sentenza argomentato, con riguardo all’art. 652 c.p.p., circa la possibilità per il giudice civile di tenere conto degli elementi emersi in sede penale assumendo, dopo tale precisazione, essere dirimente che nessun accertamento era stato svolto in base alla L. n. 231 del 2001.
Questa parte della sentenza merita di essere cassata in quanto il richiamato decreto legislativo è entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza della Pretura Penale di Palermo (recante la condanna degli imputati) e comunque in epoca successiva anche alla formalizzazione della domanda risarcitoria del Comune di Palermo per cui è processo, di guisa che lo stesso non avrebbe potuto trovare applicazione alla fattispecie. Il decreto non avrebbe potuto essere applicato se non a fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore, di guisa che il primo motivo – con cui si contesta la citata ratio decidendi – merita di essere accolto.
Il secondo motivo di ricorso con cui si solleva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p. e degli artt. 2043 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza laddove non ha riconosciuto efficacia nel giudizio civile al capo della sentenza penale, divenuto irrevocabile, inerente alla statuizione di condanna del P. al risarcimento dei danni prodotti dalla lottizzazione abusiva.
Il motivo è inammissibile perché non ha alcuna relazione con la ratio decidendi che è basata, come riferito, esclusivamente sull’applicazione del richiamato decreto legislativo. La Corte d’Appello non ha in alcun modo argomentato sulla base dell’art. 652 c.p.p., ma ha correttamente rilevato che, se il giudice civile può tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, nel caso in esame non è stato svolto alcun accertamento in ordine alla responsabilità “normativa” di Montedison, né sulla sua responsabilità penale, sicché non si pone alcun tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.
Nel giudizio di rinvio andrà accertata l’esistenza del fatto di reato come fonte del diritto risarcitorio e ciò sulla base delle risultanze in atti ivi compare quella del giudizio presente.
Anche il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso qualsiasi indagine circa la partecipazione o meno di Edison alla lottizzazione abusiva di *****, indagine che avrebbe dovuto essere condotta mediante, l’esame, in concreto non effettuato, delle risultanze del processo penale a carico del P. – è inammissibile perché impugna una motivazione inesistente e fa riferimento ad elementi di fatto che costituiranno oggetto di accertamento da parte del giudice del rinvio.
4. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, mentre il secondo ed il terzo vanno dichiarati inammissibili. La sentenza è cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021