Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.31320 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36226/2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 85, presso lo studio dell’Avvocato TIZIANA AJELLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATER COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa da dall’Avvocato EDMONDA ROLLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2032/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. V.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2032/18, del 17 maggio 2018, della Corte di Appello di Roma che – rigettando il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 2286/14, del 31 gennaio 2014, del Tribunale di Roma – ha confermato la reiezione dell’opposizione, proposta dall’odierna ricorrente, avverso il decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in *****, emesso dall’ATER – Comune di Roma in data 7 agosto 2012.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di risiedere nel suddetto alloggio in qualità di componente del nucleo familiare dell’originario assegnatario, il di lei padre V.P.. Tuttavia, poiché costui era risultato titolare di diritti di proprietà su cinque fabbricati di categoria catastale ***** siti in *****, veniva proposta dall’ATER, con nota del 30 aprile 2010, l’adozione di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione, quantunque l’interessato ne avesse contestato i presupposti, in particolare in ragione del fatto che detti fabbricati risultavano assoggettati, dal 2007, ad un provvedimento di sequestro preventivo. Nelle more del procedimento di decadenza, peraltro, veniva inoltrata dal medesimo V.P. la richiesta di volturare alla figlia, l’odierna ricorrente V.A., il contratto di locazione relativo all’immobile oggetto di assegnazione, sul presupposto che la donna, e con lei il figlio minore D.D., risiedesse nel medesimo alloggio. Adottato dal Comune di Roma, in data 24 aprile 2012, provvedimento di decadenza dal beneficio dell’assegnazione nei confronti di V.P. (provvedimento impugnato innanzi al TAR del Lazio, con giudizio ancora pendente) e rigettata, per tale ragione, la domanda di subentro nell’alloggio avanzata dall’odierna ricorrente, alla stessa veniva ordinato il rilascio in quanto occupante “sine titulo” con il già menzionato decreto del 7 aprile 2012. Opposto quest’ultimo innanzi al Tribunale di Roma, l’adito giudicante rigettava l’opposizione, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attrice soccombente.

3. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la V., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sebbene non espressamente richiamato violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 11, comma 2.

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che in capo all’originario assegnatario fosse venuto meno uno dei requisiti per l’assegnazione, essendo costui risultato proprietario di immobili siti in *****, valutando come irrilevante la circostanza che essi fossero colpiti da una causa di indisponibilità, in ragione del già ricordato provvedimento di sequestro preventivo.

Rileva, al riguardo, la ricorrente che il provvedimento di sequestro risulta anteriore all’avvio (nel 2009) del procedimento di decadenza, che ha, dunque, interessato un soggetto che già si trovava in condizione di impossidenza, ciò che, pertanto, non lo privava dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio.

In ogni caso, la ricorrente richiama l’attenzione sulla previsione della L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 11, art. 10, comma 2, lett. r), in attuazione della quale è stato introdotto il comma 1-bis nel testo della L.R. n. 12 del 1999, già citato art. 11, secondo cui, “ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lett. c), “non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione o divorzio, al coniuge o comunque non è più nella disponibilità del soggetto richiedente””. Orbene, il principio espresso da tale disposizione evidenzierebbe che “il concetto di impossidenza di altri immobili non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all’assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali”, bensì come “possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l’assegnatario sia titolare”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente evidenzia di aver ampiamente motivato le proprie ragioni, sin dall’atto introduttivo del giudizio, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti – per fruire dell’immobile – di cui alla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, oltre al fatto di essere madre sola di un figlio minore.

Rileva, inoltre, che la “ratio” della normativa inerente l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare è quella di soddisfare l’esigenza, di rilievo costituzionale, di consentire a chi possegga determinati requisiti di necessità di fruire di un’abitazione, “punto sul quale però la Corte di Appello nulla ha detto, limitandosi in sole sei righe a confermare la sentenza di primo grado rinnovando la ragione degli effetti preclusivi ad ogni ipotesi di subentro e/o assegnazione, derivanti dalla decadenza comminata al padre della ricorrente”.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi, nuovamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

La ricorrente, in questo caso, si duole del fatto che in merito alla sua istanza di sospensione necessaria del giudizio, in ragione della pregiudizialità di quello pendente innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto presupposto costituito dalla decadenza di V.P. dall’assegnazione dell’alloggio, la Corte territoriale sarebbe “incorsa in un evidente abbaglio”, ritenendo quel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, mentre lo stesso risulta a tutt’oggi pendente. Sussistendo, pertanto, il rischio di un contrasto di giudicati, il giudice di appello avrebbe errato nel non disporre la sospensione, irrilevante essendo la circostanza che tra i due giudizi non sussista identità di parti in causa, atteso che tra V.P. e A. vi e’, comunque, identità di posizioni sostanziali, come tra il Comune di Roma e l’ATER, giacché quest’ultima ha interesse a veder confermato il provvedimento di decadenza adottato dal primo per vedere confermata la legittimità del proprio operato.

4. L’ATER – Comune di Roma ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

5. La ricorrente ha depositato memoria ex 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito indicati.

6.1. Il primo motivo è fondato.

6.1.1. Nel procedere al suo scrutinio deve ribadirsi che l’oggetto del presente giudizio, come già sopra indicato, è l’opposizione al decreto con cui è stato intimato all’odierna ricorrente il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto occupante “sine titulo”, intimazione a fronte della quale ella assume di vantare un diritto a subentrare nella disponibilità dell’immobile, già assegnato al di lei padre, V.P..

Ciò detto, deve osservarsi che nel caso in esame rileva, dunque, una fattispecie devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, visto che, in materia di edilizia residenziale pubblica, “appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l’intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse” (da ultimo, Cass. Sez. Un., ord. 15 gennaio 2021, n. 621, Rv. 660144-01).

6.1.2. Tanto premesso, il presente motivo di ricorso contesta la legittimità del provvedimento che si pone quale atto presupposto di quello oggetto di causa, vale a dire la decadenza dall’assegnazione dichiarata dal Comune di Roma a carico del padre dell’odierna ricorrente, essendo stata accertata la sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di legge, ovvero “la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza” (L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 11, comma 2, lett. c). Difatti, la perdita di taluno dei requisiti di cui della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, citato art. 11, costituisce motivo di decadenza dall’assegnazione, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (“Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, art. 17, comma 1”).

Orbene, nel corso delle fasi di merito del presente giudizio l’odierna ricorrente ha sempre sostenuto che il vincolo di indisponibilità dei beni dei quali il suo genitore è risultato proprietario – vincolo derivante da provvedimento ex art. 321 c.p.p., adottato anteriormente all’avvio, il 21 dicembre 2009, della procedura di decadenza – costituirebbe condizione ostativa alla decadenza.

A supporto di tale tesi – nonché, più in generale, dell’illegittimità dell’atto presupposto (la decadenza dall’assegnazione, comminata a carico del proprio genitore) del decreto di rilascio adottato nei suoi confronti – la ricorrente invoca, nel presente giudizio, anche una sopravvenienza normativa. Difatti, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 11, art. 10, comma 2, lett. r), è stato introdotto – dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a) – il comma 1-bis nel testo della L.R. n. 12 del 1999, già citato art. 11, comma 2 cui, ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lett. c), “non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione o divorzio, al coniuge o comunque non è più nella disponibilità del soggetto richiedente”.

6.1.3. Così ricostruiti i termini della presente censura, deve osservarsi che essa risulta fondata, sebbene limitatamente alla contestazione, mossa a carico della sentenza impugnata, di non essersi confrontata – anche, come si vedrà, in relazione al fatto che gli immobili dei quali il padre dell’odierna ricorrente è risultato proprietario non erano adibiti a civile abitazione, essendo accatastati come “*****” – con il suddetto “ius superveniens”.

6.1.3.1. Non fondata e’, invece, la censura che si appunta sulla circostanza che gli immobili di cui è risultato proprietario il genitore della V. fossero stati colpiti, nel 2009, da provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p..

Difatti, costituisce vero e proprio “diritto vivente” – nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa – il “principio dell’automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell’amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica”, avente come corollario “che la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi” (da ultimo, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St. Sez. 5, sent. 7 agosto 2018, n. 4848; nello stesso senza, per la giurisprudenza di legittimità, si veda, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 28 dicembre 2011, n. 29095, Rv. 620144-01).

Da quanto precede deriva che, accertandosi “ora per allora” il difetto dei presupposti per l’assegnazione dell’alloggio, essendo quello di decadenza un provvedimento dichiarativo “di un fatto estintivo già verificatosi”, la ritenuta carenza, già anteriormente al 2007 (anno al quale risale il provvedimento di sequestro preventivo) del requisito “negativo” di cui della L.R. n. 12 del 1999, comma 1, lett. c), rende del tutto ininfluente il sopravvenire del vincolo di indisponibilità dei beni, ex art. 321 c.p.p., invocato dall’odierna ricorrente.

6.1.3.2. Fondata e’, invece, la doglianza con cui si fa carico alla Corte territoriale di non aver preso in considerazione la modifica apportata – dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a), – della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, nel fare applicazione di tale ultima norma.

Invero, a prescindere dalla questione relativa alla possibilità di applicare direttamente, alla presente fattispecie, lo “ius superveniens” (secondo cui “non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione o divorzio, al coniuge o comunque non è più nella disponibilità del soggetto richiedente”), lo stesso si pone alla stregua di un elemento che – come ha correttamente osservato la ricorrente – non è affatto indifferente ai fini dell’interpretazione pure del previgente testo della norma sui cui ha inciso.

Difatti, come è stato dedotto con la censura che qui si esamina, la norma sopravvenuta effettivamente rivela che “il concetto di impossidenza di altri immobili” (alla quale dava già rilievo il testo originario della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) “non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all’assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali”, bensì come “possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l’assegnatario sia titolare”.

La norma sopravvenuta, dunque, non poteva essere ignorata come invece avvenuto – dalla Corte capitolina, in special modo ove si consideri che, nel caso che occupa, la titolarità dei beni, ritenuta causa di decadenza dall’assegnazione, era riferita ad immobili non adibiti a civile abitazione. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto valutare – nell’accertare la legittimità, anche ai fini ed agli effetti di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, del provvedimento di revoca dell’assegnazione disposto a carico di V.P. (ovvero dell’atto presupposto del decreto di rilascio adottato nei confronti della di lui figlia) – la ricorrenza di taluna delle seguenti circostanze. Ovvero, se sussistesse il presupposto della revoca dell’assegnazione costituito dalla titolarità, in capo al genitore dell’allora appellante, della proprietà o di altro diritto reale “su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui stessa L.R. del Lazio n. 12 del 1999, art. 17, comma 1 (circostanza allegata dall’odierna controricorrente, ma della quale non vi è però riscontro nella sentenza impugnata, tutta incentrata sul tema della proprietà degli immobili accatastati come “*****”), oppure quello della “titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa”, valutando, appunto, la “possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione” gli immobili di cui l’assegnatario risultava titolare.

Sotto questo profilo, dunque, deve riconoscersi che la norma sopravvenuta (inserendo nel testo della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 1-bis) ha concorso a precisare la portata di quella originaria di cui comma 1, lett. c), dello stesso articolo, in quanto – come ha osservato, già in passato, questa Corte – anche una modifica normativa, pur “non costituente certamente una interpretazione autentica”, può concorrere ad “eliminare ogni incertezza circa l’interpretazione effettiva della norma chiarendone la effettiva portata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 dicembre 2010, n. 24630, Rv. 615105-01), e ciò in particolar modo quando sia possibile, come è nel caso che occupa, individuare “un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” (così, recentissimamente, in motivazione Cass. Sez. Un., sent. 7 maggio 2021, n. 12154, non massimata sul punto).

6.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo.

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito (occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, preclusi nella presente sede), oltre che sulle spese anche del presente giudizio, dovendosi il giudice del rinvio attenere al seguente principio di diritto:

“la L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 11, comma 1, lett. c), va interpretato – anche alla stregua dello “ius superveniens” costituito dal comma 1-bis, introdotto dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a) – nel senso che il requisito per conseguire (e permanere) nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa, requisito costituito dalla mancanza di “titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa”, deve essere apprezzato valutando la possibilità, in concreto, di adibire il bene oggetto di tali diritti a propria abitazione”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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